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Delib. G.R. Lombardia 11/09/2017, n. X/7076

Disposizioni integrative, in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura, alla d.g.r. 2031/2014 recante disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell’art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Dirig. R. 14/05/2019, n. 6665
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


Vista la seguente normativa comunitaria:

- Direttiva 12 giugno 1986, n. 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

- Direttiva 21 maggio 1991, n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

- Direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE relativa alla Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

- Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Rilevato che presso la Commissione Europea dal 2000 sta svolgendo attività di ricerca e aggiornamento normativo in materia di contaminanti organici e inorganici nei fanghi da depurazione di acque reflue;

Vista la seguente normativa statale:

- d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 concernente l’»Utilizzazione dei fanghi di depurazione – Attuazione della Direttiva 86/278/Cee», con particolare riferimento all’articolo 6, comma 1, punto 2) con cui viene conferita alla regione la facoltà di stabilire «ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento»;

- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», con particolare riferimento agli articoli 126, 127 e 179;

Vista la seguente normativa regionale:

- l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 recante «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed in particolare l’articolo 17, comma 1, lettera e) laddove si prevede che spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento dell’articolazione territoriale degli atti di programmazione mediante «l’adozione di direttive procedurali e tecniche per le funzioni autorizzatorie spettanti alle province»;

- d.g.r. 1 luglio 2014, n. X/2031, avente ad oggetto: «Disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi da depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell’

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