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L.R. Marche 27/12/2006, n. 22

Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 16 dicembre 2005, n. 36: "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative".
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 13/12/2023, n. 24
- L.R. 15/07/2021, n. 16
- L.R. 27/12/2018, n. 49
- L.R. 14/05/2007, n. 5
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Art. 1 - (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 36/2005)

1. Dopo il Titolo III della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è inserito il seguente:

"TITOLO III-bis - Assegnazione e gestione degli alloggi di ERP sovvenzionata

Capo I - Principi generali

Art. 20-bis - (Enti gestori e partecipazione alla gestione)

1. Gli enti proprietari del patrimonio di ERP sovvenzionata si avvalgono per la sua gestione degli ERAP territorialmente competenti previa stipula di apposita convenzione.

2. La Giunta regionale definisce entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli elementi essenziali della convenzione di cui al comma 1.

3. I Comuni e gli ERAP promuovono il coinvolgimento degli assegnatari nella gestione del patrimonio di alloggi di ERP nelle forme e secondo le modalità stabilite dagli enti medesimi in accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative degli utenti.

4. I Comuni e gli ERAP assicurano l'esercizio dei diritti sindacali dell'utenza e garantiscono il diritto dell'informazione, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari e nell'ambito della carta dei servizi a garanzia dei diritti dell'utenza.

 

Art. 20-ter - (Diversa destinazione degli alloggi)

1. Gli enti proprietari possono destinare gli alloggi ad un utilizzo diverso da quello previsto dal presente titolo, garantendone la contemporanea sostituzione con un patrimonio che garantisce una equivalente offerta abitativa complessiva, nei seguenti casi:

a) qualora gli alloggi abbiano caratteristiche che non si prestano alle finalità sociali proprie dell'ERP sovvenzionata;

b) qualora gli alloggi abbiano caratteristiche per le quali non sussiste fabbisogno nell'ambito territoriale di competenza;

c) qualora gli alloggi siano situati all'interno di strutture adibite o da destinare a pubblici servizi o contigui e funzionalmente connessi ad esse.

2. In alternativa alla sostituzione di cui al comma 1, l'ente proprietario può proporre alla Regione la restituzione dei fondi statali o regionali, rivalutati ai sensi di legge, utilizzati per il recupero, l'acquisto o la costruzione degli alloggi.

3. Gli alloggi realizzati per le forze armate e per le forze dell'ordine sono assoggettati a quanto previsto dalla presente legge, fatte salve le modalità e i criteri di assegnazione degli alloggi, previsti dalle relative leggi statali di finanziamento.

 

Capo II - Assegnazione e disciplina del rapporto contrattuale

Art. 20-quater - (Requisiti per l'accesso e per la permanenza)

1. Per conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di carta di soggiorno o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;

b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l'assegnazione, salvo diversa disposizione del Comune medesimo;

c) non essere titolari della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal d.lgs. 109/1998, non superiore al limite determinato dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. Tale limite è aggiornato, entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente;

e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

2. I requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

3. La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite di reddito di cui alla lettera d) del comma 1, fino ad un massimo pari al doppio di tale importo e nella fattispecie di cui al comma 4 dell'articolo 20-septies.

 

Art. 20-quinquies - (Disciplina delle assegnazioni e durata del contratto di locazione)

1. Il Comune assegna gli alloggi su istanza degli interessati, utilizzando uno dei seguenti procedimenti:

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Art. 2 - (Disposizioni finali e transitorie)

1. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale dell'atto di cui all'articolo 20-quater, comma 1, lettera d), continua a trovare applicazione la disciplina previgente.

2. Fino all'approvazione da parte del Comune dell'atto contenente le modalità di assegnazione degli alloggi di cui al comma 2 dell'articolo 20-quinquies della l.r. 36/2005, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.

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Art. 3 - (Modifiche ed abrogazioni)

1. La l.r. 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di Amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione) è abrogata.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:

"c) per nucleo familiare quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli bandi. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.".

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

"2. Per abitazione adeguata alle

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Allegato A - PUNTEGGI

In ogni caso alle domande di assegnazione vengono attribuiti i seguenti punteggi in relazione alle condizioni, oggettive e soggettive, del nucleo familiare richiedente.

 

a) condizioni soggettive:

1) reddito (da 2 a 5 punti). Il punteggio viene graduato dai Comuni in relazione agli importi percepiti e al numero dei componenti del nucleo familiare richiedente; il suddetto punteggio è aumentato sino ad un massimo del 50 per cento per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 431/1998;

2) numero dei componenti del nucleo familiare (da 1 a 3 punti);

3) presenza di persone anziane (con età superiore a 65 anni) nel nucleo familiare richiedente (da 1 a 3 punti);

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