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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 20/12/2017, n. 76/R
D. P.G.R. Toscana 20/12/2017, n. 76/R
D. P.G.R. Toscana 20/12/2017, n. 76/R
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PreamboloVisto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014”; |
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Art. 1 - Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 18/R/20101. Il punto 1 del considerato è sostituito dal seguente: “1. la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo) di cui il presente regolamento costituisce attuazione - ha ridefinito le funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe e sbarramenti alla luce del mutato assetto delle competenze e dell’evoluzione legislativa intercorsa successivamente all’entrata in vigore della previgente legge che disciplinava la materia (l.r. 7 gennaio 1994 n. 1) ed è stata di recente modificata con legge regionale 11 marzo 2016, n. 24 (Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 64/2009), in attuazione del trasferimento delle funzioni provinciali in materi |
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Art. 2 - Definizioni (articolo 14, comma 3, lettera a) l.r. 64/2009). Modifiche all’articolo 2 del d.p.g.r. 18/R/20101. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 18/R/2010, dopo il punto e virgola è inserito: “differenza tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso del parametro di monte&rd |
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Art. 3 - Scelta dell’area per valutazione di rischio (articolo 14, comma 3, lettera c) l.r. 64/2009). Modifiche all’articolo 5 del d.p.g.r. 18/R/20101. Al comma 2 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 18/R/2010 le parole “la provincia” sono sostituite dalle seguent |
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Art. 5 - Contenuti della domanda di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) l.r. 64/2009). Sostituzione dell’articolo 7 del d.p.g.r. 18/R/20101. L’articolo 7 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente: “Art. 7 Contenuti della domanda di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti(articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) l.r. 64/2009)” 1. La domanda di autorizzazione alla costruzione di nuove opere è presentata alla struttura regionale territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 64/2009; 2. Alla domanda di autorizzazione è allegato il progetto preliminare dell&rsqu |
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Art. 6 - "Criteri per l'applicazione di deroghe alle disposizioni della l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli invasi di cui all'articolo 1, comma 5 ter della l.r. 64/2009". Inserimento dell’articolo 7 bis nel d.p.g.r. 18/R/2010.1. Dopo l’articolo 7 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente articolo: “Art. 7 bis “Criteri per l'applicazione di deroghe alle disposizioni della l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli invasi di cui all' |
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Art. 7 - Contenuti della domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già esistenti, autorizzati e collaudati (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) l.r. 64/2009). Modifiche all’articolo 8 del d.p.g.r. 18/R/20101. Al comma 1 dell’articolo 8 del d.p.g. r. 18/R/2010 le parole “alla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale territorialmente competente”. 2. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 8 del d.p.gr 18/R/2010 è sostituita dalla seguente: “3. Nella domanda sono indicati i seguenti elementi: a) caratteristiche sommarie dell’impianto, con indicazione in particolare: 1) della tipologia costruttiva; 2) dell’altezza dello sbarramento; |
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Art. 8 - Progetto preliminare (articolo 2, comma 1, articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera b) l.r. 64/2009). Modifiche all’articolo 9 del d.p.g.r. 18/R/2010.1. Nella rubrica dell’articolo 9 del d.p.g.r. 18/R/2010 le parole “e 3, lettera f) l.r. 64/2009” sono soppresse. 2. L’alinea del comma 4 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente: “4. Gli elaborati progettuali, redatti ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giug |
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Art. 9 - Progetto definitivo (articolo 3, comma 3, articolo 4 e articolo 14, comma 2, lettera b) l.r. 64/2009). Modifiche all’articolo 10 del d.p.g.r. 18/R/2010.1. Il comma 4 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente: “4. Gli elaborati progettuali, redatti ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 riportano tutte le informazioni e relazioni specialistiche circostanziate al livello di progettazione definitiva ed in particolare indicano: a) le eventuali varianti previste rispetto al progetto preliminare; b) il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del progetto preliminare; c) le campagne di indagine svolte, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, anche al fine di minimizzare l’impatto ambientale dell’opera, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalità; |
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Art. 10 - Fogli di condizioni (articolo 4, comma 1 e articolo 14, comma 2, lettera c) l.r. 64/2009). Modifiche all’articolo 11 del d.p.g.r. 18/R/20101. Al comma 2 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole “dalla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla struttura regionale competente”; |
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Art. 12 - Collaudo (articolo 6 e articolo 14, comma 2, lettera d) l.r. 64/2009). Modifiche all’articolo 13 del d.p.g.r. 18/R/20101. Il comma 1 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 18/R/2010, è sostituito dal seguente: |
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Art. 13 - Rapporti tecnici sullo stato di manutenzione (articolo 7, comma 3 e articolo 14, comma 2, lettera e) l.r. 64/2009). Modifiche dell’articolo 14 del d.p.g.r. 18/R/20101. Nel comma 1 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 18/R/2010 le parole “alla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente”. |
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Art. 14 - Controlli periodici sullo stato di manutenzione ed esercizio (articolo 8, comma 1 e articolo 14, comma 2, lettera f) l.r. 64/2009). Modifiche dell’articolo 15 del d.p.g.r. 18/R/20101. Il comma 1 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 18/R/2010, è sostituito dal seguente: |
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Art. 15 - Denuncia di esistenza (articolo 11 e articolo 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009). Sostituzione dell’articolo 16 del d.p.g.r. 18/R/20101. L’articolo 16 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente: “Art. 16 Denuncia di esistenza (articolo 11 e articolo 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009) 1. Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 dicembre 2017, n. 76/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”)” il s |
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Art. 16 - Valutazione delle denunce di esistenza (articolo 11 bis e articolo 11 ter, comma 1 l.r. 64/2009). Inserimento dell’articolo 16 bis del d.p.g.r. 18/R/20101. Dopo l’articolo 16 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente articolo: “Art. 16 bis Valutazione delle denunce di esistenza (articolo 11 bis e articolo 11 ter, comma 1 l.r. 64/2009). 1. Per la tipologia di impianti che ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2 della l.r. 64/2009, risultano, sulla base della valutazione degli elementi di cui all'artic |
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Art. 17 - Regolarizzazione degli impianti (articolo 11 ter, commi 2,3 e 4, articolo 11 quater e articolo 14, commi 2, lettera g bis), g)quater e 3bis l.r. 64/2009). Sostituzione dell’articolo 17 del d.p.g.r. 18/R/20101. L’articolo 17 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente: “Art. 17 Regolarizzazione degli impianti (articolo 11 ter, commi 2, 3 e 4, articolo 11 quater e articolo 14, commi 2, lettera g bis), g) quater e 3bis l.r. 64/2009) 1. Per gli impianti da regolarizzare di cui all’art. 11 bis, comma 3, lettera a) della l.r. 64/2009, il denunciante è tenuto a presentare, ai sensi dell' articolo 16 bis comma 3, la relativa istanza con allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali: a) relazione tecnica, contenente la proposta della classe di rischio da attribuire all'impianto ai sensi dell'articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3 e 4; b) il progetto definitivo delle eventuali interventi di adeguamento delle opere, con elaborati redatti in scala opportuna contenente: |
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Art. 18 - Autorizzazione in sanatoria (articolo 11 ter, commi 2,3 e 4, articolo 11 quater e articolo 14, commi 2, lettera g bis), g) quater e 3bis l.r. 64/2009). Sostituzione dell’articolo 18 del d.p.g.r. 18/R/20101. L’articolo 18 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente: “Art. 18 Autorizzazione in sanatoria (articolo 11 ter, commi 2, 3 e 4, articolo 11 quater e articolo 14, commi 2, lettera g bis), g) quater) e 3 bis l.r. 64/2009). 1. Per gli impianti da autorizzare in sanatoria all’art. 11 bis comma 3 lettera a) della l.r. 64/2009, il denunciante è tenuto a presentare, ai sensi dell' articolo 16 bis comma 3, la relativa istanza con allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali: a) relazione contenente la proposta della classe di rischio da attribuire al medesimo ai sensi dell'articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A |
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Art. 19 - Esercizio di impianti in violazione delle disposizioni del Capo III della l.r. 64/2009 e del presente Capo (articolo 11 quater comma 7, articolo 11 quinquies comma 2, articolo 13, comma 12 della l.r. 64/2009). Inserimento dell’articolo 18 bis nel d.p.g.r. 18/R/20101. Dopo l’articolo 18 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente articolo: |
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Art. 20 - Chiusura dell’esercizio dell’impianto. Cessazione ed abbandono dell’invaso. Demolizioni. (articolo 8, articolo 9, articolo 10, articolo 11quater commi 6 e 7 e articolo 14, comma 3, lettera e) l.r. 64/2009). Modifiche all’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/20101. La rubrica dell'articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, è sostituita dalla seguente: “Chiusura dell’esercizio dell’impianto. Cessazione ed abbandono dell’invaso. Demolizioni. (articolo 8, articolo 9, articolo 10, articolo 11quater commi 6 e 7 e articolo 14 comma 3 lettera e) l.r. 64/2009)”. 2. Al comma 1 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, primo periodo, le parole “alla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente”. 3. Al comma 1 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, secondo periodo, |
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Art. 21 - Disposizioni per l’implementazione, aggiornamento e gestione del catasto regionale degli invasi. (articolo 2, comma 2bis, articolo 2 bis e articolo 14 comma 3, lettera g) l.r. 64/2009). Sostituzione dell’articolo 20 del d.p.g.r. 18/R/20101. L’Articolo 20 del d.p.g.r 18/R/2010 è sostituito dal seguente: “Art. 20 Disposizioni per l’implementazione, aggiornamento e gestione del catasto regionale degli invasi. (articolo 2, comma 2bis, articolo 2 bis e articolo 14 comma 3, lettera g) l.r. 64/2009). “1. La struttura regionale competente, implementa ed aggiorna, con cadenza almeno annuale, il catasto regionale degli inva |
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Art. 22 - Inoltro di domande, attestazioni e altra documentazione. Trasmissione degli atti (articolo 14, commi 3 e 4). Modifiche all’articolo 21 del d.p.g.r. 18/R/20101. La rubrica dell’articolo 21 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituita dalla seguente: “Inoltro |
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Art. 23 - Disposizioni transitorie per la comunicazione di dati, per inoltro di domande, attestazioni e documentazione e per la trasmissione di atti (articolo 2, comma 2 e articolo 14 commi 3, lettera g) e 4 l.r. 64/2009). Abrogazione dell’articolo 22 del d.p.g.r. 18/R/20101. L’ar |
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Art. 24 - Contenuti essenziali del progetto di gestione dell’invaso per gli sbarramenti non soggetti al d.p.r. 1363/1959 (articolo 14, comma 3, lettera h) l.r. 64/2009). Sostituzione dell’articolo 23 del d.p.g.r. 18/R/20101. L’articolo 23 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente: |
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Art. 25 - Norma transitoria per la presentazione del progetto di gestione degli invasi e per il coordinamento regionale delle operazioni.(articolo 14 comma 3, lettera h) l.r. 64/2009) Inserimento dell’articolo 23 bis nel d.p.g.r. 18/R/20101. Dopo l’articolo 23 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente articolo: “Art. 23 bis Norma transitoria per la presentazione del progetto di gestione degli invasi e per il coordinamento regionale delle operazioni. (articolo 14 comma 3, lettera h) l.r. 64/2009) 1. Nelle more della definizione di un'organica disciplina regionale del procedimento di approvazione dei progetti di gestione in attuazione dell'articolo 114 del d.lgs 152/2016, e fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4 del medesimo articolo, i progetti di gestione di nuovi invasi soggetti al d.pr. 1363/1959, ivi compresi gli impianti di cui all’articolo 7, comma 4, e all’articolo 11 comma 5, lettera a), sono predisposti e presentanti secondo le modalità e i criteri stabiliti dal |
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Art. 26 - Disposizioni particolari per i bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio. Termini dei procedimenti. (articoli 1, comma 5ter e 14,comma 1 l.r .64/2009) Inserimento dell’articolo 23 ter nel d.p.g.r. 18/R/20101. Dopo l’articolo 23 bis del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente articolo: |
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Art. 27 - Disposizione transitoria per I procedimenti in corso. Inserimento dell’articolo 23 quater nel d.p.g.r. 18/R/20101. Dopo l’articolo 23 ter del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente articolo: |
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Art. 28 - Termini dei procedimenti. Abrogazione dell’articolo 24 del d.p.g.r. 18/R/20101. L’ar |
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Art. 29 - Sostituzione Allegati A,B,C,D al d.p.g.r. 18/R/2010. Inserimento Allegati A1 e modulo 9 nel d.p.g.r. 18/R/20101. L’allegato A al d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dall’allegato A al presente regolamento. |
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Allegato A - Classificazione del rischio
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Allegato A1 - Area per la valutazione del rischio indottoParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato B - Schema di riferimento per la redazione del foglio di condizioni per la costruzioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato C - Schema di riferimento per la redazione del foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato D - Dati da trasmettere alla competente struttura regionale competente ai fini dell’implementazione e aggiornamento del catasto invasiParte di provvedimento in formato grafico |
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