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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Emilia Romagna 26/07/2010, n. 1071
Delib. G.R. Emilia Romagna 26/07/2010, n. 1071
Delib. G.R. Emilia Romagna 26/07/2010, n. 1071
Delib. G.R. Emilia Romagna 26/07/2010, n. 1071
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[Premessa]La Delib. G.R. del 26/09/2011 n.1373 ha sostituito integralmente la presente delibera e l’Allegato D) della delib.G.R. 1 febbraio 2010, n. 121 e, pertanto, tali atti sono abrogati dalla data di pubblicazione della delib. G.R. 1373/2011 nel BURERT. La Delib. G.R. del 26/09/2011 n.1373 ha sostituito integralmente la presente delibera e l’Allegato D) della delib.G.R. 1 febbraio 2010, n. 121 e, pertanto, tali atti sono abrogati dalla data di pubblicazione della delib. G.R. 1373/2011 nel BURERT.LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Vista la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” ed in particolare: - l’art. 9, comma 1, che richiede l’applicazione del nuovo regime di vigilanza sulle opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico, previsto nel Titolo IV della medesima legge regionale, a tutti i lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati; - l’art. 9, comma 3, che esclude dall’ambito di applicazione del medesimo Titolo IV gli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale; Visto il nuovo regime di vigilanza previsto dal Titolo IV, che prevede: - l’autorizzazione sismica per tutti gli interventi di cui all’articolo 9, comma 1, nei Comuni della regione classificati a media sismicità e limitatamente agli interventi indicati all’art. 11, comma 2, nei Comuni classificati a bassa sismicità (art. 11, commi 1 e 2); - il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture per gli interventi di cui all’art. 9, comma 1, nei Comuni della regione classificati a bassa sismicità (art. 13, comma 1), fatto salvo quanto previsto dall’art. 11, comma 2; - che la struttura tecnica competente verifichi la conformità del progetto esecutivo riguardante le strutture ai contenuti della normativa tecnica nonché alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione, al fine del rilascio dell’autorizzazione sismica o dei controlli a campione dei progetti esecutivi depositati (art. 12, comma 5; art. 13, comma 4); Preso atto della piena applicazio |
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ATTO DI INDIRIZZO RECANTE: “INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI COGENTI DEL PROGETTO ESECUTIVO RIGUARDANTE LE STRUTTURE, AI SENSI DELL’ART. 12, COMMA 1, DELLA L.R. N. 19 DEL 2008”Il documento è suddiviso in due sezioni: |
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A) Disposizioni di carattere generale1. Il presente atto d’indirizzo stabilisce i contenuti cogenti del progetto esecutivo riguardante le strutture ai sensi dell’art. 12, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008.R 2. Esso è emanato con lo scopo di: - sintetizzare, organizzare ed esplicitare, ove necessario, quanto richiesto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008 (di seguito denominate NTC-08), al fine di agevolare la stesura del progetto esecutivo riguardante le strutture da parte del progettista e la sua lettura da parte degli altri soggetti coinvolti nel processo di realizzazione e nell’uso della costruzione; - rendere uniforme la documentazione ai fini di facilitare l’interpretazione da parte delle figure preposte al controllo, di consentire elaborazioni indipendenti da parte di soggetti diversi dal redattore del progetto esecutivo riguardante strutture, nonché garantire il rispetto delle prescrizioni normative per le stesse strutture e assicurare che nella redazione del progetto si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico; - fornire indirizzi operativi in merito agli aspetti prestazionali e/o non definiti dalle NTC-08 relativi agli elaborati del progetto, nel rispetto delle scelte progettuali e delle norme vigenti; - garantire che l’attività di progettazione esecutiva sia stata affrontata nel suo complesso e volta a mitigare e risolvere le reciproche interferenze tra le componenti architettoniche, tecnologiche e strutturali dell’organismo edilizio; - garantire che l’attività di progettazione esecutiva sia stata affrontata t |
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B) Articolazione dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture |
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0. INDICE DEGLI ELABORATIIn generale, il progetto esecutivo riguardante le strutture è composto da più “fa |
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1. DOCUMENTI DI SINTESI1.1. Sintesi del percorso progettuale Il presente elaborato contiene una sintesi delle princip |
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2. RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALESi intendono compresi in questo elaborato la relazione tecnica e il fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, previsti dall’art. 93, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, da redigersi secondo l’articolazione qui prevista. La relazione di calcolo strutturale deve essere costituita dalle parti con numerazione da 2.1 a 2.11, come di seguito illustrate. 2.1. Premessa Nella presente parte sono riportati i principali elementi di inquadramento del progetto esecutivo riguardante le strutture, in relazione agli strumenti urbanistici, al progetto architettonico, al progetto delle componenti tecnologiche in generale ed alle prestazioni attese dalla struttura. 2.2. ES Analisi storico-critica ed esito del rilievo geometrico-strutturale In coerenza con il paragrafo 8.2 delle NTC-08, l’analisi storico-critica ed il rilievo geometrico-strutturale devono evidenziare i seguenti aspetti: (a) la costruzione riflette lo stato delle conoscenze al tempo della sua realizzazione; (b) possono essere insiti e non palesi difetti di impostazione e di realizzazione; (c) la costruzione può essere stata soggetta ad azioni, anche eccezionali, i cui effetti non siano completamente manifesti; (d) le strutture possono presentare degrado e/o modificazioni significative rispetto alla situazione originaria. 2.2.1. ES Analisi storico-critica Viene indicata la documentazione reperita e vengono esplicitate le informazioni desunte da ciascuno dei documenti esaminati per le finalità indicate al paragrafo 8.5.1 delle NTC-08. 2.2.2. ES Esito del rilievo geometrico-strutturale |
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3. RELAZIONE SUI MATERIALILa relazione sui materiali deve essere redatta secondo le prescrizioni e le indicazioni riportate nel cap. 10 e nel cap. 11 delle NTC-08, tenendo conto delle indicazioni fornite nelle relative parti della “Circolare Ministeriale”. |
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4. ELABORATI GRAFICI ESECUTIVI E PARTICOLARI COSTRUTTIVIGli elaborati grafici devono essere organizzati in tavole in modo razionale, ordinato e comprensibile, con tutte le necessarie quote, didascalie, particolari costruttivi e, ove occorra, i richiami alle corrispondenti parti della Relazione di calcolo. Gli elaborati grafici vengono articolati nelle parti di seguito definite. 4.1. ES Rilievo geometrico-strutturale |
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5. PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELL’OPERAIl piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera viene redatto tenendo conto delle i |
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6. RELAZIONE SUI RISULTATI SPERIMENTALI - INDAGINI SPECIALISTICHEContiene una relazione del progettista sui criteri seguiti per la definizione del piano delle indagini, con relativa motivazione delle scelte compiute. Viene altresì riportato un riepilogo sintetico dei risultati acquisiti, rimandando alle parti che seguono per gli aspetti di dettaglio. 6.1. Relazione geologica: indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito |
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