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Regolam. R. Puglia 28/02/2017, n. 4

L.r. 16 aprile 2015 n. 24 “ Codice di commercio” : articolo 3, comma 1, lettere h) e j): Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche. Regolamento attuativo.
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:


VISTO l’

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Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento è l’attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettere h) e j) della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del commercio”, d’ora innanzi, per brevità, citata nel testo come “legge”.

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Articolo 2 - Disposizioni generali

1. Il titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, incluso quello rilasciato o presentato in base alle normative delle altre regioni e delle Province autonome, abilita all’esercizio dell’attività in tutto il territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

2. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle norme nazionali e regionali e dalle ordinanze comunali.

3. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito, ai sensi dell’articolo 27, comma

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Articolo 3 - Parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche

1. La programmazione del settore si espleta nel rispetto della vigente normativa in materia di semplificazione, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza.

2. La programmazione comunale di settore definisce i contenuti minimi previsti dall’articolo 12, comma 4, lettere d), e) ed f) della legge tenendo conto delle seguenti indicazioni:

a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore, valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche;

b) assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri pi&ugra

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Articolo 4 - Determinazioni in materie di fiere e mercati

1. La programmazione comunale individua le fiere, i mercati e i relativi posteggi, nonché i posteggi sparsi al di fuori dei mercati che si svolgono nel territorio comunale.

2. L’atto di programmazione contiene la cartografia dei posteggi con l’indicazione del numero progressivo.

3. Per ciascuna delle tipologie di cui al comma 1 il Comune individua il giorno di svolgimento, la stagionalità, la localizzazione, i settori merceologici, le dimensioni di ciascun posteggio.

4. I settori merceologici dei mercati sono individuati in applicazione dei commi 2 e 3 dell’articolo16 della legge. Il settore merceologico dei posteggi è individuato sulla base dell’allegato A della legge ed in relazione:

a. alle esigenze di allacciamento alla rete

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Articolo 5 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere

1. La programmazione comunale, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento, disciplina la soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l’aumento del numero dei posteggi, lo spostamento o trasferimento del mercato o della fiera.

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Articolo 6 - Modalità di presentazione della domanda per l’ assegnazione dei posteggi liberi

1. I posteggi liberi nei mercati, nelle fiere e posteggi sparsi sono assegnati in base ai criteri e alle modalità previsti dall’articolo 30 della legge, nonché sulla base delle disposizioni di cui al presente regolamento.

2. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al Comune dove ha sede il posteggio sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l’indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione,

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Articolo 7 - Criteri di selezione per il rilascio dell’autorizzazione di tipo A

1. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l’autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) maggiore professionalità di esercizio dell’impresa, acquisita nell’esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

I. anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa atti

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Articolo 8 - Assegnazione di posteggi in mercati e fiere di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione si applicano le stesse procedure di cui all’articolo 30 della legge e all’articolo 7 del presente regolamento.

2. Il comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l&rs

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Articolo 9 - Spunta

1) L’assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulato con quelle dell’eventuale ultimo dante causa, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio.

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Articolo 10 - Miglioria di posteggi

1. In applicazione dell’art. 34, comma 6 della legge, nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell’operatore, per decadenza della concessione del posteggio) in un mercato o in una fiera il comune può indire un bando per la miglioria, al quale deve esse

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Articolo 11 - Verifica della regolarità contributiva e fiscale

1. La verifica della regolarità contributiva e fiscale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera j) della legge è effettuata entro il 31 marzo di ogni anno da uno dei comuni sede di posteggio o, solo per l’attività svolta in modo itinerante, dal comune dove l’operatore ha avviato l’attività.

2. La verifica è effettuata dai comuni o, con le stesse modalità, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rap

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