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Delib. G.R. Molise 25/10/2010, n. 857

Modifica alle linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12, comma 3 del D. Leg.vo 387/03, in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
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[Premessa]




LA GIUNTA REGIONALE


(omissis)

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Documento istruttorioModifica linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12, comma 3 del D.lgs. 387/2003, in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Premesso che:

- con L.R. 7 agosto 2009, n. 22 R avente ad oggetto: "Nuova disciplina degli insegnamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise" si è inteso riordinare la materia energia attraverso l'abrogazione della L.R. n. 15/2008 e l’introduzione di nuove norme in assonanza con la legislazione nazionale e comunitaria nella stessa materia, sulla base soprattutto dei rilievi mossi dal Governo in sede di impugnativa della L.R. n. 15/2008 presso la Corte Costituzionale, rilievi confermati nella Sentenza del 16.11.2009, con la quale la Suprema Corte ha annullato l'intera legge per evidenti incompatibilità con l'apparato normativo nazionale e comunitario;

- con le Linee guida, adottate con delibera di Giunta regionale n. 1074 del 16.11.2009, in attuazione all'art. 5, comma 2 della L.R. n. 22/2009, è stato regolato lo svolgimento del procedimento unico relativo all'iter autorizzativo degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, oltre che dettare norme per il corretto inserimento degli stessi impianti nel paesaggio, in sostituzione delle norme contenute nelle linee guida abrogate con la L.R. 22/2009;

Preso atto che, con la Sentenza n. 194/2010, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1 della L.R. n. 22/2001, il quale disponeva che “fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 5 del D.lgs. 387/2003 e s.m.i., gli impianti per la produzione di energia elettrica, da fonti rinnovabili, con capacità di generazione non superiore a 1 MW elettrico, sono autorizzati dai Comuni competenti per territorio secondo le procedure semplificate stabilite dalle Linee guida regionali"; di conseguenza la necessità di disapplicare tutte le norme contenute nelle linee guida che fanno riferimento alla competenza autorizzativa a favore dei Comuni;

rilevato che, in sede di applicazione delle Linee guida, da parte degli operatori della materia sono state evidenziate diverse problematiche, in particolare:

- relativamente alla fonte eolica, i proponenti interessati alla realizzazione di impianti di piccola taglia, ossia di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, hanno evidenziato la necessità di accertare se quanto contenuto nell’art. 2, comma 2 della Parte II delle Linee guida, in materia di modalità di effettuazione delle rilevazioni anemometriche, è applicabile anche per gli impianti eolici di taglia inferiore ad 1 MW;

- quanto previsto dall'art. 1, lett. e) della Parte II delle Linee guida, ossia “per i soli impianti eolici, in assenza di acc

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Articolo 10 - Modalità di svolgimento e conclusione del procedimento unico

1. Il procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03 è attivato nel momento in cui il proponente ha provveduto al versamento degli oneri di cui all'art. 7, comma 2 Parte Prima delle Linee guida ed ha dichiarato, attraverso una perizia tecnica asseverata, da redigere a cura del proponente stesso, la conformità della richiesta alla L.R. n. 22/2009 ed alle presenti Linee guida;

2. entro 30 giorni dalla data di cui al precedente comma, il Servizio Energia, laddove dovesse ravvisare un procedimento particolarmente complesso, può convocare la Conferenza dei Servizi istruttoria, alla quale saranno chiamate a partecipare tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento allo scopo di armonizzare e semplificare le fasi sub procedimentali che convergono nel procedimento unico;

3. a conclusione della fase di verifica ambientale dalla quale scaturisce il progetto definitivo con la corretta e risolutiva allocazione degli impianti, sarà convocata la Conferenza dei Servizi decisoria;

4. prima della convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria il proponente provvede a dimostrare l'avvenuta presentazione della documentazione a tutte le Amministrazioni interessate, autocertificando la conformità della stessa documentazione con quella risultante dalla verifica ambientale (screening o V.I.A.);

5. sia l'amministrazione regionale, sia le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento che non hanno espresso le proprie determinazioni in merito, partecipano alle conferenze dei servizi con proprio rappresentante all

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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITÀ E ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in

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PARERE DI COERENZA E PROPOSTA

Il Direttore Generale della Direzione Generale II, dr Antonio Francioni, visto il documento istruttorio, atteso che sull'atto sono stati es

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ALLEGATO A

Omissis

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