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D. Min. Sviluppo Econ. 11/01/2017

Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Transiz. Ecologica 21/05/2021
- D. Min. Sviluppo Econ. 01/07/2020
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- D. Min. Sviluppo Econ. 30/04/2019
- D. Min. Sviluppo Econ. 10/05/2018
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Premessa

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» (di seguito «d.lgs. n. 79 del 1999»), ed in particolare l'art. 9 ai sensi del quale le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» (di seguito «d.lgs. n. 164 del 2000»), ed in particolare l'art. 16 ai sensi del quale le imprese distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visti i decreti adottati in data 24 aprile 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e pubblicati nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 117 del 22 maggio 2001, recanti, rispettivamente, l'individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e l'individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Visti i decreti adottati in data 20 luglio 2004 dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 205 del 1° settembre 2004, che hanno abrogato i predetti decreti interministeriali del 24 aprile 2001 e disciplinano, rispettivamente, la «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto leg

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Art. 1. - Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi finali, per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi. In particolare, il presente decreto:

a) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere conseguiti negli anni dal 2017 al 2020 e per il periodo dal 2021 al 2024 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi, in coerenza con gli obiettivi nazionali di efficienza energetica definiti dal piano nazionale integrato energia

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Certificato Bianco o anche titolo di efficienza energetica (TEE): documento attestante il risparmio energetico riconosciuto. La dimensione commerciale di ogni Certificato Bianco è pari a una tonnellata equivalente di petrolio (di seguito «TEP»);

b) componente rigenerato: un componente già utilizzato, che necessita di essere sottoposto a processi sostanziali di riparazione e manutenzione straordinaria che consentano di ripristinare le normali condizioni di operatività;

c) consumo di baseline: consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline è pari al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 6 e dal punto 1.3 dell’Allegato I al presente decreto. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all'intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento; N1

d) consumo di riferimento: consumo di energia primaria del progetto di riferimento, cioè il consumo che, in relazione al progetto proposto, è attribuibile all'intervento, o l'insieme di interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono l'offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa;

e) contratto tipo: contratto che, ai fini dell'erogazione dei Certificati Bianchi, disciplina i rapporti tra il soggetto proponente, il soggetto titolare del progetto, ove diverso dal soggetto proponente, e GSE;

f) data di avvio della realizzazione del progetto: data di inizio dei lavori di realizzazione dell'interve

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Art. 3. - Soggetti obbligati

1. I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di cui al presente decreto sono:

a) i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni ant

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Art. 4. - Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi per il periodo 2017-2020

N11

1. Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire nel periodo 2017-2020 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi sono:

a) 7,14 milioni di TEP di energia primaria nel 2017;

b) 8,32 milioni di TEP di energia primaria nel 2018;

c) 9,71 milioni di TEP di energia primaria nel 2019;

d) 5,08 milioni di TEP di energia primaria nel 2020. N13

2. Agli obiettivi di cui al comma 1 concorrono le seguenti misure:

a) interventi associati al rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento;

b) energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) associata al rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento;

c) interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito del decreto ministeriale n. 106 del 20 maggio 2015 concernente il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione d

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Art. 4-bis - Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi per il periodo 2021-2024

N18

1. Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire nel periodo 2021-2024 attraverso il meccanismo dei certificati bianchi sono definiti nel Piano nazionale per l’energia e il clima e nella relazione ad esso allegata sull’applicazione dell’art. 7 della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

2. Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) di adempiere agli obblighi quant

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Art. 5. - Soggetti ammessi alla realizzazione dei progetti

1. I progetti e i relativi interventi realizzati per rispettare gli obblighi di cui all'art. 4 del presente decreto possono essere eseguiti:

a) mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o dalle società da essi controllate o controllanti, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge n. 239 del 2004 e successive modificazioni;

b) mediante azioni delle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e

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Art. 6. - Requisiti, condizioni e limiti di ammissione al meccanismo dei Certificati Bianchi

1. I progetti di efficienza energetica ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi sono predisposti e trasmessi al GSE nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 1.

2. L’elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con l’indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei certificati bianchi, è riportato nella Tabella 1 dell’Allegato 2. Gli aggiornamenti e le integrazioni alla sudd

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Art. 6-bis - Sistema a base d’asta

N23

1. Al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico al 2030, tenuto conto del grado di efficacia delle misure attualmente vigenti e della necessità di conseguire risultati aggiuntivi, è introdotto u

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Art. 7. - Procedura di valutazione dei progetti e responsabilità gestionali del GSE

1. Il GSE, avvalendosi del supporto di ENEA e di RSE, svolge l'attività di valutazione e certificazione dei risparmi di energia primaria conseguiti attraverso la realizzazione dei progetti in conformità alla metodologia di valutazione di cui all'art. 9 ed ai criteri di cui all'art. 6.

1-bis. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, Accredia e FIRE mettono a disposizione del GSE, secondo modalità da quest’ultimo definite, le informazioni relative alle certificazioni UNI CEI 11352, UNI CEI 11339, ISO 50001 e alle nomine dei responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia ai sensi dell’

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Art. 8. - Corrispettivi per la copertura dei costi operativi

1. I soggetti che richiedono l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi sono tenuti a corrispondere al GSE una tariffa definita dal GSE nel risp

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Art. 9. - Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi

1. I metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la realizzazione dei progetti di efficienza energetica di cui al presente decreto sono i seguenti:

a) metodo a consuntivo, in conformità ad un programma di misura predisposto secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 1, che consente di quantificare il risp

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Art. 10. - Cumulabilità

1. I certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altr

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Art. 11. - Copertura degli oneri per l'adempimento agli obblighi

1. I costi sostenuti dai soggetti di cui all'art. 3, per l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 4 trovano copertura, limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettr

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Art. 11-bis - Stabilità del mercato dei certificati bianchi

N30

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Art. 12. - Attività di verifica e controllo

1. Il GSE svolge il controllo sugli interventi di efficienza energetica mediante verifiche documentali ovvero ispezioni e sopralluoghi in situ, al fine di accertare la conformità tecnica ed amministrativa dei progetti per i quali è stato richiesto o concesso l'accesso agli incentivi. N31

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il GSE verifica:

a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi; N32

b) la conformità degli interventi realizzati al progetto approvato e alle disposizioni normative vigenti alla data della presentazione del progetto;

c) la congruenza tra l'incentivo erogato e i risparmi energetici derivanti dall'intervento effettuato;

d) la completezza e la regolarità della documentazione da conservare così come prescritto nei progetti approvati, incluse le eventuali varianti, e dalla normativa al momento dell'approvazione del progetto.

3. Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il soggetto di cui all'art. 5, commi 2 e 4, al quale sono riconosciuti i Certificati Bianchi o suo delegato; in ogni caso, deve essere informata delle attività di controllo anche la parte del contratto stipulato in conformità al contratto tipo alla quale non sono riconosciuti Certificati Bianchi.

4. Il GSE può svolgere le attività di controllo e di accertamento di cui al presente decreto durante l'intero periodo della vita utile dell'intervento.

4-bis. Eventuali modifiche intervenute successivamente alla vita utile sui progetti di efficienza energetica che hanno beneficiato del coefficiente di durabilità previ

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Art. 13. - Rapporti relativi allo stato di attuazione

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il GSE, avvalendosi del supporto del GME, trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Conferenza Unificata, e all’ARERA una relazione sull'attività svolta e sui progetti realizzati nell'ambito del presente decreto. N37

2. La relazione di cui al comma 1 contiene:

a) informazioni statistiche sul numero e la tipologia dei progetti presentati, ivi inclusa la localizzazione territoriale degli interventi;

b) la quantifi

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Art. 14. - Verifica del conseguimento degli obblighi e sanzioni

1. Ferma restando la scadenza dell'anno d'obbligo, fissata al 31 maggio dell'anno successivo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4 e 4-bis, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno i soggetti obbligati trasmettono al GSE i Certificati Bianchi posseduti ai sensi dell'art. 10 del decreto 20 luglio 2004 da utilizzare per l’annullamento. N42

1-bis. In deroga a quanto previsto

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Art. 14-bis. - Emissione di certificati bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica

1. A decorrere dal 15 maggio di ogni anno, e fino alla scadenza del relativo anno d'obbligo di cui all'art. 14, comma 1, il GSE emette, a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all'anno d'obbligo. In ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro né essere inferiore a 10 euro. N47

2. N48

3. In attuazione del comma 1, a favore di ogni soggetto obbligato può essere ceduto un am

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Art. 15. - Misure di semplificazione e di accompagnamento

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predispone e sottopone al Ministero della transizione ecologica, una guida opera-tiva per promuovere l’individuazione, la definizione e la presentazione di progetti, corredata di tutte le informazioni utili alla predisposizione delle richieste di accesso agli incentivi, chiarimenti rispetto ai progetti indicati nella Tabella 1 dell’Allegato 2, nonché della descrizione delle migliori tecnologie disponibili, tenendo in considerazione anche quelle identificate a livello europeo, delle potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione che fornisca indicazioni in merito all’individuazione dei valori del consumo di riferimento di cui all’art. 2, comma 1, lettera d). La guida, che può essere organizzata per tematiche distinte, riporta, inoltre, un elenco non esaustivo degli interventi di efficienza energetica che non rispettano i re-quisiti di cui all’art. 6. Per gli interventi per i quali è possibile individuare degli algoritmi di calcolo dei rispa

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Art. 16. - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i progetti standardizzati e analitici che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno raggiunto la soglia minima di progetto, come definita dalle linee guida EEN 9/11 o hanno concluso il periodo di monitoraggio, è possibile presentare le rendicontazioni dei risparmi, secondo quanto definito dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i progetti a consuntivo che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in corso di realizzazione, come attestato da idonea documentazione, è possibile presentare l'istanza per la richiesta dei Certificati Bianchi, secondo quanto definito dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Per i progetti a consuntivo, analitici e standard approvati in data precedente all'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione del progetto.

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Allegato 1 - Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi

N5

1. Metodo di valutazione per i progetti a consuntivo “PC”

1.1. Il metodo di valutazione a consuntivo, caratterizzante del “progetto a consuntivo” (di seguito “PC”) di cui all’art. 9 del presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale conseguibile attraverso la realizzazione del progetto di efficienza energetica, tramite una misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, sia nella configurazione ex ante sia in quella post intervento. Sulla base della misurazione, sono certificati i risparmi di energia primaria, in conformità al PC e al programma di misura, predisposto secondo le disposizioni del presente Allegato 1 e approvato dal GSE.

1.2. Ai fini dell’accesso al meccanismo, qualora il PC di cui al punto 1.1 sia costituito da più interventi, questi ultimi dovranno essere oggetto di richieste di verifica e certificazione dei risparmi “RC” che rendano espliciti i risparmi addizionali imputabili ai singoli interventi aventi la medesima data di inizio del periodo di monitoraggio.

1.3. Ai fini della determinazione del consumo di baseline, il proponente dovrà considerare le misure dei consumi e delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In ogni caso il proponente del progetto è tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare le delle variabili operative che influenzano il consumo del sistema oggetto di intervento ed una misura degli stessi.

È ammesso un periodo ed una frequenza di campionamento inferiore nei seguenti casi:

a) qualora il proponente dimostri che le misure proposte siano rappresentative dei consumi annuali, ovvero del range annuale dei parametri di funzionamento che influenzano il consumo;

b) qualora dalle schede tecniche di prodotto, o da altra opportuna documentazione tecnica, o dalle misure effettuate per un periodo inferiore ai 12 mesi o con frequenza non giornaliera risulti che il consumo ex ante è superiore a quello di riferimento. In tal caso è data facoltà al soggetto proponente di poter optare per il consumo di riferimento.

Nel caso di interventi per i quali si verifica una modifica del servizio reso, tra la situazione ex ante e la situazione ex post, tale per cui non sia possibile effettuare una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico, gli stessi si configurano come nuova installazione e pertanto il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento.

Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati e, dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella situazione ante intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento.

1.4. Nel caso in cui il proponente intenda realizzare un progetto che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti già in corso di incentivazione, il proponente dovrà sottoporre al GSE, nella prima rendicontazione utile, la modifica del progetto già approvato e la contestuale proposta di un unico algoritmo per il calcolo dei risparmi e di un nuovo programma di misura. È data facoltà al soggetto proponente di indicare che la modifica progettuale non comporti variazioni al valore di baseline e di vita utile del progetto già in corso di incentivazione ovvero, alternativamente, che il valore di baseline sia pari al consumo post intervento del progetto in corso di incentivazione e che la vita utile sia pari alla vita utile del nuovo progetto.

1.5. Il PC deve contenere, pena inammissibilità, le informazioni di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese dal proponente del progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

1.6. L’esito dell’istruttoria è comunicato al soggetto proponente nei modi e nei tempi previsti dall’art. 7 del presente decreto.

1.7. La data di avvio della realizzazione del progetto deve rientrare nei primi 12 mesi dalla data di approvazione del PC, trascorsi i quali l’ammissione del progetto agli incentivi perde efficacia. Al fine di agevolare il processo di istruttoria, è data facoltà al soggetto proponente di presentare al GSE in data antecedente alla data di avvio della realizzazione del progetto:

a) una comunicazione preliminare con cui lo stesso manifesta la volontà di accedere al meccanismo di incentivazione, quale precondizione necessaria per lo sviluppo del progetto. Con l’invio di tale comunicazione preliminare, il soggetto proponente si impegna altresì a presentare una successiva trasmissione formale di un PC o PS entro e non oltre 24 mesi dalla data di comunicazione preliminare. In tal caso, il GSE effettuerà la valutazione tecnica del progetto solo a seguito della formale presentazione dell’istanza di accesso al meccanismo dei certificati bianchi;

b) una richiesta di valutazione preliminare (RVP), a fronte della corresponsione al GSE della tariffa di cui all’art. 8, comma 1, vigente per le proposte di progetto a consuntivo (PC) e standardizzato (PS). In tal caso, il GSE comunicherà l’esito della valutazione tecnica svolta sulla RVP secondo i tempi e le modalità di cui all’art. 7, comma 2. A valle dell’eventuale esito positivo sull’ammissibilità della RVP al meccanismo, il soggetto proponente è comunque tenuto a presentare al GSE una successiva formale istanza di accesso agli incentivi entro e non oltre 24 mesi dalla data di trasmissione della RVP evidenziando le eventuali modifiche in

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Allegato 2 - Modalità riconoscimento dei certificati bianchi

N6

 

1. Modalità di riconoscimento dei certificati bianchi

1.1. La Tabella 1 riporta un elenco non esaustivo delle tipologie di progetti ammissibili e i relativi valori, espressi in anni, della vita utile (U), distinti per forma di energia risparmiata. Qualora il soggetto proponente presenti un progetto non riconducibile alle tipologie di cui alla Tabella 1, il GSE ne valuta l’ammissibilità ai sensi del presente decreto e sottopone le risultanze dell’istruttoria al Ministero della transizione ecologica per l’approvazione. La Tabella 1 può essere quindi aggiornata con le modalità di cui all’art. 6, comma 2 del presente decreto.

1.2. Al fine di considerare debitamente l’obsolescenza tecnologica e commerciale della tecnologia sottesa al progetto di efficienza energetica e alla capacità del medesimo di conseguire risparmi addizionali per il periodo di riconoscimento dei certificati bianchi, il parametro U non

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