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L. R. Veneto 25/10/2016, n. 19

Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/05/2022, n. 12
- L.R. 28/12/2018, n. 48
- L.R. 14/12/2018, n. 43
- L.R. 30/12/2016, n. 30
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TITOLO I - Istituzione e disciplina dell'Azienda Zero
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Art. 1 - Istituzione dell'Azienda Zero

1. Nel rispetto dei principi di equità ed universalità, è istituita l'Azienda per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-ammin

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Art. 2 - Funzioni dell'Azienda Zero

1. Le funzioni che spettano ad Azienda Zero sono:

a) le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale;

b) la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità;

c) la tenuta delle scritture della GSA di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

d) la redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati, sui quali l'Area Sanità e Sociale appone il visto di congruità;

e) la redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del servizio sanitario regionale e dei relativi allegati, sui quali l'Area Sanità e Sociale appone il visto di congruità;

f) gli indirizzi in materia contabile delle Aziende ULSS e degli altri enti del servizio sanitario regionale;

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Art. 3 - Comitato dei Direttori generali

1. Al fine di garantire la piena attuazione di alcune funzioni dell'Azienda Zero è istituito il Comitato dei Direttori generali.

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Art. 4 - Organi dell'Azienda

1. Sono Organi dell'Azienda Zero:

a) il Diret

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Art. 5 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale in conformità ai requisiti e alle modalità vigenti per la nomina dei direttori generali delle Aziende ULSS e degli enti del servizio sanitario regionale alla data della nomina stessa. N5

2. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Azienda Zero, esercita i poteri di direzione, di gestione e di rappresentanza e svolge, altresì, le funzioni di responsabile della GSA.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un

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Art. 6 - Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri nominati dal Direttore generale e designati uno dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della Salute.

2. Nella prima seduta, convocata dal Direttore, il Collegio elegge tra i propri componenti il Presidente che provvede alle successive convocazioni; nel caso di cessazione per qualunque causa del Presidente la convocazione spetta al membro più anziano

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Art. 7 - Personale

1. N12 L'Azienda Zero è dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle Aziende ULSS e dagli altri enti del servizio sanitario regionale e da altri enti pubblici, ovvero assunto direttamente mediante procedura concorsuale, qualora la professionalità richiesta non sia reperibile presso gli enti suindicati, previa autorizzazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare; a

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Art. 8 - Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Azienda Zero, di norma, è svolto dall'istituto di credito che assicura il servizio all'amministrazione regionale, all

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Art. 9 - Bilancio

1. Per la gestione economico-finanziaria dell'Azienda Zero si applicano le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vig

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Art. 10 - Libri obbligatori

1. Sono obbligatori i seguenti libri:

a) libro giornale

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Art. 11 - Area Sanità e Sociale

1. Ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge regionale 30 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1"Statuto del Veneto".", la Giunta regionale individua l'Area Sanità e Sociale, all'interno della quale è istituita la Direzione sociale.

2. All'Area di cui al comma 1 è preposto un Diretto

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Art. 12 - Attività ispettiva

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TITOLO II - Disposizione finale relativa al titolo i
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Art. 13 - Norma finale

1. L'utilizzo a qualsiasi titolo, da parte dell'Azienda Zero, di beni immobili di proprietà della Regione o di altri enti del servizio sanitario regio

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TITOLO III - Costituzione e organizzazione delle Aziende ULSS
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Art. 14 - Ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS

1. Con il presente articolo, viene ridefinito l'assetto organizzativo delle Aziende ULSS alla luce dei seguenti criteri:

a) garantire l'equità e l'universalità del sistema sanitario, erogando le prestazioni in modo appropriato ed uniforme;

b) individuare le dimensioni ottimali delle Aziende ULSS al fine di migliorare la qualità e l'efficienza nella gestione dei servizi resi in un'ottica di razionalizzazione e riduzione dei costi;

c) sviluppare un sistema che garantisca la trasparenza dei sistemi organizzativi, nonché la partecipazione dei cittadini;

d) garantire la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale;

e) garantire la coerenza del rapporto tra volumi di prestazioni erogate, procedure sanitarie e dimensionamento delle strutture di erogazione;

f) garantire il riconoscimento delle prerogative degli enti locali in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e socio-sanitaria;

g) tenere conto della presenza nei territori delle due Aziende ospedaliere di Padova e Verona, dello IOV e dell'Azienda Zero.

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Art. 15 - Riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi sanitari e socio-sanitari a seguito della ridefinizione dell'assetto delle ULSS e in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016"

1. Nel rispetto dei principi sanciti dalla legislazione statale in materia in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016", che pone al centro del sistema la persona, mediante l'umanizzazione delle cure, la realizzazione di percorsi di cura partecipati e condivisi dagli utenti, l'equità nell'accesso ai servizi, la globalità di copertura in base alle necessità assistenziali di ciascuno, garantendo nel contempo la sostenibilità economica del servizio sanitario regionale e facendo seguito alla ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge, la Giunta regionale provvede ad una riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi sanitari e socio-sanitari, al fine di:

a) continuare a garantire un'erogazione uniforme dei LEA su tutto il territorio regionale, salvaguardando la specificità dei territori bellunese e del polesine, delle aree montane e lagunari, nonché delle aree a bassa densità abitativa;

b) sviluppare la rete dell'assistenza territoriale, utilizzando un approccio multidisciplinare e interdisciplinare, che garantisca l'integrazione delle prestazioni sanitarie, socio-sa

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Art. 16 - Verifica dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS ed iniziative conseguenti

1. L'articolazione delle Aziende ULSS, così come ridefinita dall'articolo 14 della presente legge, viene sottoposta dalla Giunta regionale ad una prima verifica, al termine del primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero in coincidenza con l'adozione dei Piani socio-sanitari regionali al fine di valutare i risultati raggiunti sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni erogate.

2. A tal fine la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entr

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Art. 17 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517."

1. Al comma 8-octies dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, dopo le parole: "tra i vari soggetti" sono aggiunte le seguenti p

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Art. 18 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517."

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, è inserito il seguente:

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Art. 19 - Ulteriore modifica all'articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517."

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, è inserito il seguente:

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Art. 20 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517."

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, è inserito il seguente:

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Art. 21 - Ulteriore modifica all'articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517."

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, è inserito il seguente:

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Art. 22 - Modifica all'articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517."

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, è inserito il seguente:

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Art. 23 - Fabbisogni di personale medico ospedaliero

1. Nel rispetto della normativa nazionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare, i fabbisogni di personale medico ospeda

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Art. 24 - Programmazione sanitaria regionale

1. La vigente programmazione regionale in materia sanitaria è prorogata sino al 31 dicembre 2018, ovvero non oltre all'approvazione del nuovo Piano so

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Art. 25 - Disciplina del trasferimento delle funzioni ospedaliere

1. Al fine di garantire la programmazione socio-sanitaria prevista dalle schede ospedaliere, nei casi di trasferimento delle funzioni ospedaliere per u

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Art. 26 - Funzioni in materia di servizi sociali

1. I bacini delle Aziende ULSS esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge si configurano come distretti delle Aziende ULSS di cui alla presente legge con funzioni di coordinamento tra l'ospedale e la rete territoriale di riferimento, ai sensi della vigente normativa.

2. In ogni Azienda ULSS di cui alla presente legge è istituita la Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

3. Il Presidente dell'esecutivo della Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS è nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 3 e seguenti della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

4. In ogni distretto è istituito il Comitato dei Sindaci di distretto.

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Art. 27 - Configurazione dei Dipartimenti di Prevenzione, Salute mentale e delle Dipendenze

1. La configurazione dei Dipartimenti di Prevenzione, Salute mentale e delle Dipendenze viene predisposta secondo le linee guida dell'Atto aziendale ap

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Art. 28 - Riduzione delle liste d'attesa

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta un programma straordinario per ridurre i tempi di attesa, semplificare gli accessi e assicurare la presa in carico da parte degli specialisti in caso di patologie croniche o in caso di necessità di approfondimenti diagnostici.

2. Il programma verrà sviluppato secondo le seguenti azioni:

a) la ridefinizione degli ambiti territoriali anche interaziendali, in cui devono essere assi

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TITOLO IV - Disposizioni finali relative al titolo III
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Art. 29 - Nomina di Commissari delle Aziende ed enti del servizio sanitario regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale può nominare un commissario delle Aziende ULSS, dell'Azienda Zero e degli enti del servizio sanitario regionale a seguito della decadenza del Direttore generale dichiarata per risoluzione del contratto dovuta a gravi motivi o a grave violazione di leggi o del princ

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Art. 30 - Norma finale

1. Il trattamento economico annuo del Direttore generale delle Aziende ed enti del servizio sanitario regionale è fissato negli importi previsti dalla

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Art. 31 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56. "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517."

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, è così sostituito:

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Art. 32 - Clausola di neutralità finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, com

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Art. 33 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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Allegato A - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il Governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende ULSS

 

ALLEGATO A) DI CUI ALL'ARTICOLO 14 AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE UNITÀ LOCALI SOCIO-SANITARIE n. 3, n. 4, n. 7 e n. 8

 

Azienda ULSS n. 3 "Serenissima" con sede legale a Venezia (20)

(già Azienda ULSS n. 12, Azienda ULSS n. 13, Azienda ULSS n. 14)

 

Comuni (n. 23) della Provincia di Venezia appartenenti all'Azienda ULSS n. 3 "Serenissima"

1. Campagna Lupia

2. Campolongo Maggiore

3. Camponogara

4. Cavarzere

5. Chioggia

6. Cona

7. Dolo

8. Fiesso d'Artico

9. Fossò

10. Marcon

11. Martellago

12. Mira

13. Mirano

14. Noale

15. Pianiga

16. Quarto d'Altino

17. Salzano

18. Santa Maria di Sala

19. Scorzè

20. Spinea

21. Stra

22. Venezia

23. Vigonovo

 

Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" con sede legale a San Donà di Piave (21)

(già Azienda ULSS n. 10 e Azienda ULSS n. 12)

 

Comuni (n. 21) della Provincia di Venezia appartenenti all'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale"

1. Annone Veneto

2. Caorle

3. Cavallino Treporti

4. Ceggia

5. Cinto Caomaggiore

6. Concordia Sagittaria

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