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Deliberaz. G.R. Liguria 30/11/2017, n. 1008

Approvazione modalità di esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle società in house - indirizzi per modifiche statutarie e patti parasociali in attuazione del d.lgs. n. 50/2016 e del d.lgs. n. 175/2016.
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Testo del documento

LA GIUNTA REGIONALE


VISTE:

- la legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 recante "Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione;

- la legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008" che, all'articolo 38, disciplina l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle società in house;

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

- le proprie deliberazioni nn. 276 del 7 aprile 2017 sull'attuazione del D.Lgs. n. 175/2016 e 786 del 28 settembre 2017 di ricognizione delle partecipazioni societarie della Regione dirette ed indirette ed individuazione delle azioni di razionalizzazione;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" che, all'articolo 5, definisce i principi in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico mentre all'articolo 192 disciplina il regime speciale degli affidamenti in house;

CONSIDERATO CHE:

- la citata Delib.G.R. n. 276/2017 evidenzia le società controllate direttamente o indirettamente anche in forma congiunta con altri soci:


Società controllate direttamente

Società con controllo analogo congiunto (dirette/indirette)

Società controllate indirettamente

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. SpA (in house)

Liguria Digitale ScpA

Liguria Ricerche SpA (in house)

ATPL Liguria SpA in liquidazione

Liguricapital SpA (in house)

I.P.S. - Insediamenti Produttivi Savonesi ScpA

Società Regionale della Liguria per l'internazionalizzazione delle imprese - Liguria International SpA (in house)

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. SpA

Liguria Patrimonio Srl

Parco Tecnologico Val Bormida Srl


- l'articolo 38 della L.R. n. 10/2008 disciplina l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle società in house stabilendo che:

1. la Giunta regionale approva specifici indirizzi e direttive programmatiche cui la Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FILSE S.p.A. si attiene nella gestione delle società a capitale interamente pubblico dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del Codice civile, nonché delle società a capitale interamente pubblico dalla stessa partecipate, operanti in specifici settori di interesse regionale;

2. al fine di garantire, sulle società di cui al comma 1, l'esercizio da parte della Regione, tramite FILSE S.p.A., di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi la Giunta regionale approva uno schema di convenzione da stipularsi con FILSE S.p.A. in riferimento ad ogni società;

3. nelle società di cui al comma 1, a partecipazione pubblica plurima, il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è esercitato dalla Regione, anche in forma associata, previe intese tra i soci, fatte salve specifiche norme di settore;

4. la Regione può affidare incarichi direttamente, tramite convenzione anche di durata pluriennale, alle società di cui al comma 1, soggette a controllo analogo da parte di Regione, ai sensi dei commi 2 e 3;

5. gli enti, le aziende, le agenzie regionali e le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione possono affidare, tramite specifiche convenzioni, prestazioni finalizzate alla produzione di beni e servizi alla FILSE S.p.A. e alle società di cui al comma 1.

- il D.Lgs. n. 175/2016 definisce le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche (articolo 4, comma 4) stabilendo che le società in house debbano avere come oggetto sociale esclusivo uno o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 e che salvo quanto disposto dall'articolo 16 tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti; la disciplina delle società in house, di cui all'articolo 16, è la seguente:

1. le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perd

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Allegato A - Direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione Liguria operanti in regime di "in house providing"


Art. 1 - Oggetto, riferimenti e principi generali

Le presenti direttive disciplinano le modalità di esercizio del controllo analogo che la Regione Liguria esercita sulle società dalla stessa partecipate che operano in regime di "in-house providing" in forma diretta ed indiretta, anche in forma congiunta, in attuazione dei D.Lgs. nn. 50/2016 e 175/2016.

Sono fatte salve ulteriori azioni di coordinamento, programmazione e controllo previste dalla legge ovvero nell'ambito dell'attuazione delle misure e degli interventi finanziati con i fondi strutturali europei e nazionali nonché le forme di controllo già previste dai rispettivi statuti e le forme di monitoraggio-vigilanza contemplati negli atti di affidamento.

Il controllo analogo è esercitato con le modalità ed i termini di cui ai seguenti articoli in conformità con quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 7 di cui alla deliberazione n. 951/2017.

La Giunta regionale approva specifiche convenzioni con la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. SpA per definire le modalità di esercizio dell'in-house providing in forma indiretta.

La Giunta regionale approva specifici patti parasociali relativi alle società per le quali sussiste l'in house providing in forma congiunta.

Gli affidamenti in regime di in house providing sono regolamentati previa valutazione sulla congruità economica attraverso appositi contratti/convenzioni/disciplinari.


Art. 2 - Definizione degli indirizzi e direttive programmatiche

La Regione indica nel documento di programmazione economico finanziario gli indirizzi e gli obiettivi che le società in house sono tenute a perseguire anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi.

La Giunta regionale, in coerenza con la programmazione regionale, approva specifici indirizzi e direttive cui le società dovranno attenersi e fissa obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.


Art. 3 - Relazione previsionale e programmatica

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