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Delib. G.R. Lombardia 19/06/2017, n. X/6734

Definizione delle metodologie per la pianificazione e per lo svolgimento delle ispezioni ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 105/2015 presso gli stabilimenti di soglia inferiore soggetti agli artt. 13 e 14 del d.lgs. 105/2015, anche in termini tariffari, nonché contestuale approvazione dello schema di convenzione con la direzione regionale vigili del fuoco della Lombardia e Arpa Lombardia per l’esecuzione delle ispezioni medesime.
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


Visti

la Direttiva 2012/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio;

il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 «Attuazione della direttiva 2012/18/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose» di seguito «Decreto», che abroga il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334.

Visti in particolare, del suddetto decreto:

l’articolo 7, comma 1 «Funzioni della Regione», in forza del quale la Regione, relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore:

a) predispone il Piano regionale di ispezioni, programma e svolge le ispezioni ordinarie e straordinarie e adotta i provvedimenti conseguenti,

b) si esprime ai fini della individuazione degli stabilimenti soggetti a effetto domino e alle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti,

c) fornisce al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) le informazioni necessarie relative agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in Lombardia per i propri adempimenti,

d) disciplina le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale;

l’articolo 7, comma 2 che consente alla Regione, ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni, fermo restando il supporto tecnico scientifico dell’agenzia regionale per l’ambiente, di stipulare apposita convenzione con la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio;

l’articolo 9, comma 1 che prevede che la Regione si possa avvalere di Organi Tecnici nazionali e regionali per l’applicazione del Decreto stesso, in relazione a specifiche competenze, tramite stipula di apposita convenzione;

l’art. 14 che dà compito al gestore degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti di redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza, al fine di promuovere il continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidente rilevante garantendo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati;

l’allegato B «Linee guida per l’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR);

l’allegato H «Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni»;

l’articolo 30 e l’allegato I «Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli» ed in particolare la tabella II «tariffe relative alle ispezioni»;

Richiamati:

la deliberazione Giunta regionale 3 febbraio 2010 n. 8/11182 recante «Modalità per lo svolgimento delle verifiche ispettive ai sensi dell’art. 25 d.lgs. 334/99 e s.m.i, per accertare l’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza, adottati presso gli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 334/99 e s.m.i.»;

il decreto dirigente Unità Organizzativa Prevenzione Inquinamento Atmosferico n. 6555 del 30 giugno 2010» d.g.r. 3 febbraio 2010, n. 8/11182 - Approvazione della modulistica tecnica per le verifiche ispettive presso gli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 334/99 e s.m.i.»;

il decreto dirigente Struttura Autorizzazioni Rischi Industriali n. 1347 del 29 febbraio 2016 «Approvazione del piano regionale e del relativo programma per l’anno 2016 delle ispezioni, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 105/15, per gli stabilimenti di soglia inferiore localizzati sul territorio lombardo»;

il decreto dirigente Struttura Autorizzazioni Rischi Industriali n. 4998 del 31 maggio 2016 recante «Approvazione delle modalità di effettuazione delle ispezioni presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 105 del 26 giugno 2015, nonché costituzione delle commissioni ispettive», con il quale sono state sostituite le modalità precedentemente approvate con D.d.u.o. 30 giugno 2010 - n. 6555;

il decreto dirigente Unità Organizzativa Valutazione e Autorizzazioni Ambientali n. 2093 del 28 febbraio 2017 «Approvazione del piano regionale e del relativo programma per l’anno 2017 delle ispezioni, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 105/15, per gli stabilimenti di soglia inferiore localizzati sul territorio lombardo»;

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Allegato A - Metodologie per la predisposizione del piano di ispezione presso gli stabilimenti di soglia inferiore di cui all’art. 27 del d.lgs.105/2015 e programmazione delle ispezioni ordinarie sul sistema di gestione della sicurezza (SGS-PIR)

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B - Modalità di svolgimento delle ispezioni sul sgs-pir negli stabilimenti di soglia inferiore ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. 105/15

1. Le ispezioni sono condotte da una commissione costituita da un funzionario di ARPA Lombardia o degli Uffici competenti della Giunta regionale, e da un funzionario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 7.2 dell’allegato H al D.lgs. 105/15.

2. Il personale che effettua l’ispezione, in seguito commissione, può accedere a qualunque settore degli stabilimenti, richiedere tutti i documenti ritenuti necessari per l’espletamento della verifica e qualsiasi altra informazione supplementare ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 105/15.

3. L’avvio dell’ispezione d

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Allegato C - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione ai controlli previsti dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 art. 30 “disposizioni tariffarie”

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Allegato D - Convenzione per l’esecuzione delle ispezioni in attuazione all’art. 27 del D. Lgs. n. 105/2015 per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti per gli stabilimenti di soglia inferiore

Parte di provvedimento in formato grafico

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