Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 31/05/2017, n. 8
L. R. Emilia Romagna 31/05/2017, n. 8
L. R. Emilia Romagna 31/05/2017, n. 8
L. R. Emilia Romagna 31/05/2017, n. 8
L. R. Emilia Romagna 31/05/2017, n. 8
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 30/07/2019, n. 13
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi dell’Unione europea, riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell’individuo in dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente nonché per la valorizzazione sociale ed economica dei territori, anche attraverso lo sviluppo della wellness valley, di cui all’articolo 10, comma 4, lettera e) della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)). |
|
Art. 2 - Funzioni della Regione1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di sport: a) promozione dell'avviamento alla pratica sportiva, anche contrastandone l'abbandono precoce, in particolare dei bambini, dei giovani e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni riconosciute, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le istituzioni scolastiche; b) promozione, in collaborazione con gli enti locali, della cultura dello sport, anche come elemento d’inclusione sociale, e dell’accessibilità, anche gratuita, delle strutture sportive e dei loro servizi, con particolare attenzione alle persone in condizione di fragilità; c) promozione e tutela della sal |
|
Art. 3 - Programmazione regionale1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano triennale dello sport con cui, sulla base di un'analisi della situazione generale del territorio in materia, come risultante anche dalle precedenti programmazioni, individua gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione dell'attività motoria e sportiva. 2. Il Piano triennale dello sport detta, in particolare, indirizzi per: a) la realizzazione di |
|
Art. 4 - Funzioni dei comuni e degli altri enti locali1. I comuni e le loro unioni, istituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (M |
|
Art. 5 - Contributi regionali1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Regione concede contributi, nell’ambito delle proprie funzioni, a seguito di avviso pubblico che definisce: a) i soggetti ammissibili al contributo; b) gli interventi e le iniziative finanziabili; c) i criteri per l’attribuzione dei contributi; d) la rendicontazione delle spese sostenute e l’effettuazione dei relativi controlli. |
|
Art. 6 - Monitoraggio e ricerca1. La Regione, anche nell'ambito delle attività di cui all'articolo 16 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), esercita le funzioni di osservatorio del sistema sportivo regionale, mediante la raccolta di informazioni e dati, al ine di perseguire u |
|
Art. 7 - Formazione1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, il CONI e il CIP, gli enti di promozione sportiva, gli istituti scolastici, gli enti di formazione della Regione accreditati, le università e le aziende sanitarie della Regione n |
|
Art. 8 - Promozione delle attività motorie e sportive nell'organizzazione dell'attività didattica1. La Regione riconosce nella scuola, oltre che nell'associazionismo sportivo e nelle società sportive dilettantistiche, la sede privilegiata per promuovere i valori e i principi educativi della pratica motoria e sportiva come occasione di socialità, confronto e miglioramento personale e come strumento d'integrazione sociale, oltre che di promozione e tutela della sa |
|
Art. 9 - Conferenza sullo sport1. La Giunta regionale istituisce la Conferenza sullo sport, nominata dal Presidente della Giunta regionale, quale organo consultivo per le attività della Regione oggetto della presente legge, con particolare riferimento a quelle di programmazione, tutela delle persone, monitoraggio e ricerca. 2. Sono membri della Conferenza: |
|
Art. 10 - Dichiarazione di pubblica utilità1. Gli impianti sportivi ammissibili a contributo e inseriti nelle graduatorie, di cui all’articolo 3, comma 2, lett |
|
Art. 11 - Assistenza nelle attività motorie e sportive e tutela del praticante1. I corsi e le attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina. 2. L’istruttore qualificato deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l’educazione fisica) o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di fac |
|
Art. 12 - Sanzioni1. Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 11 per l’avvio dell’attività, |
|
Art. 13 - Affidamento degli impianti1. Gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità. 2. Gli enti locali disciplinano le condizioni e le modalità di affidamento |
|
Art. 14 - Clausola valutativa1. La Giunta regionale trasmette alla competente commissione assembleare, con cadenza triennale, una relazione sulle attività poste in essere ai sensi della presente legge, finalizzata a valutare lo stato della sua attuazione e i risultati conseguiti nel favorire la diffusione della pratica sportiva. |
|
Art. 15 - Lotta al doping1. La Regione riconosce il doping quale pratica negativa nello sport, anche amatoriale e dilettantistico, promuove la salute individuale e collettiva nel rispetto della n |
|
Art. 17 - Abrogazioni1. La legge regionale n. 13 de |
|
Art. 18 - Disposizioni di prima applicazione e transitorie1. In fase di prima applicazione la Giunta regionale definisce: |
|
Art. 19 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. |
Dalla redazione
- Fonti alternative
- Leggi e manovre finanziarie
- Disposizioni antimafia
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Infrastrutture e reti di energia
- Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
- Patrimonio immobiliare pubblico
- Pianificazione del territorio
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
- Enti locali
- DURC
- Impresa, mercato e concorrenza
- Marchi, brevetti e proprietà industriale
- Mediazione civile e commerciale
- Ordinamento giuridico e processuale
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Appalti e contratti pubblici
- Imposte sul reddito
- Partenariato pubblico privato
- Imposte indirette
- Compravendita e locazione
- Lavoro e pensioni
- Servizi pubblici locali
- Edilizia scolastica
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Terremoto Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
- Finanza pubblica
- Fisco e Previdenza
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Professioni
- Urbanistica
- Pubblica Amministrazione
- Protezione civile
- Energia e risparmio energetico
- Edilizia e immobili
- Impianti sportivi
Il D.L. 50/2017 comma per comma
- Dino de Paolis
- Alfonso Mancini
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Edilizia e immobili
- Titoli abilitativi
La modulistica unica per l'edilizia e le attività produttive
- Redazione Legislazione Tecnica
- Impiantistica
- Edilizia e immobili
- Impianti alimentati da fonti rinnovabili
- Edilizia privata e titoli abilitativi
Classificazione, regime e procedure per la realizzazione degli interventi edilizi
- Dino de Paolis
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Edilizia e immobili
Efficacia temporale, decadenza e proroga del permesso di costruire
- Alfonso Mancini
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
23/04/2024
- Per gli autonomi calcoli sul reddito semplificati da Italia Oggi
- Crediti d’imposta congelati da Italia Oggi
- Per le ristrutturazioni green il bonus è solo con Isee da Italia Oggi
- Per le partite Iva gestione crediti d'imposta più facile da Italia Oggi
- Professioni sul Def: stimolare la crescita di salari e compensi da Italia Oggi
- Zes unica Sud, agevolazioni al 2025 da Italia Oggi