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L. R. Lombardia 12/12/2017, n. 36

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Ord. Corte Cost. 02/05/2019, n. 107
- Sent. Corte Cost. 25/01/2019, n. 9

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Art. 1 - (Oggetto)

1. La presente legge reca disposizioni per l’adeguamento della disciplina regionale alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’

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Art. 2 - (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2012 in tema di conferenza di servizi)

1. All’articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La conferenza di servizi, strumento di accelerazione e semplificazione dell’attività amministrativa nei procedimenti regolati ai sensi delle leggi regionali ovvero di competenza della Regione, è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente nel rispetto degli esiti della stessa conferenza, costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento e, fatto salvo quanto previsto al comma 1 quater del presente articolo e all’articolo 14 bis, comma 5, terzo periodo, della legge 241/1990, produce gli effetti di cui all’articolo 14 quater, comma 1, della stessa legge 241/1990.”;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

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Art. 3 - (Modifica dell’articolo 8 della l.r. 19/2008)

1. All’articolo 8 de

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Art. 4 - (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2003)

1. All’articolo 14 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia) sono a

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Art. 5 - (Modifica dell’articolo 19 della l.r. 9/2001)

1. All’articolo 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programma e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole “14 quater”, sono inserite le seguenti: “e 14 quinquies” e le parole “, in quanto applicabili” sono soppresse;

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Art. 6 - (Modifica all’articolo 91 della l.r. 6/2010)

1. All’articolo 91 d

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Art. 7 - (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 11/2014)

1. All’articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, all’avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione delle attività economiche, nonché all’installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche si applicano le disposizioni di cui articoli 19, 19 bis e 20 della legge 241/1990, nonché quanto disposto dall’articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dai decreti attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). L’istanza, la segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) o la comunicazione è generata ed è trasmessa telematicamente allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) dal legale rappresentante dell’impresa ovvero dal titolare dell’attività economica. La documentazione, costituita dall’istanza, dalla SCIA

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Art. 8 - (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 11/2014)

1. All’articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 9 - (Modifiche agli articoli 74, 76 e 77 della l.r. 33/2009)

1. Al Capo III del Titolo VI della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell’articolo 74 è sostituito dal seguente:

“2. L’attività funeb

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Art. 10 - (Modifiche alla l.r. 5/2010)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell’articolo 1 dopo le parole “di semplificazione” sono aggiunte le seguenti: “, economicità dell’azione amministrativa”;

b) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla rubrica le parole “ed enti interessati” sono soppresse;

2) dopo il numero 5) della lettera c) del comma 2, è aggiunto il seguente:

“5 bis) porzione lombarda del Parco Nazionale dello Stelvio;”;

3) i commi 4 bis, 8 bis, 8 ter e 8 quater sono abrogati;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Per i progetti di infrastrutture non lineari che interessano il territorio di due o più province, l’autorità competente all’espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità alla VIA è individuata nella provincia sul territorio della quale il progetto da realizzare prevede la maggiore estensione areale degli interventi. Fermo restando quanto previsto all’articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) in caso di progetto sottoposto a VIA, l’autorità competente di cui al primo periodo assume il provvedimento ambientale previa intesa con l’altra o le altre province interessate.”;

5) il comma 7 ter è abrogato;

6) al comma 7 quater dopo le parole “necessità di attivare la procedura” sono aggiunte le seguenti: “di VIA o” e sono aggiunte, in fine, le parole: “, in base a quanto previsto all’articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006”;

7) dopo il comma 7 quater sono aggiunti i seguenti:

“7 quinquies. Le autorità competenti di cui al presente articolo sono amministrazioni procedenti nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990.

7 sexies. Per i progetti assoggettati a VIA di competenza della Regione ai sensi della presente legge che richiedano l’indizione della conferenza di servizi, il rappresentante unico della Regione, di cui all’articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge 241/1990, è individuato nel dirigente regionale competente per la VIA.”;

8) i commi 10 e 11 sono abrogati;

c) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo del comma 1 dopo le parole “ai commi 2, 4 e 6 del presente articolo,” sono aggiunte le seguenti: “alla disciplina di cui all’articolo 4,” e le parole “all’articolo 5, comma 3, all’articolo 6, comma 1, e all’articolo 11.” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 5, comma 1, all’articolo 6, comma 1, all’articolo 11 e all’articolo 14, comma 7 ter.”;

2) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

3) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalle seguenti:

“d) partecipazione alle fasi di controllo di cui all’articolo 9;

d bis) verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, se richiesto dall’autorità competente.”;

4) all’alinea del comma 5 le parole “finalizzata all’adozione del provvedimento” sono soppresse e le parole “, entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza,” sono soppresse;

5) alla lettera b) del comma 5 le parole “sul progetto preliminare” sono sostituite dalle seguenti: “sulla base delle caratteristiche del progetto così come richiamate nell’allegato IV bis (Contenuti dello studio preliminare ambientale di cui all’articolo 19) alla parte seconda del d.lgs. 152/2006”;

6) alla lettera c) del comma 5 le parole “sul progetto preliminare” sono sostituite dalle seguenti: “sulla base delle caratteristiche del progetto così come richiamate nell’allegato IV bis (Contenuti dello studio preliminare ambientale di cui all’articolo 19) alla parte seconda del d.lgs. 152/2006” e le parole “, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a),” sono soppresse;

7) al comma 7 le parole “all’articolo 5, comma 1, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 5, lettera c)”;

d) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Norme per la semplificazione dei procedimenti”;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio del procedimento di VIA ai sensi degli articoli 23 e 27 bis del d.lgs. 152/2006, allegando un elenco di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera in progetto, nonché la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per la conseguente pubblicazione della documentazione, a cura dell’autorità competente, sul proprio sito web e per la contestuale comunicazione dell’avvenuta pubblicazione alle amministrazioni e agli enti di cui all’articolo 23, comma 4, del d.lgs. 152/2006. Le pubblicazioni di cui all’articolo 24 del d.lgs. 152/2006, sono integrate con un esplicito riferimento alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera in progetto.”;

3) il comma 2 è abrogato;

4) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

“3. Per l’esame degli interessi pubblici e privati coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi e per l’acquisizione dei titoli autorizzatori e approvativi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera in progetto, l’amministrazione procedente di cui all’articolo 2, comma 7 quinquies, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e), del d.lgs. 152/2006, e fatto salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo, indice la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 4, della legge 241/1990, alla quale sono convocati le amministrazioni e gli enti competenti al rilascio di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di cui alla legge 241/1990 relativi all’intervento in progetto.

3 bis. La conferenza di servizi di cui al comma 3 è convocata per l’esame del progetto e per l’eventuale richiesta di integrazioni. Ai fini della decisione sulla realizzazione ed esercizio dell’opera in progetto, le riunioni della conferenza di servizi si svolgono secondo quanto previsto all’articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006; l’esito della conferenza è riportato nel verbale ai fini della successiva adozione, da parte dell’amministrazione procedente, della determinazione motivata di conclusione della conferenza, quale provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).”;

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Art. 11 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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