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Sent.C. Cass. 25/08/1997, n. 7992

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1. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Derivanti anche dal progetto - Responsabilità ex art. 1669 Cod. civ. anche del progettista - Natura extracontrattuale - Artt. 2226 e 2230 Cod. civ. - Ininfluenza. 2. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Rilevanza ex art. 1669 Cod. civ. - Incidenza sulla funzionalità globale dell'opera - Sufficienza.
1. Nel caso in cui l'opera eseguita in appalto presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 Cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, perché l'appaltatore ed il progettista, quando con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse - concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nell'art. 1669 cit., si rendono entrambi responsabili dell'unico illecito extracontrattuale e rispondono entrambi, a detto titolo, del danno cagionato; trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226 e 2230 Cod. civ. e si rivela ininfluente la natura dell'obbligazione - se di risultato o di mezzi - che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto. 2. Gravi difetti della costruzione, rilevanti ai sensi dell'art. 1669 Cod. civ., sono ravvisabili anche in presenza di fatti che, senza influire sulla stabilità e sulla durata dell'edificio, incidono negativamente sulla funzionalità globale dell'opera, menomandone sensibilmente il godimento od impedendo che l'opera fornisca l'utilità cui è destinata.

1. L'art. 2230 Cod. civ. stabilisce che il contratto d'opera intellettuale è regolato dagli artt. 2231 a 2238 Cod. civ. ed eventualmente dagli artt. 2222 a 2228 sul lavoro autonomo, salve le disposizioni delle leggi speciali. 1a. Sulla responsabilità ex art. 1669 Cod. civ. anche del progettista e/o del direttore dei lavori, ved. Cass. 10 maggio 1995 n. 5103 R (responsabilità solidale di appaltatore e direttore dei lavori per loro concorrenti inadempienze), 28 ottobre 1994 n. 8904 R (Applicabilità della norma dell'art. 1669 Cod. civ. a tutti i responsabili (appaltatore, progettista), 27 agosto 1994 n. 7550 R (Errata progettazione e gravi difetti di costruzione), 16 novembre 1993 n. 11290 [R=W16N93112990] (Responsabilità del progettista per inidoneità delle fondazioni), 26 aprile 1993 n. 4900 R (Responsabilità anche del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente), 21 marzo 1989 n. 1406 R (Responsabilità del progettista in solido con l'appaltatore). Sui vizi ex art. 1669 ved. anche nota 1b. a Cass. 14 agosto 1997 n. 7619.R 2. Conf. Cass. 10 aprile 1996 n. 3301[R=W10A963301] (Nella specie erano stati ritenuti gravi difetti ex art. 1669 anche le seguenti deficienze costruttive incidenti sulla funzionalità ed abitabilità dell'opera e comportanti una menomazione del godimento dei condomini con pericolo per la durata e la conservazione della costruzione: il passaggio di acqua piovana attraverso la porta dei garages con deflusso all'interno dei locali, la pendenza dei balconi verso l'interno del fabbricato con conseguenti infiltrazioni e ristagni di acqua nei muri di tamponamento, la mancanza di battiscopa sui terrazzi di copertura, provocante infiltrazioni di umidità, il distacco di parte della stilatura dei giunti di recinzione del giardino condominiale, la caduta dell'intonaco per infiltrazioni di umidità.
Cod. civ. art. 1669 , 2226 e 2230

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