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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 16/03/2017
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[Premessa]IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l’art. 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 R, come introdotto dall’art. 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 R, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 R, con il quale si dispone che la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida approvate con decreto ministeriale 10 settembre 2010 nonché per l’installazione e l’esercizio di unità di microcogenerazione, come definite dall’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 R, viene effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.; Visto l’art. 6, commi 2 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 R; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 R recante codice dei beni culturali e del paesaggio e in particolare l’art. 149, lettera a), ai sensi del quale l’autorizzazione paesaggistica non è prescritta per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R, recante norme in materia ambientale, e, in particolare, l’art. 272 che individua le tipologie di impianti non sottoposte ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera; Visto l’art. |
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Art. 1. - Finalità |
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Art. 2. - Campo di applicazione1. Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i modelli unici sono utilizzati per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento ovvero degli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, e |
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Art. 3. - Modalità di trasmissione e lavorazione delle richieste inviate con modello unico elettronico1. Il soggetto richiedente compila il modello unico previsto per la tipologia di fonte utilizzata e lo trasmette al gestore di rete competente solo per via informatica. 2. Nella compilazione del modello unico prescelto, il soggetto richiedente, prima di iniziare i lavori, fornisce i dati e i documenti indicati nella parte I, e, alla fine dei lavori, quelli indicati nella parte II dell’allegato di riferimento. 3. In fase di presentazione della parte I e per le finalità di cui al comma 5, il soggetto richiedente, prende visione e accetta le modalità e le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici. 4. Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della parte I del modello unico, verifica che: i) la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), dandone comunicazione al soggetto richiedente; |
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Art. 4. - Compiti dei soggetti interessati1. In attuazione dell’art. 3, i gestori di rete, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, implementano gli applicativi informatici sviluppati ai sensi del decreto ministeriale 19 maggio 2015 adeguandoli al presente decreto, anche per consentire l’interoperabilità con gli altri soggetti interessati. 2. Fatto salvo il comma 1, il GSE, Terna, le Regioni e i Comuni possono stipulare accordi con i gestori di rete per stabilire protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti nel modello unico. A tal fine, le Regioni che hanno attivato siti web di interfaccia per la presentazione delle domande di autorizzazione pos |
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Allegato 1 - Modello unico per l’installazione e l’esercizio di unità di microcogenerazione ad alto rendimentoParte di provvedimento in formato grafico |
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