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Ord. P.C.M. 21/06/2017, n. 30

Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante: «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» ed all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante: «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e all’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante: «Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016». (Ordinanza n. 30).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Ord. P.C.M. 08/09/2017, n. 36
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[Premessa]

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezio

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Articolo 1 - Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

1. All’articolo 1 dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è integralmente sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell’articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come successivamente modificato dal decreto legge 9 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, d’ora in poi denominato “decreto legge”, sono finalizzate a disciplinare gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché le misure di compensazione dei danni a scorte, beni mobili strumentali e prodotti di attività economiche e produttive determinati dai medesimi eventi, nei comuni di cui all’articolo 1 del citato decreto legge al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive interrotte in conseguenza degli eventi sismici suindicati.”;

b) il comma 2 è integralmente sostituito dal seguente: “2. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza le imprese appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche e professionali), secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, ivi comprese le imprese sociali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, attive alla data del sisma ed ubicate in edifici distrutti o che hanno subito danni gravi, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016 devono eseguire interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione.”;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: “2 bis. Possono altresì beneficiare dei predetti contributi anche le imprese che hanno subito danni a beni strumentali e scorte nonostante l’edificio, pur danneggiato dall’evento sismico come risultante da apposita documentazione o certificazione redatta o acquisita da tecnici comunali o di altra p.a., sia stato considerato agibile, anche a seguito di interventi provvisionali eseguiti immediatamente dopo il sisma. Detti interventi provvisionali comunque non sono ammissibili a contributo.

2 ter. Possono beneficiare dei contributi anche le imprese proprietarie degli immobili danneggiati che optano per la delocalizzazione definitiva mediante l’acquisto di edifici esistenti agibili nello stesso comune, ai sensi del successivo articolo 6, ovvero mediante la ricostruzione in altra area ubicata nello stesso comune, ai sensi del comma 9-ter del successivo articolo 3.”

d) al comma 4 le parole da “principale” a “parti comuni dell’edificio” sono sostituite dalle seguenti: “con tipologia e destinazione prevalentemente industriale o produttiva”.

2. All’articolo 2 dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è integralmente sostituito dal seguente: “1. I contributi di cui alla presente ordinanza, disposti con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legge, possono essere concessi per gli interventi di cui ai commi successivi, a condizione che questi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell’attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili danneggiati o distrutti.”;

b) il comma 2 è integralmente sostituito dal seguente: “2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi contributi per:

a) il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di edifici in sito o in altra area nello stesso comune idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l’attività delle imprese in essi insediate;

b) la riparazione e l’acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti, macchinari, attrezzature anche acquisiti con contratto di leasing e la riparazione delle infrastrutture come definite al comma 5, lettera b), ultimo periodo del presente articolo;

c) il ripristino e riacquisto di scorte e il ristoro dei danni economici sui prodotti giacenti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ai sensi rispettivamente delle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legge;

d) l’acquisto, nello stesso comune, di interi immobili ove delocalizzare definitivamente l’attività produttiva.”;

c) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: “3. Nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 2, il miglioramento sismico deve raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi e massimi di quelli previsti per le nuove costruzioni, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016.”;

d) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

i) la lettera b) è integralmente sostituita dalla seguente: “b) per “beni mobili strumentali” si intendono i beni, ivi compresi macchinari, impianti ed attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”. Sono inoltre considerati beni strumentali ammissibili a contributo quelle infrastrutture nonché dotazioni o impianti, detenuti anche in regime di concessione, non definibili né come macchinari né come attrezzature, funzionali all’attività produttiva, costituite da componenti fisse e/o mobili, che sono necessarie per lo svolgimento delle attività d’impresa;”;

ii) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: “d) per “prodotti in corso di maturazione” si intendono i prodotti definiti alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legge.”;

e) al comma 6, secondo periodo, le parole “le imprese” sono sostituite dalle parole “i proprietari delle singole unità immobiliari”;

f) il comma 7 è integralmente sostituito dal seguente: “7. Le disposizioni relative agli interventi su immobili non si applicano se l’unità produttiva interessata è localizzata all’interno di un edificio a prevalente destinazione abitativa o se le unità produttive sono localizzate nella loro totalità in immobile avente tipologia costruttiva assimilabile a quella degli edifici residenziali o direzionali, ammessi a contributo ai sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 2017, fermi restando i requisiti di ammissibilità dell’Allegato 1 della presente ordinanza.”.

g) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “8. Gli interventi di cui alle lettere a) e d) del secondo comma della presente disposizione devono essere realizzati in sito o in altra area nello stesso comune idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico.”.

3. All’articolo 3 dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è integralmente sostituito dal seguente: “2. Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell’intervento di cui al comma 1 comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, per gli impianti interni e comuni e per le opere di efficientamento energetico, nonché le spese tecniche e i compensi per amministratori di condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire interventi unitari, così come determinati al successivo comma 8 bis. Il costo dell’intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l’esecuzione, da parte dell’impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell’articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Il costo dell’intervento comprende anche:

a) nel caso di ripristino con miglioramento sismico, le opere necessarie per assicurare l’

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Articolo 2 - Modifiche all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016

1. Nell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:

“Articolo 7 bis - Delocalizzazione delle attività di bed & breakfast

1. &E

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Articolo 3 - Modifiche all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017

1. All’articolo 2 dell'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: il quinto comma è integralmente sostituito dal seguente: “Sono uffici di staff: a) la segreteria tecnica del commissario straordinario; b) l’ufficio per le relazioni istituzionali; c) l’ufficio del consigliere giuridico;

d) l’ufficio per il coordinamento delle funzioni istituzionali; e) l’ufficio stampa; f) l’ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi”.

2. All’articolo 3-bis dell'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: il primo comma è integralmente sostituito

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Articolo 4 - Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma dell'art. 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

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Articolo 5 - Entrata in vigore ed efficacia

1.La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei terri

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