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Sent. C. Cass. pen. 06/08/1988, n. 8708

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Edilizia e immobili - Abusi edilizi - Concessione in sanatoria ai sensi della L. 47/1985 - Uso abitativo protratto dopo il termine di operatività della sanatoria - Licenza di abitabilità - Necessità.

L’estinzione, per effetto dell’oblazione prevista dalla L. 28 febbraio 1985 n. 47 (cosidetto condono edilizio), anche della contravvenzione prevista dall’art. 221 R.D. 27/07/1934, n. 1265 - T.U. Leggi sanitarie - (assenza della licenza di abitabilità) non esime il proprietario che intenda continuare ad adibire ad uso abitativo, anche dopo il 1° ottobre 1983, l’immobile oggetto di condono dall’obbligo di munirsi della predetta licenza di abitabilità, a nulla rilevando che sia intervenuta la concessione edilizia.

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