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Ord. P.C.M. 03/04/2017, n. 18

Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018». (Ordinanza n. 18).

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Ord. P.C.M. 09/06/2017, n. 28
- Ord. P.C.M. 11/07/2017, n. 33
- Ord. P.C.M. 31/07/2017, n. 35

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[Premessa]

Il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016


Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 R, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani è stato nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 R e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l’Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016 R, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016 R, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il

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Art. 1. - Attività di progettazione

1. All’art. 2 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 R sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “l’attività di progettazione è così articolata: 1) elaborazione del progetto definitivo; 2) elaborazione del progetto esecutivo. L’attività di progettazione è avviata dal commissario straordinario sulla base dei provvedimenti di localizzazione di cui al successivo art. 3” sono sostituite dalle seguenti “l’attività di progettazione, avviata dal commissario straordinario sulla base dei provvedimenti di localizzazione di cui al successivo art. 3, consiste nella elaborazione del progetto definitivo”;

b) al comma 2, dopo le parole “L’attività prevista dal precedente comma 1 è effettuata” sono inserite le seguenti “dai comuni e dalle province anche attraverso professionisti abilitati o”;

c) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Le attività di verifica di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 del citato art. 26 sono effettuate dall’Agenzia nazionale

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Art. 2. - Localizzazione degli edifici e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria

1. All’art. 3 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 R sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

“5-bis. Le attività di cui alla lettera c) del precedente quinto comma possono essere effettuate anche da altre amministrazioni aggiudicatrici, come definite dalla lettera a) del primo comma dell’art. 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa intesa con i comuni e le province, proprietarie degli immobili di cui alla lettera a) del precedente comma 1, e comunicata al commissario straordinario, ai fini dell’assunzione dei relativi oneri a carico delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree t

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Art. 3. - Procedura di scelta del contraente

1. All’art. 4 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 R sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, l’espressione “committenza.” è sostituita dalla seguente: “committenza, per conto del commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 che, ai fini della realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 1, costituisce stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, lettera a) e lettera o) del decreto legislativo n. 50 del 2016.”;

b) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

“1-bis. La centrale unica di committenza provvede all’individuazione dei contraenti ed al compimento di tutte attività necessarie secondo le modalità previste dalla presente disposizione e dal sopra citato art. 5 del decreto-legge n. 8 del 2017. In particolare, la centrale unica di committenza:

a) assicura, attraverso il proprio sito istituzionale, l’accessibilità all’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) provvede, sulla base delle indicazioni fornite dal commissario straordinario in ordine al numero, alla tipologia ed alle caratteristiche essenziali dei lavori da affidare, all’effettuazione di una consultazione preliminare, mediante la predisposizione di apposito avviso pubblico diretto ad acquisire le manifestazioni di interesse di tutti gli operatori economici iscritti, alla data di scadenza del termine indicato nel medesimo avviso, nell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 e degli operatori economici iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell’art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che documentino, anche mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, l’avvenuta presentazione, entro il termine previsto dall’avviso medesimo, della domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe antimafia. L’avviso pubblico deve contenere, per ciascuna procedura di gara, la descrizione degli elementi essenziali della prestazione richiesta e l’indicazione dei requisiti di qualificazione necessari anche attraverso l’indicazione delle categorie di opere generali e delle categorie delle opere specializzate come definite dall’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Il termine entro il quale devono essere formalizzate le manifestazioni di interesse non può essere inferiore a tre giorni, né superiore a sette giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito istituzionale della centrale unica di committenza;

c) provvede alla formazione, alla gestione ed all’aggiornamento dell’elenco degli operatori economici che hanno provveduto alla formalizzazione della manifestazione d’interesse secondo le modalità previste nella precedente lettera b), in collaborazione con la Struttura di missione di cui all’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016;

d) entro tre giorni dalla validazione del progetto definitivo da parte del responsabile unico del procedimento, effettua il sorteggio degli operatori economici che abbiano formalizzato la dichiarazione di interesse secondo le modalità indicate nella precedente lettera b), in seduta pubblica ed attraverso modalità anche informatiche che assicurino la trasparenza, la parità di trattamento, la concorrenza e la rotazione “, nei limiti di compatibilità con le previsioni dell’art. 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di accesso agli atti e di riservatezza” N5;

e) invia, simultaneamente e per iscritto, con procedure telematiche, agli operatori economici sorteggiati una lettera di invito, avente il seguente contenuto minimo:

descrizione degli elementi essenziali della prestazione richiesta;

indicazione del termine e delle modalità di presentazione dell’offerta, nonché del luogo e della data della seduta pubblica nella quale la commissione giudicatrice procederà alla verifica dell’integrità dei plichi contenenti le buste con le offerte ed alla loro conseguenziale apertura;

specificazione del criterio di aggiudicazione;

previsione dell’obbligo di indicare all’atto della formalizzazione dell’offerta, l’eventuale nominativo dell’operatore o degli operatori economici partecipanti al raggruppamento temporaneo ovvero al consorzio e riproduzione del contenuto integrale dell’art. 5, comma 7, lettera a) della presente ordinanza;

indicazione della possibilità di presentare un’offerta, contenente l’indicazione del nominativo dell’operatore o degli operatori economici dei quali l’offerente intenda avvalersi ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero dei lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo il limite massimo previsto dal comma 2 del sopra menzionato art. 105, e riproduzione del contenuto integrale dell’art. 5, comma 7, lettere b) e c) della presente ordinanza;

indicazione della possibilità di presentare un’offerta, contenente l’indicazione di una o più imprese quali ficate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, nei limiti ed alle condizioni previste nell’art. 92, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e riproduzione del contenuto integrale dell’art. 5, comma 7, lettera c) della presente ordinanza;

indicazione della possibilità che la Conferenza permanente, chiamata a pronunciarsi sull’approvazione del progetto esecutivo, possa formulare prescrizioni o richiedere modifiche e che, trattandosi di varianti d’ufficio disposte dalla Stazione appaltante, sono obbligatorie per l’aggiudicatario;

indicazione del termine di ultimazione dei lavori, come individuato dall’art. 6, comma 6-bis, della presente ordinanza e riproduzione del contenuto integrale dei commi 6-ter e 6-quater del citato art. 6;

f) dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte di cui all’art. 5, comma 2, della presente

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Art. 4. - Esecuzione del contratto

1. All’art. 6 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 R, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2: dopo le parole “ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016” sono aggiunte le seguenti “ovvero in esecuzione delle convenzioni previste dall’art. 50, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016,”; dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti “Ai dipendenti pubblici incaricati dello svolgimento delle attività di cui al precedente periodo sono riconosciuti gli incentivi previsti dall’art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La struttura commissariale centrale provvede al coordinamento tecnico del personale incaricato dello svolgimento delle attività di cui al primo periodo nonché al compimento di tutte le attività di natura amministrativa.”;

b) al comma 5, le parole “, soltanto in parte,” di cui al secondo periodo sono soppresse;

c) il comma 6 è così integralmente sostituito: “La tempistica dei lavori è graduata in base alla dimensione dell’intervento e la loro esecuzione deve concludersi nei seguenti termini massimi, decorrenti dalla data di sottos

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N4

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Art. 7. - Disciplina di rinvio e di coordinamento

1. Per tutto quanto non previsto e specificamente disciplinato nella presente ordinanza, si rinvia alle previsioni dell&rs

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Art. 8. - Disposizione finanziarie

1. All’art. 9, comma 2, dell’ordinanza

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Art. 9. - Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia

1. La presente ordinanza, in considerazione della necessità di dare urgente avvio alle attività di costruzione dei nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate o riattivate, da realizzarsi, è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno success

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