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Circ.Ass.R. Sicilia 14/12/2006, n. 17

Impianti di produzione di energia eolica in Sicilia, in relazione alla normativa di salvaguardia dei beni paesaggistici.
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[Premessa]



Com'è noto, la problematica dell'impatto potenziale che gli impianti di produzione di energia eolica hanno sul paesaggio e sul patrimonio naturale e culturale dell'Isola è stata più volte affrontata dall'Amministrazione regionale siciliana, la quale, consapevole che lo sviluppo delle energie rinnovabili risponde sia all'esigenza di trovare nuove fonti di approvvigionamento energetico, con minori costi e contestuale riduzione delle emissioni nocive, sia a precisi impegni internazionali, quali il Protocollo di Kyoto, il Libro Bianco Europeo e la conseguente Direttiva n. 96/92/CE, ha cercato di individuare un punto di equilibrio tra le due diverse e ugualmente importanti esigenze.

Com'è parimenti noto, nell'ordinamento statale la materia è disciplinata da:

- decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 R (decreto Bersani) attuativo della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che sancisce la liberalizzazione del mercato elettrico in Italia e ne definisce le linee generali di riassetto, incentivando esplicitamente l'uso delle fonti rinnovabili;

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Definizione e criteri di valutazione paesaggistica degli impianti di produzione di energia rinnovabile mediante l'utilizzo di energia eolica

Sono definiti impianti eolici gli impianti industriali per lo sfruttamento del vento ai fini della produzione di energia elettrica. Essi sono costituiti dall'insieme degli aerogeneratori, dall'intera rete dei cavidotti di collegamento, dalle torri anemometriche

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A) Impianti in-shore. Zone escluse

Nelle more dell'adozione dei piani paesaggistici d'ambito previsti dall'art. 143 del decreto legislativo n. 42/2004 e del piano paesistico regionale

A.1) Sono da considerarsi zone escluse, nelle quali non è consentita neanche l'installazione di cavidotti interrati, e/o strade di servizio:

- le aree archeologiche e i monumenti, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 42/2004, e le zone di rispetto degli stessi, individuate in 2.000 m. dal sito o dal monumento;

- i parchi archeologici regionali individuati ai sensi della legge regionale n. 20/2000 e le zone di ris

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B) Impianti in-shore. Zone sensibili

Sono da considerarsi zone sensibili, nelle quali la possibilità dell'installazione di impianti eolici e di porzioni dello stesso, quali cavidotti e cabine di trasformazione, sarà valutata caso per caso riguardo al patrimonio naturale e culturale che s'intende tutelare:

B.1) Le aree di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta, nonché quelle immediatamente limitrofe alle stesse, entro il raggio di 2 km. dal loro perimetro.

B.2) Le aree e i beni sottoposti a specifica protezione ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed, in particolare:

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C) Impianti in-shore. Zone consentite

Sono da considerarsi zone consentite, nelle quali l'installazione degli impianti eolici è ammessa facendo particolare attenzione all'inserimento di detti impianti nel paesaggio e prescrivendo tutte le misure necessarie alla mitigazione degli impatti, le porzioni del territorio regionale non sottoposte ai precedenti vincoli e limitazioni.

Nell'ambito delle aree di cui ai punti B e C, valgono, altresì, le seguenti limitazioni:

- la superficie occupata da tutte le installazioni di produzione di energia eolica, non potrà superare il 5% della superficie dell'intero territorio comunale;

- la superficie occupata dall'impianto è data: dalla somma delle aree che racchiudono i singoli aerogeneratori (se distanziati fra loro di più di 20 raggi di ro

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D) Impianti off-shore. Zone escluse

Sono da considerarsi zone escluse, nelle quali non è consentita l'installazione di impianti off-shore di qualsiasi potenzialità nella loro totalità (torri, fondazioni e cavi sottomarini):

D.1) le aree A, B, C, D di riserve marine;

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E) Impianti off-shore. Zone sensibili

Sono da considerarsi zone sensibili quelle in cui sono presenti gli habitat naturali di interesse com

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F) Impianti off-shore. Zone consentite

Sono da considerarsi zone consentite, nelle quali l'installazione degli impianti eolici off-shore è ammessa facendo particolare attenzione all'inserimento di detti impianti nel paesaggio e prescrivendo tutte le misure della mitigazione degli impatti, quelle non sottoposte ai precedenti vincoli e limitazioni.

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Procedure da seguire per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ex art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni per impianti eolici in-shore ed off-shore

A) Prima della presentazione dei progetti per l'installazione di impianti eolici sia in-shore che off-shore, il committente o l'autorità proponente dovrà richiedere all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente l'avvio di una procedura preliminare (scoping), prevista dall'art. 6, comma secondo, del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, volta alla definizione delle informazioni e della documentazione da fornire per le successive valutazioni del progetto stesso, assicurando che detta procedura avvenga in contraddittorio con il committente o l'autorità proponente.

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Documentazione da presentare, per l'espletamento dei procedimenti amministrativi di giudizio di compatibilità ambientale per siti in-shore, nelle zone sensibili ed altre zone

Per l'attivazione della procedura di giudizio di compatibilità ambientale, ex art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, i progetti definitivi di impianti eolici, pubblicizzati secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente D.P.R., dovranno contenere, oltre alla documentazione prevista dall'allegato C, i seguenti elaborati:

1) computo metrico estimativo del progetto definitivo dell'impianto comprendente:

- insieme degli aerogeneratori;

- intera rete dei cavidotti di collegamento;

- piste di servizio e di accesso all'impianto;

- opere civili e di collegamento elettrico;

2) carta dell'area di influenza visiva degli impianti proposti, nelle scale 1:25.000, 1:10.000, 1:5.000, che individui l'area d'intervento e l'influenza visiva del tracciato proposto (sia con riferimento al contesto paesaggistico, che all'area d'intervento) e le condizioni di visibilità, con indicati i punti da cui è visibile l'area d'intervento, con foto panoramiche e ravvicinate. Le scale di rappresentazione, segnalate a titolo indicativo, vanno scelte in relazione alla disponibilità e alla dimensione dell'opera e ai caratteri dell'area d'intervento e del contesto;

3) rilievo fotografico degli skyline esistenti dai punti di inter-visibilità, come indicati nella planimetria di progetto, che evidenzi la morfologia naturale dei luoghi, il margine paesaggistico urbano o naturale a cui l'intervento si aggiunge. Il progetto dovrà mostrare le localizzazioni proposte all'interno della cartografia conoscitiva e simulare l'effetto paesistico dei singoli impianti, attraverso la fotografia e lo strumento del rendering, curando in particolare la rappresentazione dei luoghi più sensibili e la rappresentazione delle infrastrutture accessorie all'impianto.

4) carta del tracciato proposto, nelle scale 1:25.000, 1:10.000 o 1:5.000, al fine di verificare le eventuali e possibili interazioni negative con i caratteri paesaggistici. I tracciati vanno adattati alle specificità dei contesti paesaggistici attraversati, evitando di compromettere l'unitarietà di sistemi paesaggistici storici esistenti, urbani e extraurbani, e dei sistemi naturali, tagliandoli o frammentandoli

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Documentazione da presentare per l'espletamento dei procedimenti amministrativi di giudizio di compatibilità ambientale per impianti off-shore, da installare in zone sensibili e consentite

Per l'attivazione della procedura di giudizio di compatibilità ambientale, ex art 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, i progetti d'installazione di impianti eolici, pubblicizzati secondo quanto previsto dall'art. 8 dello stesso e trasmessi alle varie amministrazioni secondo le modalità dell'art. 5, dovranno contenere, oltre alla documentazione prevista dall'allegato C, del citato D.P.R., e quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 4/2003, la seguente documentazione, relativa al progetto definitivo dell'impianto:

1) computo metrico estimativo del progetto definitivo dell'impianto comprendente:

- insieme degli aerogeneratori;

- intera rete dei cavidotti di collegamento;

- piste di servizio e di accesso all'impianto;

- opere civili e di collegamento elettrico;

2) copia del titolo di avvenuto pagamento delle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003, calcolato sul predetto computometrico, dal quale è escluso soltanto il costo degli espropri;

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Obblighi successivi al rilascio dei provvedimenti previsti dal D.P.R. 12 aprile 1996: documentazione da presentare

I titolari degli impianti autorizzati, qualunque sia la tensione della rete su cui avviene la consegn

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Impianti in-shore

- copia del progetto esecutivo rielaborato in funzione delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento rilasciato e delle eventuali prescrizioni di pareri e nulla osta rilasciati da tutti gli altri enti competenti, che dovranno essere prodotti in copia conforme all'originale;

- comunicazione dell'inizio dei lavori, D.I.A. e durata presumibile degli stessi;

- piano di disattivazione e smantellamento dell'impianto a fine esercizio e di ripristino dei luoghi come ante operam, da sottoporre alle valutazioni del servizio V.I.A. Dovrà essere trasmessa una relazione che dovrà contenere le indicazioni concernenti i seguenti argomenti:

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Durante la fase di cantiere

- relazione, almeno trimestrale, dello stato d'avanzamento dei lavori e della loro conduzione, con pa

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Alla fine della fase di cantiere

- documentazione fotografica delle opere realizzate, con allegata planimetria recante l'indicazione d

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Impianti off-shore

- piano di disattivazione e smantellamento dell'impianto a fine esercizio e di ripristino dei luoghi come ante operam, da sottoporre alle valutazioni del servizio V.I.A.; in detto piano dovranno essere riportati in dettaglio:

- le modalità di smantellamento delle parti metalliche e della parte aerea degli aereogeneratori, indicando l'utilizzo di specifiche attrezzature per l'imbracatura e quindi lo smontaggio delle turbine e dei sostegni ed il carico sui mezzi di trasporto; le attrezzature di smontaggio con relativo mezzo di trasporto adatto ad operare in qualsiasi condizione di mare ed infine il trasporto dei materiali ai centri di recupero e/o riciclaggio. In detta relazione dovrà e

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Disposizioni finali

Nel confermare le disposizioni contenute nel decreto dell'Assessorato per il territorio e l'ambiente del 28 aprile 2005, si ricorda quanto segue.

Le limitazioni, le esclusioni e condizioni di cui sopra si applicano anche a tutti i progetti per i quali, alla data di pubblicazione della presente, non è ancora stato emesso il provvedimento di giudizio di compatibilità ambientale; detti progetti dovranno essere integrati con la documentazione richiesta dagli allegati, prima del rilascio del provvedimento finale, anche nel caso in cui sia stata in precedenza avanzata richiesta di integrazioni da parte dell'ufficio preposto all'istruttoria di detti provvedimenti, ovvero sia avvenuta spont

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