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Circ.Ass.R. Sicilia 22/12/2006

Affidamento delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie. Art. 17, commi 10 e 11, della L. n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali. Regime dei minimi tariffari. D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Affidamento incarichi di collaudo a professionisti esterni. Art. 28 della L. n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali.
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[Premessa]



In seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

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1. Art. 17, comma 10, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Il comma 10 dell'art. 17 della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/02 e successive modificazioni ed integrazioni, prescrive che: "per l'affidamento di incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, si procede con gare ad evidenza pubblica disciplinate con apposito regolamento da emanarsi entro 60 giorni da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Sulla base del predet

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2. Art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Il comma 11 dell'art. 17 della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/02 e successive modificazioni ed integrazioni, prescrive che: "Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, I.V.A. esclusa, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a professionisti singoli od associati di loro fiducia, ferma restando l'effettiva competenza nel settore, oggettivamente ricavabile dai curricula vitae, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza".

In virtù del disposto del predetto comma, come sostituito dall'art. 1, comma 4, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, è stata eliminata la possibilità dell'affidamento diretto su base fiduciaria anche per gli incarichi di importo inferiore ad euro 100.000 con il richiamo all'obbligo delle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, atte a consentire un confronto concorrenziale fra i soggetti potenzialmente interessati alla prestazione del servizio.

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3. Regime dei minimi tariffari - Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223

Il comma 20 dell'art. 17 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le norme regionali, prevede che "I corrispettivi determinati in conformità al decreto ministeriale 4 aprile 2001 e, per quanto in esso non previsto, alla legge 2 marzo 1949, n. 143 R e sue modifiche ed integrazioni ovvero ai provvedimenti normativi concernenti l'aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed agli architetti, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo".

Tale disposizione, sostanzialmente ripetitiva della corrispondente norma statale della le

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4. Affidamento degli incarichi di collaudo a professionisti esterni

L'art. 28, comma 5, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali e la corrispondente disciplina statale (art. 188 del D.P.R. n. 554/99) prevedono l'affidamento diretto in presenza dei requisiti ed alle condizioni previsti dalle citate norme. Detto sistema fiduciario di affidamento dei predetti incarichi ha comportato l'apertura da parte della Commissione europea, di una procedura d'inf

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5. Riepilogo modalità per gli affidamenti degli incarichi:

- Per gli affidamenti degli incarichi, il cui importo sia superiore ad euro 100.000, I.V.A. esclusa, ma inferiore alla soglia comunitaria, di cui all'art. 17, comma 10, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integr

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6. Schema indicativo di avviso pubblico per la costituzione dell'albo

A titolo indicativo viene allegato alla presente circolare uno schema d'avviso pubblico distinto nelle sezioni A e B, uno schema di domanda tipo, unitamente ad una scheda tipo curriculum vitae. La sezione A concerne i collaudatori degli interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici, ai sensi di legge, di cui all'art. 28, comma 5, della legge n. 109/94, nel testo coordin

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Allegati


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Avviso pubblico per la costituzione dell'albo dei collaudatori per l'affidamento degli incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 100.000, degli interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici, di cui all'art. 28, comma 5, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali, e dei professionisti per l'affidamento degli incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, I.V.A. esclusa, di cui all'art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Questa Amministrazione, al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell'affidamento di incarichi di collaudatore tecnico amministrativo e di collaudatore statico, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 100.000, aventi natura di lavori

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Sezione A - Collaudatori per l'affidamento di incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 100.000, degli interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici, ai sensi di legge, di cui all'art. 28, comma 5, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali

I requisiti per l'iscrizione all'albo dei collaudatori sono quelli previsti dall'art. 28 della legge n. 109/94, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al collaudo delle opere pubbliche.

Le cause ostative all'iscrizione all'albo sono quelle fissate dal predetto art. 28 della legge n. 109/94, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutte le nomine riguarderanno incarichi conferiti a singoli professionisti.

Coloro che hanno interesse, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in ingegneria, architettura, in geologia e scienze agrarie e forestali e diploma tecnico per specializzazioni attinenti la materia dell'incarico;

- iscrizione ai relativi albi con anzianità non inferiore a dieci anni, ai fini del collaudo tecnico-amministrativo di opere di importo, escluso I.V.A., superiore ad un milione di euro. Per le opere di importo pari od inferiore ad un milione di euro, escluso I.V.A., la predetta anzianità è ridotta a 5 anni. Per le opere di importo pari od inferiore ad un milione di euro, escluso I.V.A., gli incarichi possono essere affidati a tecnici pubblici funzio

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Sezione B - Professionisti per l'affidamento di incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, I.V.A. esclusa, di cui all'art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

I soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), e), f), g) e g-bis), come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno far pervenire apposita dichiarazione di disponibilità all'assunzione degli incarichi di cui al presente avviso.

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere inviata a questa amministrazione al seguente indirizzo ............................................................... e dovrà, a pena di inammissibilità, essere inoltrata, a mezzo raccomandata a.r., entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

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Domanda tipo

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