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Sent. C. Cass. 22/11/1996, n. 10314

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1. Appalti - Presa in consegna dell'opera - Valore di accettazione senza riserve - Esclusione - Contabilità finale eseguita in presenza di contestazioni precedenti - Ininfluenza.
1. Nel rapporto di appalto la presa in consegna dell'opera non equivale necessariamente ad accettazione della medesima senza riserve, con conseguente rinunzia all'azione per i difetti conosciuti o conoscibili, dal momento che, costituendo la ricezione dell'opera senza riserve un caso di accettazione tacita o per facta concludentia, occorre stabilire se nel comportamento delle parti non siano ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l'opera. In particolare non basta a far ritenere che il committente abbia implicitamente rinunziato a garantirsi per i vizi palesi dell'opera, il fatto di averla presa in consegna effettuando la contabilità finale dei lavori (non seguita da integrale pagamento) qualora vi siano state contestazioni precedenti e successive, giacché in presenza di siffatte contestazioni la effettuazione della contabilità non equivale a consegna senza riserve e non si concreta in una manifestazione di volontà di rinunzia alla garanzia per i difetti dell'opera).

1. Sulla presa in consegna dell'opera, non avente l'effetto di accettazione senza riserve dell'opera stessa, ved. Cass. 7 dicembre 1994 n. 10505 R, 3 febbraio 1993 n. 1317 R (Sull'accettazione con riserva), 12 febbraio 1988 n. 1509 R e 11 gennaio 1988 n. 49 R (Sulla configurabilità di accettazione tacita dell'opera in caso di presa in consegna dell'opera senza riserve), 18 luglio 1987 n. 6331 R (Sulla presa in consegna dell'opera che non equivale a sua accettazione). Ved. anche, per la nozione di accettazione tacita dell'opera, Cass. 20 aprile 1994 n. 3742 R e 29 novembre 1993 n. 11835 [R=W29N9311835]

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