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Sent. C. Giustizia UE 02/03/2017, n. C-4/16

3699278 3699278
Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2009/28/CE - Articolo 2, secondo comma, lettera a) - Energia da fonti rinnovabili - Energia idraulica - Nozione - Energia prodotta in una piccola centrale idroelettrica situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto.

La nozione di «energia da fonti rinnovabili», di cui all’articolo 2, secondo comma, lettera a), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, deve essere interpretata nel senso che essa include l’energia prodotta da una piccola centrale idroelettrica, diversa da una centrale di pompaggio ad accumulazione o da una centrale di pompaggio-turbinaggio, situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto, il quale ha prelevato precedentemente l’acqua per sue proprie finalità.

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