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L. P. Bolzano 12/11/1992, n. 40

Ordinamento della formazione professionale.
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Art. 1 - Finalità

1. La Provincia Autonoma di Bolzano promuove la formazione e l'elevazione professionale al fine di favorire la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, in armonia con il progresso scientifico e tecnologico, di accrescere la competitività del sistema economico provinciale e di facilitare la partecipazione attiva dei lavo

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Art. 1-bis - Autonomia delle scuole professionali

N2

1. Alle istituzioni scolastiche disciplinate dalla presente legge è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2017 la personalità giuridica di diritto pubblico. Esse sono dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale.

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Art. 2 - Sistemi formativi

1. La Provincia può attuare le seguenti tipologie formative di breve durata, annuali, pluriennali o a cicli modulari:

a) azioni di formazione e di orientamento al lavoro:

1) formazione successiva al titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale, del diploma professionale e della specializzazione. Nell'ambito di questa formazione può essere assolto anche l'obbligo di istruzione stabilito dalle norme statali. I rispettivi anni formativi consentono l'acquisizione dei saperi e delle competenze definite a livello statale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. In questa fase della formazione si applicano didattiche incentrate anche sull'apprendimento in contesti operativi. L'istruzione obbligatoria può essere assolta, in conformità alle norme statali, anche sotto forma di apprendistato;

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Art. 2-bis - Istituti di alta formazione

N28

1. La Giunta provinciale è autorizzata a istituire istituti di alta formazione volti alla formazione di tecnici ed esperti con elevate competenze tecnico-professionali con riferimento ai settori interessati da innovazioni tecnol

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Art. 3 - Programmazione degli interventi formativi

1. Al fine di assicurare la coerenza tra gli interventi formativi e quelli di politica del lavoro, in riferimento agli indirizzi dell’Unione europea ed in accordo con il sistema scolastico generale,

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Art. 4 - Gestione delle azioni formative

1. La gestione delle azioni formative di cui all'articolo 2 può essere affidata dalla Giunta provinciale alle strutture organizzative provinciali dell

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Art. 5 - Iscrizioni e programmi dei corsi e degli esami

1. L'iscrizione ai corsi avviene su domanda degli interessati. La Giunta provinciale può stabilire una tassa di iscrizione o di frequenza a carico degli allievi. N11

2

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Art. 6 - Commissione provinciale per la formazione professionale

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, viene istituita nell'ambito della Commissione provinciale per l'impiego una sottocommissione, denominata Commissione provinciale per la formazione professionale.

2. La Commissione provinciale per l'impiego definisce la composizione e le modalità di lavoro della sottocommissione del comma 1; di diritto fanno parte di questa commissione:

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Art. 6-bis - Validazione e certificazione delle competenze

N15

1. In conformità con gli indirizzi dell'Unione europea e il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la Provincia autonoma di Bolzano promuove interventi e servizi volti alla validazione e alla certificazione delle competenze acquisite dalla persona lungo tutto l'arco della vita in contesti di apprendimento formali, non formali e informali.

1-bis. Il sistema

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Art. 7 - Comitato tecnico per la formazione professionale

N16

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Art. 8 - Strutture formative

1. Per l'attuazione delle attività formative la Provincia si avvale:

a) delle proprie strutture, scuole o centri di formazione professionale;

b) di sedi e mezzi didattici delle scuole a carattere statale, p

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Art. 9 - Periodi di formazione-lavoro in azienda

1. I programmi didattici dei corsi possono prevedere, quali elementi integranti, periodi di formazione lavoro in aziende ubicate nel territorio provinciale, nazionale od estero, nel rispetto della vigente normativa:

a) durante l'anno scolastico;

b) durante le ferie scolastiche;

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Art. 10 - Esame di diploma

1. I corsi finalizzati al conseguimento di una qualifica, specializzazione o abilitazione professionale si concludono con l'esame di diploma. La Giunta

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Art. 10-bis - Commissione tecnica provinciale per materiali infiammabili ed esplosivi

N10

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Art. 11 - Calendario formativo

1. L'inizio ed il termine dell'anno di formazione, nonché i periodi feriali, sono stabiliti dalla Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico per

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Art. 12 - Regolamento della formazione professionale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, emana il regolamento per la formazione professionale, che disciplina dettagliatamente gli aspetti organizzativi e procedura

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Art. 12-bis - Passaggi tra i sistemi di formazione e di istruzione

N20

1. Chi ha superato l'esame previsto al termine di un corso di qualifica almeno trienna

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Art. 13 - Disposizioni finanziarie

1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1992 e per la sua attuazione sono utiliz

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Art. 14 - Norme finali

1. È abrogata la legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, modificata dall'articolo 2 della legge provinciale 19 maggio 1968, n. 6, e dall'articolo 12 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36.

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