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Sent. C. Cass. 16/11/1996, n. 10064

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Riferimento ai punti di massima sporgenza - Necessità.
1. La distanza legale tra i fabbricati, ai sensi dell'art. 873 Cod. civ. e degli strumenti urbanistici locali richiamati da tale articolo, deve essere computata dai punti di massima sporgenza.

1. Ved. C. Stato V 19 marzo 1996 n. 268 R (Sul computo delle sporgenze ai fini delle distanze); Cass. 24 novembre 1995 n. 12163 R e 12 aprile 1995 n. 4195 R (Si distinguono le sporgenze costituenti corpo di fabbrica dagli sporti con funzione meramente ornamentale); 25 febbraio 1995 n. 2156 R; 11 dicembre 1992 n. 13109 R (Nella misurazione delle distanze va esclusa la computabilità degli sporti di dimensione modesta e con funzione ornamentale). Ved. anche Cass. 21 dicembre 1992 n. 13529 R (Sulla sporgenza di manufatto dal suolo e la verifica ai fini dell'osservanza delle distanze legali).

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