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Sent.C. Cass. 19/05/1997, n. 4445

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1. Perito industriale - Albo speciale per i non esercenti a tempo pieno - Mancata previsione da art. 7, 4° c., L. 1923 n. 1395 - Contrasto con artt. 3, 35 e 97 Cost. - Insussistenza.
1. E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, 4° c., L. 24 giugno 1923 n. 1395, in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede per alcune categorie professionali (ed in particolare per i periti industriali) l'istituzione di elenchi od albi speciali nei quali devono essere iscritti coloro che non possono esercitare la libera professione a tempo pieno, liberamente e senza vincoli di sorta, in quanto rivolta ad una pronuncia additiva che postula una scelta discrezionale di competenza del Legislatore.

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