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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Difesa 28/02/2017
D. Min. Difesa 28/02/2017
D. Min. Difesa 28/02/2017
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PremessaVisto l'articolo 22, comma 1, lett. c-bis), del "codice dell'ordinamento militare'' di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modifiche e integrazioni; Visto l'articolo 1, commi 1, lett. d), e 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177; |
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) bonifica del territorio da ordigni esplosivi residuati bellici: l'insieme delle attività di ricerca, scoprimento, identificazione, valutazione sul terreno, messa in sicurezza e neutralizzazione di |
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Art. 3 - (Competenze)1. Alle attività di vigilanza connesse alla bonifica sistematica terrestre e subacquea, condotta sia sulle aree del demanio militare sia sulle aree private a cura e spese dei soggetti interessati, è preposta la Direzione dei lavori e del demanio, che si avvale: a) per la bonifica sistematica terrestre, delle a |
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Art. 4 - (Organizzazione della attività di vigilanza sulla bonifica bellica sistematica)1. La Direzione dei lavori e del demanio è responsabile dell'attività di direzione, coordinamento e controllo sulle attività di bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici che, a scopo precauzionale, sono eseguite su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, me |
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Art. 5 - (Formazione nel settore della bonifica sistematica del territorio da ordigni esplosivi residuati bellici)1. All'organizzazione dei corsi per l'addestramento di personale addetto alla ricerca e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici interrati o, comunque, non individuabi |
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Art. 6 - (Categorie di specializzazione)1. I corsi di cui all'articolo 5 sono finalizzati alla formazione delle seguenti categorie di personale specializzato: a) dirigenti tecnici, con compiti di progettazione, organizzazione e direzione delle at |
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Art. 7 - (Requisiti per l’ammissione ai corsi)1. Ai corsi per dirigenti tecnici possono essere ammessi: a) personale di ditte iscritte all'albo, o che hanno presentato istanza di iscrizione ad esso, in possesso di laurea in ingegneria o architettura, ovvero di diploma della scuola secondaria di Il grado quale perito tecnico o geometra; b) ufficiali dell'Arma del Genio o del Corpo Ingegneri dell'Esercito (specialità infrastrutture), del Corpo del Genio della Marina (specialità infrastrutture) ovvero del Corpo del Genio Aeronautico (con speci |
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Art. 8 - (Idoneità fisica per l'ammissione ai corsi)1. Per l'ammissione ai corsi è richiesta la certificazione sanitaria, rilasciata da un ufficiale medico in servizio |
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Art. 9 - (Ulteriori requisiti per il personale estraneo al Ministero della difesa)1. Il personale estraneo al Ministero della difesa può partecipare ai corsi purché: |
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Art. 10 - (Rilascio, validità e rinnovo dei brevetti di specializzazione)1. I frequentatori che al termine del corso hanno superato apposito esame, da svolgere con modalità da definire a cura della Direzione dei lavori e del demanio, conseguono un brevetto attestante la specializzazione acquisita, come da modello in al |
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Art. 11 - (Sospensione e revoca dei brevetti di specializzazione)1. Il brevetto di specializzazione è sospeso, per un periodo di tempo compreso tra tre e dodici mesi, ovvero revocato, per uno dei seguenti motivi: a) |
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Art. 12 - (Disposizioni finanziarie)1. Gli oneri finanziari connessi all'esercizio delle attività di vigilanza delle bonifiche sistematiche gravano sulle assegnazioni ordinarie del Segretariato |
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Art. 13 - (Disposizioni transitorie e finali)1. I requisiti culturali previsti all'articolo 7 per l'ammissione ai corsi di formazione nel settore della bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici sono necessari solo per il rilascio dei nuovi brevetti di specializzazione. |
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Allegato 1 - Idoneità fisica per l'ammissione ai corsiIl personale che richiede l'ammissione ai corsi di cui al presente decreto deve essere in possesso dei seguenti requisiti fisici: - normale sviluppo psico-fisico; |
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