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Regolam. R. Lazio 29/09/2017, n. 20

Revisione del regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5, recante "Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale".
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Art. 1 - (Revisione regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5)

1. Con il presente Regolamento gli articoli da 1 a 15 del vigente Regolamento regionale 4 Aprile 2012, n. 5 sono soppressi ed integralmente sostituiti dai seguenti articoli:

“Art. 1 - (Oggetto)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto regionale, in attuazione dell’articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, detta norma sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale disponibile nonché sull’utilizzo temporaneo di tutti i beni immobili di proprietà regionale.


Art. 2 - (Amministrazione diretta e condizione giuridica)

1. I beni del patrimonio disponibile regionale sono amministrati dalla direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio, di seguito denominata direzione competente, nel rispetto della normativa vigente e in conformità agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale. Essi sono soggetti al regime della proprietà privata, nei limiti stabiliti dalle leggi regionali in materia.


Art. 3 - (Locazione, affitto, uso)

1. I beni del patrimonio disponibile regionale, non classificati di edilizia residenziale pubblica, possono essere dati in affitto, in locazione o in uso a titolo oneroso, con atto del direttore della direzione competente.

2. La scelta dei contraenti avviene di norma mediante procedura ad evidenza pubblica, salvo quanto espressamente previsto dal presente regolamento.

3. Le richieste di locazione dei beni patrimoniali di cui all’art. 4, comma 1, aventi un canone inferiore a diecimila euro annui, sono pubblicate sul sito web della Regione per la durata di venti giorni, al fine di acquisire eventuali ulteriori manifestazioni d’interesse alla locazione. Trascorso tale termine senza che siano pervenute altre manifestazioni d’interesse, la locazione potrà essere stipulata con il richiedente iniziale al canone determinato ai sensi del successivo comma 6. Qualora pervengano altre manifestazioni d’interesse verrà espletata una procedura negoziata fra tutti coloro che hanno manifestato interesse alla locazione ponendo a base della procedura concorrenziale il canone determinato ai sensi del comma 6. Nel caso vi siano più richieste, a parità di condizioni, è riconosciuto il diritto di prelazione agli enti pubblici.

4. Qualora alla locazione di un bene immobile sia interessato un ente pubblico ed il bene sia strettamente funzionale al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, il relativo contratto di locazione può essere sottoscritto direttamente tra le parti.

5. Per la locazione di beni immobili ad uso abitativo soggetti a canone legale, la scelta del contraente è effettuata sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale in rapporto alle caratteristiche degli immobili e alla situazione abitativa locale. Sono fatte salve, comunque, le norme di cui alle leggi e regolamenti regionali in materia di assegnazione e determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

6. Nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l’applicazione dei canoni legali, alla determinazione del canone provvede la direzione competente in base alla perizia di cui all’art. 5, tenuto conto dei valori di mercato del bene e dell’uso per il quale la locazione è disposta.


Art. 4 - (Alienazione dei beni immobili)

1. Ai fini dell’alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione, i beni immobili si distinguono, in relazione alla loro specifica funzione ed al loro valore, in:

a) beni immobili ad uso abitativo situati nelle zone omogenee comprese nella fascia centrale del Comune di Roma Capitale, individuata dall’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) nell’ambito delle metodologie e processi definiti dall’Agenzia del Territorio ai fini del monitoraggio e delle quotazioni immobiliari;

b) beni immobili ad uso abitativo non situati nelle zone omogenee comprese nella fascia centrale del Comune di Roma Capitale, come definita dalla lettera a);

c) beni aventi destinazione diversa da quella abitativa;

2. L’alienazione dei beni immobili di cui al comma 1 può avvenire:

a) mediante vendita diretta secondo le procedure previste dal presente regolamento o secondo altre modalità di conferimento di diritti reali di godimento sui beni regionali individuate dalla Giunta regionale in attuazione di leggi o regolamenti regionali e statali in materia di valorizzazione del patrimonio;

b) mediante conferimento/alienazione a fondi immobiliari pubblici o privati, anche appositamente costituiti, nel rispetto della legislazione vigente in materia, previa deliberazione della Giunta regionale. In tale caso il fondo procede alle vendite dei singoli immobili ad uso abitativo assicurando il diritto di opzione e prelazione, nonché quelli di rinnovo del contratto di locazione e di opzione per l’acquisto del diritto di abitazione vitalizio, ai soggetti aventi tali diritti ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolament

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Art. 2 - (Abrogazione del regolamento regionale 3 marzo 2014, n. 4)
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Art. 3 - (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

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