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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Valle D'Aosta 29/03/2010, n. 13
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- L.R. 22/12/2017, n. 23
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Art. 1 - (Oggetto)1. La presente legge disciplina la costruzione, l’esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo a qualsiasi uso adibiti. Per sbarramenti di ritenuta si intendono: a) dighe murarie; b) dighe in materiali sciolt |
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Art. 2 - (Parere preliminare di ammissibilità)1. Ogni intervento riguardante la costruzione o la modifica sostanziale di sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo già esistenti deve essere preceduto dalla presentazione alla struttura regionale competente in materia di dighe, di seguito denominata struttura competente, di un progetto preliminare o definitivo, redatto da un tecnico a ciò abilitato, per il rilascio del p |
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Art. 3 - (Autorizzazione alla costruzione)1. Acquisito il parere preliminare di ammissibilità, l’interessato alla costruzione dell’opera presenta alla struttura competente apposita richiesta di autorizzazione alla costruzione, corredata del relat |
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Art. 4 - (Vigilanza sui lavori)1. L’interessato alla costruzione dell’opera, prima dell’inizio dei lavori, deve nominare, dandone comunicazione alla struttura competente, il direttore dei lavori, cui è affid |
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Art. 5 - (Collaudo)1. La struttura competente provvede alla designazione del collaudatore ovvero di una commissione di collaudo, a seconda della complessità dell’opera. |
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Art. 6 - (Esercizio)1. Il gestore dell’opera comunica alla struttura competente l’avvio dell’esercizio e provvede con personale idoneo |
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Art. 7 - (Rinvio a normative tecniche)1. La progettazione e la costruzione delle opere di cui all’articolo 1 sono sog |
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Art. 8 - (Vigilanza e controlli)1. La struttura competente effettua visite periodiche di controllo sulla regolarità dell’esercizio, sull’effic |
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Art. 9 - (Sanzioni)1. Chiunque realizzi le opere di cui all’articolo 1 senza essere preventivamente autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.500 a euro 12.000. 2. Chiunque realizzi le opere di cui all’articolo 1 in violazione delle prescrizioni impartite ai sensi della presente legge, |
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Art. 10 - (Disposizioni attuative)1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina, con propria deliberazione: a) la classificazione in categorie di rischio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo; b) la disciplina di dettaglio relativa alla progettazione, alla costruzione, al collaudo e all’esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo; c) gli elaborati da allegare al progetto preliminare o definitivo, con particolare riferimento: 1 |
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Art. 11 - (Disposizioni transitorie)1. I gestori degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo presenti nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge devono inoltrare alla struttura competente, entro centottanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui all’articolo 10, la denuncia di preesistenza e la richiesta di autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio, corredata dei relativi progetti esecutivi, di una scheda sintetica con i dati caratteristici e di perizie giurate sottoscritte da un ingegnere e da un geologo. |
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