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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Toscana 11/02/2010, n. 9
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- L.R. 18/06/2012, n. 29
- L.R. 21/03/2011, n. 10
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PreamboloVisto l’articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171 (Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici); Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69); N23 Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa); N23 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Visto il parere favorevole del |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto1. La presente legge, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, detta norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e di salvaguardare l’am |
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Art. 2 - Competenze della Regione01. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia.N29 1. Il Consiglio regionale: a) approva il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente, ed i relativi aggiornamenti; b) individua i valori limite di emissione di cui all’articolo 271, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 2. Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni relative: a) all’individuazione e classificazione delle zone ed agglomerati di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa), nonché al riesame della classificazione da effettuarsi almeno ogni cinque anni secondo quanto previsto dall’articolo 4 dello stesso d.lgs. 155/2010; N6 |
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Art. 2 bis - Oneri istruttori |
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Art. 3 - Competenze e dei comuni |
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Capo II - Rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente e strumenti conoscitivi e informativi |
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Art. 5 - Rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente1. La rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente è costituita dall’insieme delle postazioni individuate ai sensi del comma 3; essa costituisce parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla normativa regionale in materia di società dell’informazione e di sistema informativo ed è conforme alle disposizioni ed agli standard tecnologici e informativi di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema sta |
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Art. 6 - Inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE)1. Presso la struttura regionale competente in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente è istituito l’inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE) al fine di acquisire ed elaborare i dati e le informazioni relative ai principali inquinanti nonché ai gas climalteranti introdotti in atmosfera dalle sorgenti di emissione presenti sul territorio regionale. 2. L’IRSE è costituito da una serie organizzata, dettagliata ed aggiornata di dati e informazioni, relativi alle sostanze inquinanti e ai gas climalteranti introdotti in atmosfera da attività antropiche e naturali ed alle relative modalità di |
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Art. 7 - Rapporto annuale sulla qualità dell'aria ambiente e informazione al pubblico |
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Capo III - Strumenti di programmazione |
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Art. 9 - Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente1. Il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, in attuazione “delle strategie e degli indirizzi definiti nel programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008)”N18 ed “in coerenza”N50 con il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla l.r. 14/2007, persegue una strategia regionale integrata sulla tutela della qualità dell’aria ambiente e sulla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti, con riferimento alla zonizzazione e classificazione del territorio ed alla valutazione della qualità dell’aria secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 2 |
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Art. 10 - Procedure per l’approvazione del piano e raccordo con gli atti della programmazione regionale settoriale e locale e con gli atti della pianificazione territoriale1. Il piano, le modifiche e gli aggiornamenti dello stesso sono approvati secondo il procedimento di cui al titolo II della “l.r. 65/2014” |
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Art. 11 - Attuazione del piano1. L’attuazione in forma integrata degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b), attraverso l’individuazione delle azioni e misure di risanamento, miglioramento e mantenimento della qualità dell’aria amb |
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Art. 12 - Piano di azione comunale (PAC)1. La Giunta regionale individua i comuni tenuti all'elaborazione ed approvazione del PAC con riferimento alla classificazione delle zone e agglomerati di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), effettuata e periodicamente aggiornata sulla base della valutazione della qualità dell'aria ambiente di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).N55 2. In attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b), nonché nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g), il PAC individua: |
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Art. 13 - Gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme1. L’ARPAT, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g), elabora un rapporto sui livelli dei principali inquinanti monitorati dalla rete regionale; tale rapporto è trasmesso alla Giunta regionale N44 e ai comuni di cui all’articolo 12, comma 1, e alle aziende USL competenti per territorio. 2. Nel rapporto di cui al comma 1, sono indicate |
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Capo IV - Disposizioni finanziarie |
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Art. 15 - Norma finanziaria1. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono |
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Capo V - Regolamento di attuazione |
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Art. 16 - Regolamento di attuazione1. La Giunta regionale approva, con apposito regolamento, le modalità per la r |
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Capo VI - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 17 - Disposizioni transitorie1. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 9, mantiene efficacia il piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 giugno 2008, n. 44, in attuazione della normativa nazionale in materia di tu |
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Art. 17 bis - Disposizioni transitorie relative agli interventi contingibili di cui all’articolo 13 |
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Art. 18 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni: a) legge regionale 5 maggio 1994, n. 33 (Norme per la tutela della qualità dell’aria); b) legge regionale 3 febbraio 1995, n. 19 (Modifica della legge regionale 5 maggio 1994, n. 33 “Norme per la tutela della qualità dell’aria”); c) legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 (Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla L.R. 5 maggio 1994, n. 33); d) articoli 1 e 2 della legge regionale 2 aprile 2002, n. 12 (Modifiche alla |
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