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Delib. G.R. Campania 07/11/2017, n. 680

Recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Dlgs 104/2017 e prime misure organizzative.
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Testo del provvedimento


Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente


PREMESSO che

a. con Delib.G.R. n. 406 del 4 agosto 2011 la Giunta regionale ha approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione di incidenza (VI) di cui ai regolamenti regionali nn. 2/2010 e 1/2010 e alla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 dicembre 2009", di seguito Disciplinare;

b. con Delib.G.R. n. 211 del 24 maggio 2011 sono stati emanati gli "Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania";

c. con Delib.G.R. n. 63 del 7 marzo 2013, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 10, della L.R. n. 24/2012, è stato modificato il Disciplinare, prevedendo, altresì, nell'ambito della Commissione una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW;

d. con successivo D.P.G.R. n. 105 del 10 maggio 2013 e s.m.i., sono stati nominati i componenti della Commissione VIA.-VI.-VAS;

e. con successivo D.P.G.R. n. 439 del 15 novembre 2013 sono stati nominati, per le ragioni ivi indicate, i nuovi componenti della Commissione VIA-VI-VAS nelle more dell'adeguamento del Disciplinare alla nuova organizzazione amministrativa degli uffici della Giunta regionale di cui al Regolamento n. 12/2011 smi;

f. con successivo D.P.G.R. n. 62 del 10 aprile 2015 sono stati individuati, per le ragioni ivi indicate e nelle more della revisione del Disciplinare di cui alla Delib.G.R. n. 406/2011, i componenti della Commissione VIA- VI-VAS nei dirigenti delle UU.OO.DD. della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema e nei dirigenti delle Direzioni Generali e Uffici Speciali con competenze nelle materie inerenti i compiti della stessa, tenendo conto, al contempo, del nuovo assetto organizzativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di cui al D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171;

g. con successivo D.P.G.R. n. 204 del 15 maggio 2017, in analogia alle competenze previste per la composizione in base al Disciplinare e sulla scorta delle disposizioni ordinamentali pro tempore vigenti, i componenti della Commissione sono stati individuati nei dirigenti delle UU.OO.DD. della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema e nei dirigenti delle Direzioni Generali con competenze nelle materie inerenti i compiti della stessa;

RILEVATO CHE

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Allegato - Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania


PREMESSA

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2017 N1 si rende necessario definire i primi indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento nell'ambito della Regione Campania della "Valutazione di Impatto Ambientale" prevista nel Titolo III della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal richiamato D.Lgs. n. 104/2017. Ferme restando le disposizioni generali stabilite nella Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, si rimanda al medesimo Decreto per tutte le definizioni e per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente documento.

Tutta la modulistica inerente le procedure di cui ai presenti Indirizzi operativi sarà resa disponibile sulle pagine web regionali sul sito tematico VAS - VIA - VI dedicato alle valutazioni ambientali all'indirizzo http:/viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS. Il portale regionale dedicato alla VAS - VIA - VI è raggiungibile anche attraverso l'home page della Regione Campania (http:/www.regione.campania.it/) cliccando su Ambiente (http:/www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-ambiente) e poi selezionando il sito tematico VAS - VIA - VI.


1. ASPETTI GENERALI


1.1 Autorità Competente

L'Autorità competente per le procedure di VIA in sede regionale è l'Unità Operativa Dirigenziale (UOD) Valutazioni Ambientali - Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema- via De Gasperi 28 - 80133 Napoli PEC uod.500606@pec.regione.campania.it.

La UOD Valutazioni Ambientali è competente anche in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di livello regionale e di Valutazione di incidenza (VI) di competenza regionale. Tale coincidenza agevola l'integrazione e il coordinamento tra le diverse procedure di valutazione ambientale (VIA, VAS, VI) come disposto dal D.Lgs. n. 152/2006.


1.2 Procedure

I presenti Indirizzi forniscono le modalità operative per lo svolgimento delle seguenti procedure di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006:

- valutazione preliminare della procedura da avviare - art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 (par. 2 dei presenti Indirizzi);

- verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale - art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006) (par. 3 dei presenti Indirizzi);

- definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA - art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006) (par. 4 dei presenti Indirizzi);

- definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) - art. 21 del D.Lgs. n. 152/2006) (par. 5 dei presenti Indirizzi);

- provvedimento autorizzatorio unico Regionale - VIA - art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (par. 6 dei presenti Indirizzi);

- verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali - art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 (par. 7 dei presenti Indirizzi).

Inoltre, il presente documento fornisce le opportune indicazioni per attivare la procedura di approvazione del Piano di Utilizzo del materiale da scavo (PdU), qualora tale Piano non sia stato già approvato nell'ambito della procedura di VIA (par. 8 dei presenti Indirizzi).


1.3 Specifiche per la trasmissione in formato digitale della documentazione amministrativa e tecnica

Ai sensi delle disposizioni pertinenti di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 la Regione Campania - Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema- Unità Operativa Dirigenziale (UOD) Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente in materia di VIA regionale, rende pubblica, anche sul proprio sito web, la documentazione prevista dalle citate disposizioni.

Al fine di consentire la pubblicazione sul web la documentazione allegata all'istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato digitale e predisposta secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 1.A.


2. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA PROCEDURA DA AVVIARE (ART. 6, COMMA 9 DEL D.Lgs. n. 152/2006)


2.1 Campo di applicazione

La valutazione preliminare ai fini della individuazione dell'eventuale procedura da avviare, ai sensi del Titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 art. 6 comma 9, potrà essere richiesta dal proponente per i progetti che riguardano modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati III e IV alla parte seconda del richiamato decreto per i quali il proponente presume l'assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi. Tale procedura non è applicabile in caso di modifiche o estensioni di progetti elencati nell'allegato III alla parte seconda del decreto (progetti di competenza delle Regioni da sottoporre a VIA) che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti (comma 7, lettera d) di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006).

Con Decreto Direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 "Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104" il Ministero dell'Ambiente ha emanato le liste di controllo previste all'art. l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Tali liste di controllo saranno utilizzate dai proponenti ai fini della valutazione preliminare.


2.2 Procedura

Il proponente presenta l'istanza redatta secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale, allegando:

a. Lista di controllo, sia in formato.pdf che in formato.doc;

b. Allegati elencati nella Tab. 10 della Lista di Controllo in solo formato.pdf

L'istanza e la documentazione allegata dovranno essere trasmessi in formato digitale (n. 3 copie) secondo le indicazioni dell'Allegato 1.A ai presenti Indirizzi, la sola istanza anche in copia cartacea. Tutta la documentazione dovrà essere debitamente datata e firmata dall'estensore. La lista di controllo dovrà essere firmata sia dall'estensore che dal proponente.

Saranno ritenute improcedibili, e quindi rigettate previa formulazione del preavviso ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, quelle istanze:

- non accompagnate dalla Lista di Controllo (.pdf e.doc) e/o da tutti gli allegati elencati alla Tab. 10 della stessa;

- accompagnate da una Lista di Controllo (.pdf) e/o dagli allegati privi di data e/o firma

Di norma entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare l'UOD Valutazioni Ambientali comunica con nota al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, oppure non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006.

Nel caso all'esito della valutazione preliminare della procedura si determinasse la necessità di una VIA, l'UOD Valutazioni Ambientali può richiedere al proponente di avviare, prima della VIA, la procedura di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 152/2006.


3. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA (Art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006)


3.1 Premesse

3.1.1 Campo di applicazione

La verifica di assoggettabilità alla VIA è attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA regionale secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

La verifica di assoggettabilità a VIA precede l'indizione della eventuale Conferenza di Servizi decisoria di cui alla L. 241/1990 da parte del soggetto competente all'autorizzazione (UOD regionale, Comune, Provincia, ecc.) e l'esclusione dalla VIA costituisce il presupposto per l'indizione della predetta Conferenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del soggetto competente.

La verifica di assoggettabilità a VIA, ferme restando le successive indicazioni procedurali, può essere richiesta contestualmente alla indizione della Conferenza di Servizi istruttoria o preliminare di cui alla L. 241/1990 da parte del soggetto competente all'autorizzazione. Nel caso in cui l'esito della verifica di assoggettabilità determini la necessità di assoggettare il progetto a VIA, la Conferenza di Servizi decisoria sarà svolta nell'ambito dell'iter di cui al successivo par. 6.

In nessun caso la verifica di assoggettabilità potrà essere richiesta contestualmente o nel corso di una Conferenza di Servizi decisoria ai fini dell'autorizzazione del progetto, poiché nel caso in cui l'Autorità competente dovesse ritenere di assoggettare il progetto a VIA si determinerebbe la necessità di attivare il procedimento di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, con la prevista Conferenza di Servizi. Ne consegue che l'attivazione di una Conferenza di Servizi decisoria, ai fini dell'autorizzazione di un progetto per il quale è necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA, potrebbe determinare un inutile aggravio del procedimento.

La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:

- le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato III e IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nell'allegato III per le quali il progetto dovrà essere sottoposto direttamente a VIA;

- i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, considerando anche l'applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal Decreto Ministeriale n. 52 del 30 marzo 2015.

Si evidenzia che i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (o nelle Aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano per effetto del Piano del Parco di cui alla Delib.G.R. 617/2007 approvata dal Consiglio Regionale in data 24 dicembre 2009, art. 6, comma 4), e/o all'interno di siti della Rete Natura 2000, devono essere sottoposti direttamente a VIA considerando anche l'applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal Decreto Ministeriale n. 52 del 30 marzo 2015.


3.1.2 Integrazione con la Valutazione di Incidenza

La verifica di assoggettabilità alla VIA può essere integrata dalla Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997. A tal fine, tutti i progetti e gli interventi per i quali è necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA e che possono incidere significativamente su un sito della Rete Natura 2000 (pSIC, SIC, ZSC, ZPS) dovranno essere assoggettati alle procedure integrate di verifica di assoggettabilità alla VIA e di Valutazione di Incidenza - valutazione appropriata, come definita dall'art. 6 del Reg. reg. n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza". Si evidenzia che in materia di valutazione di incidenza (VI) con Delib.G.R. n. 167 del 31 marzo 2015 sono state approvate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania" ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Reg. reg. n. 1/2010 e della Delib.G.R. 62 del 23 febbraio 2015. Tali Linee Guida forniscono utili indicazioni in merito ai contenuti dello Studio di Incidenza da predisporre ai sensi dell'Allegato G del D.P.R. 357/1997, necessario ai fini dell'integrazione della VI nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

L'art. 5 comma 7 del D.P.R. 357/1997 dispone che "La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.".

Successivamente la L.R. 16/2014 ha disposto, all'art. 1, comma 4, che "Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco.". Al fine di uniformare le procedure su tutto il territorio regionale, le Linee Guida emanate con Delib.G.R. n. 167 del 31 marzo 2015 hanno esteso tale disposizione anche alle procedure di Valutazione di Incidenza di competenza regionale. Le citate disposizioni, come evidente, rendono obbligatoria l'acquisizione del "sentito", e quindi l'espressa pronuncia da parte dell'area protetta competente, per le Valutazioni di incidenza che interessano siti della Rete Natura 2000 (pSIC, SIC, ZPS, ZSC) ricadenti anche solo parzialmente in un'area protetta nazionale, come definita dalla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, o in un Parco Naturale Regionale di cui all'Elenco Ufficiale delle Aree Protette consultabile sul sito web del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo http:/www.minambiente.it/bcksistemone/files/archivio/normativa/dm_27_04_2010.pdf.

La circostanza che l'intervento/opera oggetto della Valutazione di Incidenza interessi un'area localizzata al di fuori del perimetro delle citate aree protette è ininfluente ai fini dell'espressione del "sentito" da parte delle stesse in quanto tale obbligo attiene alla circostanza che il sito Natura 2000 interessato dalla procedura di Valutazione di Incidenza ricade anche solo parzialmente nel perimetro dell'area protetta.

La necessità della Valutazione di Incidenza è altresì da valutarsi a cura del Parco Nazionale del Cilento, considerate le disposizioni di cui all'art. 6, commi 5 e 6 del Piano del Parco.


3.2 Procedura

3.2.1 Istanza

Per i progetti ed interventi sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, il proponente presenta istanza di verifica all'UOD Valutazioni Ambientali della Regione Campania; nell'istanza, redatta secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale, dovrà essere data evidenza del procedimento integrato "Verifica di assoggettabilità alla VIA - Valutazione di Incidenza", ove necessario.

La documentazione da allegare all'istanza è la seguente:

a. Studio preliminare ambientale redatto secondo le specifiche riportate dell'allegato IV-bis alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006; solo per le procedure integrate di verifica di assoggettabilità alla VIA - VI lo Studio recherà un apposito capitolo redatto secondo l'allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. (Studio di Incidenza);

b. Eventuale richiesta delle condizioni ambientali (art. 5, comma 1, lettera o-ter) del D.Lgs. n. 152/2006) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi; tali condizioni dovranno essere formulate secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1.B ai presenti indirizzi; la richiesta dovrà essere trasmessa sia in formato editabile (.doc) che in formato immagine (.pdf) debitamente datata e firmata dal proponente e dal professionista firmatario dello Studio Preliminare Ambientale;

c. dichiarazione del professionista firmatario dello Studio Preliminare Ambientale nella quale lo stesso dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso delle competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale del progetto; la UOD Valutazioni Ambientali può richiedere nel corso della procedura la presentazione del curriculum vitae del professionista (in formato europeo e recante in calce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni) dal quale si evincono le competenze e la professionalità dello stesso;

d. elenco delle Amministrazioni N2 e degli Enti Territoriali N3 potenzialmente interessati dal progetto predisposto secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale; tale elenco si rende necessario in quanto l'individuazione delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto richiede una conoscenza approfondita delle previsioni progettuali che non è possibile acquisire prima di procedere all'istruttoria tecnica; l'elenco dovrà essere trasmesso sia in formato editabile (.doc) che in formato immagine (.pdf) debitamente datato e firmato dal proponente e dal progettista;

e. documentazione relativa al pagamento degli oneri per la valutazione come prevista dalle disposizioni regionali pro tempore vigenti (all'attualità: ricevuta quietanzata del versamento, dichiarazione sostitutiva in merito al costo del progetto o in merito ad altre caratteristiche progettuali in base alle quali è previsto il calcolo degli oneri (completa di documento di identità del dichiarante), quadro tecnico economico del progetto);

L'istanza e tutta la documentazione ad essa allegata dovrà essere trasmessa in formato digitale (n. 3 copie) secondo le indicazioni dell'Allegato 1.A ai presenti Indirizzi Operativi VIA. La sola istanza anche in formato cartaceo (n. 1 copia). Tutta la documentazione dovrà essere debitamente datata e firmata dall'estensore.

Nel caso in cui l'estensore dello Studio Preliminare Ambientale sia differente dal progettista (o gruppo di progettazione) lo Studio Preliminare Ambientale dovrà essere sottoscritto anche dal progettista (o dal responsabile del gruppo di progettazione). Con l'apposizione di tale firma il progettista attesta che gli aspetti progettuali contenuti nello Studio Preliminare Ambientale sono esaustivi e rappresentano correttamente il progetto proposto.

Lo Studio Preliminare Ambientale è sottoscritto anche dal Committente/Proponente.

In assenza di idonea istanza la documentazione trasmessa, anche se rispondente al precedente elenco, non sarà considerata utile ai fini dell'attivazione di una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Saranno ritenute improcedibili, e quindi rigettate previa formulazione del preavviso ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, quelle istanze:

- non accompagnate dallo Studio Preliminare Ambientale e/o dalla dichiarazione del professionista in merito alle competenze e/o dalla documentazione relativa al pagamento degli oneri per la valutazione come prevista dalle disposizioni regionali pro tempore vigenti;

- accompagnate da uno Studio Preliminare Ambientale e/o da una dichiarazione del professionista in merito alle competenze e/o da una dichiarazione sostitutiva in merito al costo del progetto o in merito ad altre caratteristiche progettuali in base alle quali è previsto il calcolo degli oneri e/o da un quadro tecnico economico del progetto (ove necessario) privi di data e/o firme;

- accompagnate da uno Studio Preliminare Ambientale privo di un apposito capitolo redatto secondo l'allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. (nel caso di istanze di verifica di assoggettabilità alla VIA integrate con la VI);

- non accompagnate dall'elenco delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto predisposto secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale in formato sia.doc che.pdf o accompagnate da un elenco non datato e/o non firmato dal proponente e dal progettista;

- accompagnate da una ricevuta non quietanzata del versamento degli oneri;

- non accompagnate dalla ricevuta del versamento degli oneri o accompagnate da una ricevuta del versamento degli oneri inferiore all'importo dovuto calcolato secondo le disposizioni regionali pro tempore vigenti.

Il proponente, com

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Allegato 1.A - Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di via ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 1.B - Indirizzi per la formulazione delle condizioni ambientali nei provvedimenti di valutazione ambientale

Parte di provvedimento in formato grafico

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