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L. P. Trento 23/07/2010, n. 16

Tutela della salute in provincia di Trento.
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio delle competenze che le sono attribuite ai sensi dello Statuto speciale e in conformità ai principi della normativa statale e comunitaria, garantisce la tutela e la promozione della salute come diritto fondamentale del cittadino e interesse della comunità, assicurando, mediante il servizio sanitario provinciale, i livelli essenziali di assistenza e quell

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Art. 2 - Servizio sanitario provinciale

1. Il servizio sanitario provinciale è costituito dal complesso delle risorse umane, dei servizi, delle attività, delle strutture, delle tecnologie e degli strumenti destinati, in modo coordinato e integrato, alla tutela e promozione della salute dei cittadini, mediante la prevenzione, incluse la sicurezza alimentare e la sanità animale, la diagnosi, la cura, l'assistenza e la riabilitazione.

2. Conc

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Art. 3 - Promozione della salute

1. La promozione della salute è compito primario del servizio sanitario provinciale e di tutti i soggetti che concorrono ad esso. È attuata attraverso interventi di inf

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Art. 4 - Orientamento alla persona

1. In attuazione dei principi indicati negli articoli 1 e 2, anche ai fini dell'integrazione dei servizi sanitari e di assistenza sociale, i soggetti operanti nell'ambito del servizio sanitario provinciale:

a) assicurano un costante orientamento al paziente, favorendone la presa in carico e progettando, con il suo coinvolgimento, percorsi assistenziali personalizzati;

b) agevolano l'accesso dei cittadini ai servizi, garantendo tempi per l'erogazione delle prestazioni coerenti con il bisogno rilevato e pers

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Art. 5 - Diritti di partecipazione dei cittadini e consulta provinciale per la salute.

1. I cittadini, in forma singola o associata, concorrono alla definizione e all'attuazione delle politiche per la salute, alla valutazione dell'attività e dei risultati del servizio sanitario provinciale. A tal fine la Provincia:

a) garantisce l'accesso alle informazioni inere

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Capo II - Funzioni di governo e partecipazione
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Art. 6 - Funzioni di indirizzo, programmazione e controllo

1. Le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza, controllo e valutazione del servizio sanitario provinciale sono esercitate dagli organi provinciali con la partecipazione degli enti locali e di altri organi con le modalità previste da questa legge.

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Art. 7 - Competenze della Giunta provinciale

1. La Giunta provinciale, in quanto organo di governo del servizio sanitario provinciale, esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) adotta gli atti di indirizzo e programmazione provinciale;

b) provvede alla gestione degli stanziamenti destinati a garantire i livelli essenziali e aggiuntivi di assistenza e del fondo per l'assistenza integrata, alla definizione delle tariffe e dell'eventuale compartecipazione dei cittad

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Art. 8 - Consiglio sanitario provinciale

1. È istituito il consiglio sanitario provinciale, quale organo consultivo tecnico-scientifico della Giunta provinciale.

2. Il consiglio è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura.

3. Il consiglio è composto:

a) dall'assessore provinciale competente, che svolge le funzioni di presidente;

b) dal presidente dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Trento, che svolge le funzioni di vicepresidente;

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Art. 9 - Commissione per la convivenza fra uomo e animale

1. È istituita la commissione per la convivenza fra uomo e animale, quale organo consultivo tecnico-scientifico della Giunta provinciale in materia di malattie trasmissibili degli anima

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Art. 10 - Consiglio per la salute e conferenza dei consigli

1. Il consiglio per la salute, istituito presso ciascuna comunità prevista dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), promuove la partecipazione degli enti locali alla definizione e all'attuazione delle politiche per la salute. Il consiglio è composto dal presidente della comunità o da un uso delegato, che lo presiede, e dai sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale della medesima. N12

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Art. 11 - Enti locali

1. I comuni e le comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 concorrono, nei casi e nei modi previsti dalla normativa provinciale, all'esercizio delle funzioni di programmazione delle attività sanitarie e sociosanitarie e di autorizzazione delle strutture sanitarie aventi rilievo locale. Inoltre svolgo

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Art. 12 - Camera conciliativa

1. Presso la Giunta provinciale è istituita la camera conciliativa, con il compito di agevolare la risoluzione in via non contenziosa di controversie derivanti dall'erogazione di prestazioni sanitarie in provincia di Trento.

2. La camera conciliativa contribuisce alla tutela dei diritti dei cittadini, favorendone l'accert

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Capo III - Strumenti di programmazione
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Art. 13 - Programma sanitario e socio-sanitario provinciale

N18

1. In coerenza con il piano provinciale per la salute e con le linee di sviluppo della programmazione socio-economica provinciale, la Giunta provinciale adotta il programma sanitario e socio-sanitario provinciale.

2. Il programma definisce, in particolare, i seguenti aspetti:

a) le modalità organizzative per garantire l'effettiva fruizione dei livelli essenziali di assistenza;

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Art. 14 - Registri di rilevanza provinciale

N20

1. N21

2. N22

3.

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Art. 15 - Direttive per l'assistenza nelle residenze sanitarie assistenziali

1. Le residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private convenzionate operano nell'ambito del servizio sanitario provinciale e nel quadro della rel

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Art. 16 - Finanziamento del servizio sanitario provinciale

1. Il finanziamento del fabbisogno di spesa sanitaria e socio-sanitaria si ispira a principi di equità, proporzionalità, efficacia e non sovrapposizione degli strumenti finanziari. I fabbisogni di spesa sono determinati tenendo conto dei livelli essenziali e aggiuntivi delle prestazioni e dei costi necessari per produrli in condizioni di efficienza.

2. Il finanziamento della spesa sanitaria provinciale avviene attraverso:

a) i trasferimenti all'Azienda provinciale per i servizi sanitari destinati a garantire i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 17 e le prestazioni aggiuntive previste dal comma 5; N31

b) il fondo per l'assistenza integrata previsto dall'articolo 18;

c)

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Art. 17 - Finanziamento a garanzia dei livelli essenziali di assistenza

N35

1. Al finanziamento delle prestazioni relative ai livelli essenziali di assistenza sanitaria si provvede mediante gli stanziamenti iscritti in un apposito programma dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provin

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Art. 18 - Fondo per l'assistenza integrata

1. Le prestazioni relative all'area dell'integrazione socio-sanitaria disciplinata dall'articolo 21 sono finanziate dal fondo provinciale per l'assistenza integrata, appositamente istituito nella sezione corrente del bilancio della Provincia, dalle compartecipazioni dei cittadini e dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche a carattere territoriale.

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Art. 19 - Fondo per gli investimenti per l'assistenza integrata

1. Per il finanziamento di investimenti relativi alle finalità previste dall'articolo 21 è istituito il fondo per gli investimenti per l'assistenza integrata, nella

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Art. 19-bis - Anagrafe provinciale dei fondi integrativi del servizio sanitario

N39

1. Anche per i fini dell'articolo 16, la Provincia promuove lo sviluppo sul proprio territorio di fondi integrativi sanitari. A tal fine istituisce un'anagrafe provinciale dei fondi integrativi del servizio sanitario, quale strumento per perseguire l'obiettivo del coordinamento, anche finanziario, degli strumenti previsti dalla programmazione sanitaria e socio-sanitaria, in particolare nel campo della prevenzione e della

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Art. 19-ter - Copertura degli oneri connessi alla responsabilità civile nei confronti di terzi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

N40

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Capo IV - Servizio sanitario provinciale
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Sezione I - Regole generali
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Art. 20 - Enti di gestione e altri soggetti convenzionati

1. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono parte integrante del servizio sanitario provinciale e rappresentano, anche in forma fra loro associata, il punto di accesso privilegiato ai servizi. Svolgono la propria attività in conformità ai principi e ai criteri della programmazione provinciale e, in particolare, hanno il compito di:

a) ascoltare, valutare e prendere in carico i bisogni degli assistiti;

b) indirizzare e accompagnare i pazienti nel percorso di diagnosi, cura e riabilitazione;

c) contribuire ad assicurare la continuità di cura e assistenza;

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Art. 21 - Integrazione socio-sanitaria

1. La Provincia, assieme ai comuni e alle comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, e secondo i principi stabiliti dalla legge provinciale sulle politiche sociali e dall'articolo 3-septies del decreto legislativo n. 502 del 1992, promuove l'integrazione socio-sanitaria dei servizi finalizzati a soddisfare i bisogni di salute della persona che necessitano dell'erogazione congiunta di prestazioni sanitarie e di azioni di protezione sociale, allo scopo di garantire la continuità curativa e assistenziale nelle aree materno-infantile, anziani, disabilità, salute mentale e dipendenze.

2. La Giunta provinciale adotta sul territorio provinciale moduli organizzativi integrati coi servizi sociali, diretti all'orientamento e alla presa in carico del cittadino. I moduli organizzativi integrati assicurano all'utente e alla sua famiglia il principio della libertà di scelta in ordine all'individuazione dell'ente erogatore dei servizi, fatta salva la coerenza con le scelte terapeutiche e assistenziali nonché la compatibilità con le esigenze organizzative delle strutture coinvolte. All'adozione dei moduli organizzativi integrati si provvede, anche con contenuti operativi e livelli d'integrazione implementati progressivamente, con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Con

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Art. 21-bis - Assegno di cura

N48

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Art. 22 - Autorizzazione delle strutture sanitarie, accreditamento istituzionale e delle professioni

1. La Provincia garantisce le condizioni di sicurezza, i requisiti di qualità e l'idoneità a fornire prestazioni per conto del servizio sanitario provinciale dei soggetti erogatori dei servizi sanitari e socio-sanitari.

2. Con regolamento sono definiti i principi e i criteri relativi alla determinazione:

a) dei requisiti minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie;

b) delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione a realizzare strutture ed esercitare attività sanitarie e socio-sanitarie;

c) della compatibilità e della funzionalità delle richieste di realizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie rispetto all'offerta sanitaria programmata;

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Art. 22-bis - Controllo esterno

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Art. 23 - Accordi contrattuali per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

1. L'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a carico del servizio sanitario provinciale da parte di soggetti accreditati è subordinata alia stipulazione di accordi contrattuali con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Negli accordi sono definite la tipologia e la quantità delle prestazioni necessarie al servizio sanitario provinciale che i soggetti accreditati sono tenuti a garantire.

1-bis. Le strutture sanitarie private di cui al comma 1 sono individuate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte della stessa di un avviso, anche a valenza pluriennale, contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare, nel rispetto della programmazione sanitaria provinciale e tenuto conto, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, nonché degli esiti dell'attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate di cui all'articolo 22-bis. N113

2. La Giunta provinciale definisce i criteri per la stipulazione degli accordi contrattuali prevedendo, per ogni struttura o tipo di attività:

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Art. 23-bis - Sperimentazioni gestionali di servizi innovativi

N56

1. La Provincia, anche in attuazione dell'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, promuove programmi di sperimentazione aventi ad oggetto modelli gestionali innovativi che prevedono forme di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, inclusi le università e i centri di ricerca. A tal fine adotta, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, linee guida per la sperimentazione d

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Art. 24 - Valorizzazione dei professionisti, formazione, ricerca, innovazione e prevenzione

1. La Provincia assicura la valorizzazione e la responsabilizzazione dei professionisti operanti nell'ambito del servizio sanitario provinciale. A tal fine la Giunta provinciale, previo parere del consiglio sanitario provinciale, adotta il piano triennale delle attività formative d'interesse sanitario. Nel piano, aggiornabile annualmente, sono stabiliti gli obiettivi, le offerte formative e le iniziative d'informazione.

2. La Provincia promuove la ricerca, l'innovazione e la sperimentazione gestionale. A tal fine la Giunta provinciale approva specifici atti di indirizzo e disciplina i criteri di finanziamento di progetti, la concessione di borse di studio nonché la partecipazione a iniziative interregionali, nazionali ed europee. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari svolge attività di ricerca in ambito sanitario e socio-sanitario. La Giunta provinciale può impartire direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per assicurare il coordinamento di queste attività con le attività di ricerca svolte dagli altri enti previsti dalla

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Art. 25 - Cooperazione interregionale e autocoordinamento orizzontale

1. La Giunta provinciale promuove e autorizza la sottoscrizione con altri enti territoriali di intese e accordi per:

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Art. 26 - Contenimento dei tempi di accesso alle prestazioni sanitarie

1. La Provincia promuove tutte le iniziative atte a garantire ai cittadini l'esecuzione degli accertamenti diagnostici, delle visite e degli interventi terapeutici appropriati, entro tempi che garantiscano la migliore gestione dei problemi clinici e un corretto sistema di prevenzione.

2. Il servizio sanitario provinciale persegue la puntuale erogazione delle prestazioni sanitarie, monitorando il rispetto dei relativi tempi di attesa e promuovendo il loro tendenziale allineamento a prescindere dal regime di svolgimento delle prestazioni.

3. Ai fini dei commi 1 e 2 si provvede mediante:

a) la definizione dei tempi entro cui devono essere eseguiti gii esami diagnostici e gli interventi terapeutici, tenuto conto dei criteri di priorità clinica;

b) la responsabilizzazione del direttore generale dell'Azienda provinciale per i serv

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Sezione II - Azienda provinciale per i servizi sanitari
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Art. 27 - Azienda provinciale per i servizi sanitari

1. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari è un ente strumentale della Provincia dotato di autonomia imprenditoriale e di personalità giuridica di diritto pubblico, e ha sede a Trento.

2. L'azienda è prepos

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Art. 28 - Direttore generale

1. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda; a lui spetta la responsabilità complessiva della gestione dell'azienda.

2. Fermi restando i compiti attribuiti al consiglio di direzione spettano al direttore generale, in particolare:

a) l'esercizio delle funzioni di gestione dell'azienda e l'adozione dei relativi provvedimenti, salvo quanto stabilito dal comma 4 e da specifiche disposizioni di legge;

b) l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 37 e del programma di sviluppo strategico.

3. Compete al direttore generale la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo, del direttore assistenziale e dei responsabili delle articolazioni organizzative aziendali prev

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Art. 29 - Consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione, composto dal direttore generale, dal direttore sanitario, dal direttore assistenziale e dal direttore amministrativo, adotta il bilancio di previsione, il programma annuale delle attività e il bilancio di esercizio; inoltre esprime un parere sul regolamento previsto dall'articolo 37. N117

2. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari, coordinando lo svolgimento degli interventi di promozione della salute e di prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie; sovrintende all'attuazione delle attività cliniche, secondo le linee stabilite dal collegio per il governo clinico previsto dall'articolo 36. Garantisce la continuità dei percorsi assistenziali, disponendo in ordine ai controlli di efficacia delle prestazioni erogate e di eff

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42431 11383108
Art. 30 - Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dalla normativa statale vigente, uno dei quali designato dalla Giunta provinciale, uno dal Consiglio provinciale su indicazione delle minoranze consiliari e uno dal Consiglio delle autonomie locali.

2. Il collegio sindacale è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura provinciale. I componenti non possono essere designati per più di due mandati, anche non consecutivi.

3. Il collegio sindacale:

a) verifica l'amministrazion

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Art. 31 - Articolazioni organizzative fondamentali

1. Costituiscono articolazioni organizzative fondamentali dell'azienda:

a) il dipartimento di prevenzione;

b) i distretti sanitari;

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Art. 32 - Dipartimento di prevenzione.

1. Il dipartimento di prevenzione garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo, per quanto di propria competenza, gli obiettivi di promozione della salute, di prevenzione delle malattie e delle disabilità e di miglioramento della qualità della vita. A tal fine, anche in coordinamento con altre strutture dell'azienda, svolge azioni volte a individuare, rendere note e rimuovere le cause di rischio per la salute di origine ambientale, umana e animale.

2. Il dipartimento di prevenzione svolge le seguenti attività, anche a supporto dell'autorità sanitaria locale:

a) sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;

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Art. 33 - Distretti sanitari

1. I distretti sanitari costituiscono l'articolazione organizzativa territoriale dell'azienda. Garantiscono i servizi di assistenza sanitaria primaria, anche mediante il supporto del dipartimento di prevenzione e del servizio ospedaliero provinciale, e attuano la gestione integrata di attività sociali e sanitarie in conformità all'articolo 21 e alla legge provinciale sulle politiche sociali. I distretti collaborano al monitoraggio dello stato di salute della popolazione, all'informazione sui servizi erogati e all'attuazione di iniziative di educazione alla salute.

2. I distretti sanitari sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali. L'ambito territoriale di ogni distretto coincide con il territorio di una o più comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006.

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Art. 34 - Servizio ospedaliero provinciale

1. È istituito il servizio ospedaliero provinciale, costituito dagli ospedali pubblici individuati nel programma sanitario e socio-sanitario provinciale, coordinati in un'unica rete secondo criteri di sussidiarietà ed efficienza.

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Art. 35 - Dipartimenti

1. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle attività sanitarie e socio-sanitarie di competenza dell'azienda.

2. Il direttore generale, sentito il consiglio di direzione, nomina i

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Art. 36 - Collegio per il governo clinico

1. Il collegio per il governo clinico ha compiti di proposta per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle attività di ricerca e innovazione,

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42431 11383119
Art. 37 - Regolamento di organizzazione

1. Il direttore generale definisce la struttura organizzativa e funzionale dell'azienda mediante un apposito regolamento di organizzazione. Il regolamento individua in particolare le m

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Art. 38 - Bilanci di previsione e programma annuale delle attività

1. Entro il 15 dicembre di ogni anno il consiglio di direzione adotta e trasmette alla Provincia il bilancio di previsione annuale e pluriennale, con allegato il programma annuale di attività dell'azienda, redatto nel rispetto delle determinazioni del piano provinciale per la salute, del programma sanitario e socio-sanitario provinciale e dell'ammontare delle risorse finanziarie, come determinate ai sensi degli articoli 17 e 18. Il bilancio pluriennale d

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Art. 39 - Bilancio di esercizio e bilancio di missione

1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento il consiglio di direzione adotta il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione del collegio sindacale; entro il 30 settembre adotta il bilancio di missione.

2. Il bilancio di missione evidenzia in p

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42431 11383125
Art. 40 - Gestione contabile

1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'azienda è informata ai principi del codice civile, con l'obbligo di adottare i bilanci di previsione annuale e pluriennale, quali strumenti di programmazione operativa e contabili

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42431 11383127
Art. 41 - Gestione patrimoniale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti l'azienda utilizza:

a) i beni immobili di proprietà della Provincia soggetti a vincolo di destinazione sanitaria da trasferire all'azienda in attuazione delle norme di riforma sanitaria;

b) i beni mobili, le attrezzature e gli immobili soggetti a vincolo di destinazione sanitaria a essa trasferiti in attuazione delle norme di riforma sanitaria;

c) i beni mobili, le attrezzature e gli immobili acquisiti direttamente dall'azienda o avuti in donazione per le esigenze del servizio sanitario provinciale.

2. L'azienda, secondo le indicazioni degli atti di programmazione sanit

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Art. 42 - Attività contrattuale

1. Per quanto concerne l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni attribuiti in proprietà all'azienda si applica la normativa provinciale in materia di co

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42431 11383131
Art. 43 - Addebito delle prestazioni ai terzi responsabili

1. L'azienda si riserva il diritto di rivalersi dei costi delle prestazioni sanitarie rese nell'ambito del servizio sanitario provinciale sui terzi res

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Art. 44 - Disposizioni in materia di personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti l'azienda si avvale del personale da essa dipendente e di personale convenzionato.

2. L'ordinamento del personale dipendente dall'azienda appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico, professionale e sanitario, esclusi i dirigenti del ruolo sanitario, è disciplinato dalla normativa concernente l'ordinamento del personale della Provincia. Al personale dirigente del ruolo sanitario si applica la corrispondente normativa statale, fatte salve le disposizioni provinciali applicabili in materia.

3. Al personale previsto dal comma 2 si applicano i contratti collettivi provinciali di lavoro stipulati ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia). Per il personale sanitario convenzionato la Giunta provinciale conclude accordi integrativi provinciali.

4. Spetta all'azienda la predisposizione e l'approvazione delle graduatorie del personale sanitario convenzionato, la gestione amministrativa e l'adozione delle disposizioni di carattere organizzativo concernenti le graduatorie, nonché lo svolgimento delle relative attività di formazione continua.

5. Il personale dirigenziale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo svolge il proprio servizio presso l'azienda con rapporto di lavoro esclusivo

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Art. 44-bis - Ulteriori disposizioni in materia dì personale

N82

1. L'Azienda provinciale per i servizi sa

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42431 11383137
Art. 45 - Dotazione organica e fabbisogno di personale

N83

1. La dotazione organica complessiva del personale a tempo indeterminato dipendente dall'azienda è stabilita, tenendo conto dei criteri e dei limiti previst

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42431 11383139
Art. 46 - Comitati per le pari opportunità

1. Per assicurare il rispetto dei diritti professionali del personale e per contemperare l'adempimento dei doveri lavorativi con il necessario rispetto

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42431 11383141
Art. 47 - Servizi di sostegno per il personale dipendente, convenzionato e per gli utenti

N86

1. Per agevolare l'espletamento dell'attività professionale l'azienda può utilizzare o acquisire strutture idonee per l'ospitalità temporanea del personale d

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Capo V - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria
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42431 11383145
Art. 48 - Medicine complementari

1. Per valorizzare la sicurezza e la qualità di tutte le prestazioni sanitarie la Provincia promuove l'istituzione, da parte degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, nonché dei medici veterinari, di elenchi dei rispettivi iscritti che esercitano le seguenti medicine complementari:

a) agopuntura;

b) fitoterapia;

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42431 11383147
Art. 48-bis - Parto fisiologico indolore

N90

1. Nel rispetto del diritto di libera scelta della donna sulle modalità e sullo svolgimento del parto, la

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42431 11383148
Art. 49 - Vaccinazioni

1. Per raggiungere un'adesione consapevole e informata ai programmi vaccinali e per ottenere livelli di copertura vaccinale ottimali dal punto di vista dell'efficacia, la Provincia adotta un piano di promozione delle vaccinazioni ritenute di particolare utilità per la salute della popolazione. Nel piano possono essere previste anche misure volte al graduale superamento delle vaccinazioni obbligatorie da effettuare in età pediatrica. Il piano, elaborato dalla commissione provinciale per le strategie vaccinali e la prevenzione del

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42431 11383150
Art. 50 - Attività con animali per la promozione del benessere e della salute della persona

N91

1. Per favorire la corretta relazione uomo-animale e la convivenza tra le persone e gli animali nel rispetto delle esigenze sanitarie e del benessere degli animali, la Provincia promuove le attività svolte con l'ausilio di animali riconoscendone il valore e la funzione nella promozione del benessere psicologico, fisico e relazionale delle persone. Esse si distinguono in:

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42431 11383152
Art. 51 - Comitato in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

1. Il comitato previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 9 apr

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42431 11383155
Art. 52 - Indennizzi per danno da vaccinazione, trasfusione, somministrazione di emoderivati e contatti nell'attività di servizio

1. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede all'accertamento medico-legale del nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto c

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42431 11383157
Art. 53 - Prestazioni gratuite

1. Le prestazioni effettuate in favore reciproco dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambi

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42431 11383159
Art. 53-bis - Misure di prevenzione per l'attività sportiva non agonistica dei minori

N93

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42431 11383161
Art. 53-ter - Assistenza sanitaria per gli studenti universitari residenti fuori provincia

N94

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42431 11383163
Art. 54 - Esenzioni dalla compartecipazione

1. Ai fini del diritto all'esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, le dichiarazioni sostitutive rese nel corso del prim

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42431 11383164
Capo VI - Disposizioni finali, transitorie e finanziarie
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42431 11383167
Art. 55 - Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 56 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), tranne l'articolo 54-quater;

b) articoli 4, 5 e 8 della legge provinciale 20 aprile 1993, n. 13 (Disposizioni concernenti la gestione transitoria delle unità sanitarie locali e modifiche al provvedimento legislativo concernente "Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale");

c) articoli da 19 a 21 della legge provinciale 16 dicembre 1993, n. 42;

d) articolo 1, articoli da 3 a 24 e da 27 a 30 della legge provinciale 28 agosto 1995, n. 10 (Ulteriori modifiche alla legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 concernente "Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale");

e) comma 6 dell'articolo 7 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente);

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42431 11383169
Art. 56 - Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore di questa legge. Sino a quel momento continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni della legge sul servizio sanitario provinciale.

2. Le disposizioni dell'articolo 30 relative alla nomina del collegio sindacale si applicano a decorrere dalla legislatura provinciale successiva all'entrata in vigore di questa legge.

3. Il D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg (Regolamento concernente "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 3 febbraio 1998, n. 3"), continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 22. Le autorizzazioni e gli accreditamenti rilasciati provvisoriamente alla data di entrata in vigore di questo periodo continuano ad operare fino alla data di conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione o accreditamento ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 2-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. N96

3-bis. Fino alla data stabilita dalle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 22 sono provvisoriamente accreditate le strutture socio-sanitarie in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento); in tal caso l'autorizzazione continua a essere disciplinata dalla legge provinciale n. 14 del 1991 ancorché abrogata. N97

3-bis 1. Nel caso di operazioni di fusione che coinvolgono almeno un soggetto già in possesso dell'accreditamento socio-sanitario oppure accreditato provvisoriamente ai sensi del comma 3 bis, il soggetto risultante dalla fusione è provvisoriamente accreditato fino al termine della procedura di concessione dell'accreditamento istituzionale per attività socio-sanitaria. N98

3-ter. Nell'ambito del riordino dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari ai sensi dell'articolo 21 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari subentra ai comuni e alle comunità nelle convenzioni stipulate con i soggetti gestori di servizi socio-sanitari. Tali convenzioni, se hanno una scadenza anteriore al 31 dicembre 2014, possono essere prorogate fino a tale data. L'azienda, i comuni e le comunità provvedono eventualmente alla definizione dei rapporti pregressi mediante la stipulazione di una convenzione. N99

3-quater. N100

3-quinquies. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 16, comma 3-bis, per la definizione della quota di compartecipazione ai costi a carico delle persone che usufruiscono dei servizi socio-sanitari, comprese le prestazioni assistenziali di carattere non sanitario, si fa riferimento alle condizioni economiche dell'assistito e del suo nucleo familiare, fatti salvi i piani assistenziali in essere al 29 dicembre 2011, per i quali continuano ad applicarsi, fino al loro termine, le modalità di compartecipazione in vigore. N101

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42431 11383171
Art. 57 - Disposizioni finanziarie

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42431 11383173
Tabella A - Riferimento delle spese (articolo 57)

 

Articolo

Descrizione

Capitolo

Unità previsionale di base

12

Camera conciliativa

441000

44.5.110

14

Osservatorio per la salute e comitato scientifico

441000

44.5.110

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Testo coordinato con le modifiche fino alla L.P. 29/12/2022, n. 20.

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