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L. R. Friuli Venezia Giulia 29/12/2010, n. 22

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - Finalità 1 - attività economiche

1-26. Omissis

27. All’articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 8 è aggiunta la seguente:

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Art. 3 - Finalità 2 - Tutela dell’ambiente e difesa del territorio

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province di Pordenone e Udine un contributo annuale per iniziative a sostegno della promozione delle Dolomiti Friulane.

2. Ai fini di cui al comma 1 i soggetti beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, l’istanza volta a ottenere il contributo corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo delle entrate e delle spese delle iniziative. Con il provvedimento di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione ed è altresì disposta l’erogazione anticipata del 70 per cento del contributo concesso.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2011 a carico dell’unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 3132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 2011.

4. Al comma 6 dell'articolo 8-bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “In attesa del PFR gli indirizzi per l'istituzione e la gestione dei centri regionali di produzione della fauna selvatica sono fissati con deliberazione della Giunta regionale sentito il comitato di cui all'articolo 6.”.

5. Per le finalità previste dall'articolo 8-bis della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 4, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 4313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

6. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - ARPA, un finanziamento pari a 367.500 euro, a fronte degli oneri sostenuti nell’anno 2010, per le attività di supporto alla formazione del Piano regionale di tutela delle acque, come previste dal punto 3.1.1. Area strategica A) Tutela della qualità delle acque del "Programma annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia", adottato con deliberazione del Direttore generale di ARPA n. 113 del 31 dicembre 2009.

7. La concessione e l’erogazione del finanziamento di cui al comma 6 sono disposte previa presentazione da parte di ARPA, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di una dichiarazione avente i contenuti previsti dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), relativa alle attività svolte nell’anno 2010.

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Art. 4 - Finalità 3 - Gestione del territorio

1. N64

2. N65

3. N66

4. Per le finalità previste dall’articolo 18, comma 7 ter, della legge regionale 13/2005, come inserito dal comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 216.000 euro, suddivisa in ragione di 72.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 a carico dell’unità di bilancio 3.2.1.1058 e del capitolo 2376 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 2011.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 18, comma 7 septies, della legge regionale 13/2005, come inserito dal comma 3 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 2011 a fianco di ciascuna indicati:

a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;

b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;

c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.

6-8. Omissis

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 3, comma 34, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 6, fanno carico all’unità di bilancio 3.3.2.1061 e al capitolo 2414 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 2011.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Brugnera un contributo straordinario per la riqualificazione di piazze e arredi urbani nel territorio.

11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 4135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Sacile un contributo straordinario per la realizzazione nel territorio comunale di un fontanello d'acqua refrigerata e refrigerata gassata con sistema di pagamento.

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 4136 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

16. In via di interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), il riferimento all'articolo 15, comma 6 bis, della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), si intende effettuato all'articolo 12, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).

17. N58

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province contributi per l'istituzion

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Art. 5 - Finalità 4 - Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione di opere di viabilità di interesse regionale da affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. mediante finanziamenti pluriennali per spese d’investimento per complessivi 83.152.388 euro. N8

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011, con l’onere complessivo di 15 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell’unità di bilancio 4.1.2.1074 e del capitolo 3693 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 2011. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2030 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.

3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire con propri fondi al sostegno delle attività di sviluppo della portualità e dell’intermodalità, mediante aumento di capitale sociale di società partecipate “, anche in via indiretta,” N6 operanti nel settore della logistica, nonché mediante concessione di finanziamenti e contributi per le finalità e a favore dei soggetti di cui alle seguenti norme:

a) articolo 6, comma 1, e articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);

b) articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 13 (Norme in materia di portualità);

c) articolo 4, comma 29, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

e) articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);

f) articolo 21, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2004.

4. In via di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 15/2004, la commisurazione definitiva degli aiuti viene calcolata sulla base delle unità di trasporto intermodali effettivamente trasportate con la modalità ferroviaria e maritti

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Art. 6 - Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive

1-2. Omissis

3. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 15, comma 10, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 2, lettera a) fanno carico all’unità di bilancio 5.1.1.1088 e al capitolo 5674 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 2011.

4. Omissis

5. Gli oneri derivanti dal disposto dell’articolo 7, comma 84, della legge regionale 2/2006 come modificato dal comma 4 continuano a fare carico all’unità di bilancio 5.1.1.1088 e al capitolo 6056 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 2011.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla associazione sportiva Pro Gorizia un contributo per il finanziamento della propria attività istituzionale e per la realizzazione di eventi sportivi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima.

7. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.

8. Per le finalità di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

9. N30

10. N31

11. N32

12. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comitati provinciali del CONI del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario per la realizzazione di iniziative di promozione e diffusione della pratica sportiva, nonché per iniziative di aggiornamento del censimento degli impianti sportivi nel territorio del Friuli Venezia Giulia per l’anno 2011.

13. La domanda per la concessione del contributo straordinario è presentata al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il 31 marzo 2011, corredata della relazione illustrativa del programma di promozione e organizzazione delle iniziative di cui al comma 12 e del relativo preventivo delle spese e delle entrate. Con il decreto di concessione è disposta l’erogazione, in via anticipata, del 70 per cento del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del saldo del contributo.

14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata per l’anno 2011 la spesa complessiva di 28.000 euro, da ripartire in misura paritaria tra i quattro Comitati provinciali, a carico dell’unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6058 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 2011.

15. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia della Federazione italiana di atletica leggera un contributo straordinario per le attività di sviluppo della atletica leggera nel Palaindoor e nel Polo atletico di Udine per l’anno 2011.

16. La domanda per la concessione del contributo straordinario è presentata al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il 31 marzo 2011, corredata della relazione illustrativa del programma di promozione e organizzazione delle attività di cui al comma 15 e del relativo preventivo delle spese e delle entrate. Con il decreto di concessione è disposta l’erogazione, in via anticipata, del 70 per cento del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del saldo del contributo.

17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2011 a carico dell’unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 2011.

18. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, un contributo straordinario per le attività di organizzazione dei Giochi sportivi studenteschi 2011 nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

19. La domanda per la concessione del contributo straordinario è p

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Art. 7 - Omissis

 

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Art. 8 - Finalità 7 - sanità pubblica

1. - 39. Omissis

40. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le mod

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1-21. Omissis

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1-67. Omissis

68. All'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), come da ul

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Art. 11 - Norme di coordinamento della finanza pubblica e altre norme contabili

1.

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Art. 12 - Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica

1-33. Omissis

34. Dopo il comma 5-quater dell’articolo 46 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali

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Art. 13 - Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali

1-3-quater. Omissis

4. Alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell’articolo 2 è inserito il seguente:

“5-bis. Qualora nell’ambito di Accordi di Programma sia previsto il trasferimento al demanio idrico regionale di beni di proprietà di terzi o conferiti da terzi al soggetto realizzatore dell’intervento, il trasferimento avviene alla scadenza del piano di ammortamento economico-finanziario, senza onere alcuno per l’Amministrazione regionale.”;

b) al comma 1 dell’articolo 4 le parole “Direttore centrale” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore di servizio”;

c) al comma 1 dell’articolo 6 le parole “Direttore centrale” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore di servizio”;

d) al comma 1 dell’articolo 8 le parole “Direttore centrale” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore di servizio”;

e) al comma 1 dell’articolo 14 le parole “a decorrere dall’1 gennaio 2011” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’1 aprile 2011”;

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Art. 14 - Finalità 11 - funzionamento della Regione

1-13. Omissis

14. Dopo il comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è aggiunto il seguente:

“7-bis. La partecipazione dei componenti alle sedute della Con

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Art. 15 - Finalità 12 - partite di giro, altre norme intersettoriali e norme contabili

1-18. Omissis

19. Dopo il comma 2 dell’articolo 13-bis della legge regiona

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42893 10801054
Art. 16 - Omissis
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42893 10801055
Art. 17 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall’1 gennaio 2011, a eccezione delle disposizioni previste dall’articolo 15, commi 15 e 16 che hanno effetto dal 31 dicembre 2010.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

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