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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Calabria 23/03/2010, n. 1
Regolam. R. Calabria 23/03/2010, n. 1
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - Adeguamento all'ordinamento comunitario1. Il presente regolamento, in esecuzione della delega legislativa di cui agli artt. 62 e 63 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19 R, attua la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Con |
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Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a qualunque attività economica svolta senzavincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anch |
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Art. 3 - Esclusioni1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al settore fiscale e alle attività di cui all'art. 2, comma 2, della direttiva 2006/123/CE di seguito elencate: a) i servizi non economici d'interesse generale; b) i servizi finanziari quali l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore |
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Art. 4 - Obiettivi, finalità e strumenti di intervento1. Il presente regolamento, di attuazione della direttiva 2006/123/CE, mira a: a) garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione; b) garantire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio regionale; |
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Art. 5 - Requisiti vietati1. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non può essere subordinato al |
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Art. 6 - Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale1. Con il presente regolamento la Regione mantiene il regime autorizzatorio per le medie e grandi strutture di vendita di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 R(Riforma della disciplina relativa al settore del comme |
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Art. 7 - Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni1. In conformità all'art. 14, comma 1, punto 6, della direttiva 2006/123/CE, ai fini del rilas |
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Art. 8 - Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione1. La Regione con il presente regolamento garantisce nel proprio territorio la prestazione temporanea e occasionale di servizi ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro. |
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TITOLO II - MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA SERVIZI 200G/123/CE |
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Art. 9 - Modificazioni di leggi regionali1. Le norme sul procedimento amministrativo regolamentate dalla L.R. 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, lo pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria) sono integrate, in attesa di una specifica riformulazione, dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 18 giugno 2009, n. 69 R(Disposizioni per lo s |
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TITOLO III - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA |
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Art. 10 - Ulteriori semplificazioni dei procedimenti amministrativi regionali1. Ai fini della massima accelerazione dell'azione amministrativa, i procedimenti amministrativi regionali di competenza del SUAP sono semplificati in conformità ai criteri generali di semplificazione amministrat |
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Art. 11 - Esclusioni1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle attività di cui all'art. 3 del presente regolamento, |
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Art. 12. - Sportello unico (SUAP): ambito di applicazione e funzioni1. Il presente regolamento dà attuazione, altresì, ai principi della semplificazione amministrativa di cui all'articolo 6 della direttiva 2006/123/CE, all'art. 22 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Sportello Unico per le Attività Produttive) in coerenza con l'Asse Vll - Linea di intervento 7.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013, e all'art. 38 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, R (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e lo perequazione tributaria). 2. Il SUAP costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione ai procedimenti amministrativi che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attivit&ag |
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Art. 13 - Il portale dello Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive - SURAP- Compiti della Regione.1. La Regione, realizza il portale dello Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive denominato SURAP, inteso quale struttura di coordinamento dei Dipartimenti regionali interessati al procedimento unico nonché di collegamento con i SUAP comunali singoli o associati. 2. Attraverso il SURAP, la Regione: a) promuove la messa in rete dei SUAP anche attraverso procedure informatiche; b) fornisce assistenza ai SUAP in merito alla corretta attuazione della normativa vigente in materia; c) predispone ed aggiorna l'elenco dei procedimenti di competenza dello |
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Art. 14 - Diritto all'informazione1. Attraverso il SURAP e i SUAP, i prestatori e i destinatari hanno accesso alle seguenti informazioni: a) i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi; |
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Art.15 - Dichiarazione di inizio attività e Silenzio assenso1. Nei casi in cui i procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui alla direttiva 2006/123/CE, siano soggette a Dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, la dichiarazione è presentata al SUAP. 2. L'istanza di cui al comma l, nei casi in cui sia contestuale alla Comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 |
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Art. 16 - Funzioni dell'Agenzia per le imprese e Avvio immediato dell'attività1. Nei casi di cui all'articolo 15, commi 1 e 7, il soggetto interessato può avvalersi dell' Agenzia per le imprese per le funzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lett. c), del decreto legge, con le modalità previste dal regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 38, comma 4 del medesimo decreto legge. |
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Art. 17 - Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale1. Nei casi di cui agli articoli 15 e 16, lo sportello unico, gli altri uffici comunali e le altre Amministrazioni interessate, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani territoriali, nonché la insussistenza di vincoli sismici, idraulici, idrogeologici, forestali e ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeolog |
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Art. 18 - Disposizioni finali1. Le norme e i regolamenti della Regione e degli Enti locali in contrasto con le disposizioni della |
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