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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 28/06/2017, n. 922

Approvazione dell’Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 06/04/2021, n. 459
- Deliberaz. G.R. 16/07/2018, n. 1136 come approvata con Deliberaz. C.R. 20/12/2018, n. 186
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Testo del provvedimento

 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 

Vista la legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), come modificata dalla legge regionale 23 giugno 2017, n. 12, ed in particolare:

- l’articolo 2-bis (Uniformazione della disciplina edilizia), il quale fissa l’obiettivo di uniformare su tutto il territorio regionale la disciplina dell’attività edilizia, recependo la disciplina statale in materia e dando attuazione agli accordi e alle intese tra Stato, Regioni e Autonomie locali aventi la medesima finalità, e definisce altresì i conseguenti obblighi, tra i quali quelli di:

a) adozione da parte dei Comuni di regolamenti comunali che riunifichino in un unico provvedimento le disposizioni regolamentari in campo edilizio di loro competenza, nell’osservanza di quanto previsto dall’intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni, in attuazione dell’articolo 4, comma 1-sexies, DPR 380/2001;

b) utilizzo negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica e negli atti normativi di governo del territorio delle definizioni uniformi relative ai parametri urbanistici ed edilizi stabiliti con apposito atto di coordinamento tecnico, di cui all’articolo 12 della medesima legge, in conformità all’intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni citata alla lettera a);

c) presentazione delle istanze edilizie unicamente attraverso l’utilizzo della modulistica edilizia unificata, predisposta dalla Regione con atto di coordinamento tecnico, in conformità agli accordi tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, sanciti in attuazione dell’articolo 24, comma 3, del decreto legge 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014;

- l’articolo 12 (Atti regionali di coordinamento tecnico), il quale prevede che al fine di assicurare l'uniformità e la trasparenza dell'attività tecnico-amministrativa dei Comuni nella materia edilizia, nonché il trattamento omogeneo dei soggetti coinvolti e la semplificazione dei relativi adempimenti, la Regione e gli enti locali definiscano in sede di Consiglio delle Autonomie locali il contenuto di atti di coordinamento tecnico ai fini della loro approvazione da parte della Giunta regionale, e che, entro 180 giorni dall'approvazione, i contenuti di tali atti “sono recepiti da ciascun Comune con deliberazione del Consiglio e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili”, precisando che “decorso inutilmente tale termine, salvo diversa previsione, gli atti di cui al presente articolo trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali, prima della scadenza del medesimo termine, sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio”;

- l’articolo 57, il quale, al comma 4, ridefinendo il termine di recepimento delle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 279 del 4 febbraio 2010, stabilì che in caso di inutile scadenza di tale termine, i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, per salvaguardare l'immutato dimensionamento dei piani vigenti, approvassero coefficienti e altri parametri idonei ad assicurare l'equivalenza tra le definizioni e le modalità di calcolo utilizzate in precedenza dal piano e quelle previste dall'atto di coordinamento tecnico regionale;

- l’articolo 58, il quale, fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione alle disposizioni della legge regionale n. 20 del 2000, consente ai Comuni di apportare modifiche al regolamento edilizio, secondo le modalità previste per i regolamenti comunali, al fine di adeguarlo alla legislazione nazionale e regionale vigente;

Vista la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del terr

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Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15 del 2013
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Art. 1 - Oggetto dell’atto di coordinamento

1. Il presente Atto regionale di coordinamento tecnico (di seguito Atto), assunto ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013 (Semplificazione della disciplina edilizia), per assicurare la semplificazione e l’uniformazione della disciplina edilizia e dei procedimenti di autorizzazione e controllo degli interventi edilizi, aggiorna ed integra il contenuto dei precedenti atti regionali di indirizzo e coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia (deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 279/2010), sulla modulistica edilizia unificata (

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Art. 2 - Recepimento dello schema di regolamento edilizio-tipo di cui all’Allegato I

1. In coerenza ai contenuti dell’intesa siglata in Conferenza unificata il 20 ottobre 2016, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies, DPR 380/2001, i Comuni conformano il proprio regolamento edilizio assunto ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 15/2013, o, in via transitoria, il proprio regolamento urbanistico edilizio (RUE) di cui alla legge regionale n. 20/2000, o il proprio regolamento edilizio di cui alla previgente

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Art. 3 - Applicazione delle definizioni tecniche uniformi (DTU) di cui all’Allegato II

1. Dall’entrata in vigore del presente atto, nell’ambito del territorio dell’Emilia-Romagna operano le definizioni tecniche uniformi di cui al qui Allegato II (di seguito DTU / definizioni tecniche uniformi), secondo quanto specificato nei seguenti commi, in coerenza a quanto già stabilito con l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia, assunto con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 279 del 4 febbraio 2010 e recepito dall’articolo 57, comma 4, della L.R. n. 15 del 2013, ed in adeguamento alle definizioni uniformi di cui all’Allegato 1.A dell’intesa di Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali del 20 ottobre 2016 sul regolamento edilizio-tipo,

2. Nell’Allegato II sono distinte, in particolare:

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Art. 4 - Applicazione del principio di non duplicazione delle disposizioni sovraordinate incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, e utilizzo della relativa ricognizione di cui all’Allegato III

1. La Regione aggiorna la “Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, che trovano uniforme e diretta applicazione nel territorio della Regione Emilia-Romagna”, già contenuta nella Parte Terza dell’atto di coordinamento assunto con deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 7 luglio 2014, mediante la nuova ricognizione di cui al qui Allegato III, in coer

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Art. 5 - Applicazione della modulistica edilizia unificata di cui all’Allegato IV

1. A far data dall’entrata in vigore del presente Atto (e dunque dal 1° luglio 2017), tutti i Comuni dell’Emilia-Romagna, ed in particolare tutti gli Sportelli Unici per l’Edilizia (SUE) e Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), adottano la modulistica edilizia unificata di cui all’Allegato IV del presente Atto, conformando i procedimenti di autorizzazione e controllo dell’attività edilizia alle indicazioni contenute nei medesimi moduli.

2. Tale modulistica costituisce aggiornamento della modulistica edilizia unificata già assunta con deliberazione della Giunta regionale n. 993/2014, e con i successivi atti di aggiornamento, e costituisce altresì adeguame

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Art. 6 - Aggiornamenti dell’Atto e degli Allegati

1. La Regione provvede con ulteriori atti di coordinamento tecnico, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013, ad integrare o modificare i contenuti del presente Atto al fine di introdurre ulteriori elementi di semplificazione e di uniformazione nei regolamenti edilizi comunali, nei piani urbanistici e territoriali, e nella gestione dei

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Art. 7 - Pubblicazione, comunicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Atto è pubblicato sul BURERT (Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna) ai sensi della legge regionale 6 lug

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Allegato I - Schema di regolamento edilizio-tipo

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato II - Definizioni tecniche uniformi (DTU)

N1

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Allegato III - Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato IV - Modulistica edilizia unificata

Modulo 1 - Richiesta o presentazione di titolo edilizio o istanza di conferenza di servizi preventiva

N2

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Modulo 2 - Relazione tecnica di asseverazione di titolo edilizio o istanza

N2

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