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L.R. Sardegna 20/09/2006, n. 14

Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura.
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Titolo I - Norme generali

 

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Art. 1 - Finalità e oggetto

1. La Regione autonoma della Sardegna persegue la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna quale fattore di crescita civile, sociale, economica e significativa componente della civiltà e dell’identità del popolo sardo, nonché della sua specialità nel contesto delle culture regionali del Mediterraneo ed europee.

2. La Regione, per le finalit�

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Art. 2 - Principi generali

1. Gli interventi della Regione si ispirano ai principi di:

a) cooperazione, coord

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Art. 3 - Rapporti con lo Stato, gli enti locali, l’università,le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati

1. Per le finalità della presente legge la Regione opera congiuntamente con gli enti locali, promuove ogni intesa con lo Stato, con soggetti pubblici e privati, secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, nonché forme di consultazione, informazione e coordinamento con le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura.

2. La Regione elabora, definisce e promuove atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato che possano accrescere il livello di integrazione nell’esercizio delle funzioni relative ai beni, agli istituti e ai luoghi della cultura, particolarmente ai seguenti fini:

a) conferimento di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale al sistema regionale e locale, ai sensi degli

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Titolo II - Funzioni e programmazione

 

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Art. 4 - Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali ad essa attribuite dalla Costituzione, dalle intese ai sensi del comma 3 dell’articolo 118 della Costituzione, dall’articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dallo Statuto speciale per la Sardegna e successive norme di attuazione, dal decreto legislativo n. 42 del 2004 e le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione generale e valutazione in materia di beni, istituti e luoghi della cultura degli enti locali o ad essi affidati; in particolare:

a) predispone il Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, di cui all’articolo 7;

b) promuove, d’intesa e in concorso con gli organi statali competenti, con gli enti locali e con i titolari di istituti e di luoghi della cultura, nonché con altri soggetti pubblici e privati, il censimento, l’inventariazione e la catalogazione dei beni culturali e lo sviluppo delle relative banche dati regionali, favorendo l’interoperabilità tra i diversi sistemi informatizzati;

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Art. 5 - Funzioni e compiti delle unioni di comuni

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1. Alle unioni dei comuni è affidata la gestione associata dei beni culturali e degli istituti e dei luoghi d

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Art. 6 - Funzioni e compiti dei comuni

1. I comuni sono i primi custodi dei valori della cultura e dell’identità locale e operano per la conservazione del patrimonio di memorie e tradizioni della comunità regionale e delle singole comunità della Sardegna.

2. I comuni concorrono alla valorizzazione e assicurano la fruizione dei beni culturali della Sardegna ed esercitano le funzioni indicate al comma 2 dell’

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Art. 7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura

1. La Regione, in coerenza con le finalità e i principi della presente legge e con gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo, elabora il Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, di seguito denominato Piano regionale, sulla base delle proposte e dei programmi degli enti locali. In sede di prima applicazione le proposte degli enti locali, elaborate dalle province d’intesa con i comuni singoli o associati, sono trasmesse alla Regione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge; successivamente le proposte sono inserite nei programmi annuali provinciali di cui all’articolo 8.

2. Il Piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente, previo il parere obbligatorio e non vincolante della competente Commissione consiliare e nonché previa intesa in sede di Conferenza perm

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Art. 8 - Piani provinciali

N9

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Titolo III - Istituti e luoghi della cultura
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Capo I - Sistema museale della Sardegna
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Art. 9 - Musei

1. Il museo è un’istituzione permanente aperta al pubblico, che, in armonia con i principi sanciti dall’articolo 9 della Costituzione, acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali, salvaguardando e portando a conoscenza dei cittadini testimonianze di cultura materiali e immateriali, a fini di studio, di educazione e di diletto.

2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai musei di ente locale o di interesse locale le raccol

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Art. 10 - Parchi archeologici

1. Il parco archeologico è un ambito territoriale caratterizzato dalla presenza di importanti testimonianze archeologiche, insieme a valori storici, paesaggistici o ambientali, organizzato e gestito per assicurarne la fruizione e la valorizzazione a fini scientifici e culturali. Sono equiparati ai parchi archeologici i complessi monumentali e, in particolare, santuari, chiese campestri, luoghi di culto, torri e sistemi di difesa costiera, edificati anche in epoche diverse e che, con il tempo, hanno acquisito per la Sardegna, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica ed etnoantropologica.

2. I parchi archeologici hanno lo scopo di salvaguardare, conservare, gestire e difendere il patrimonio archeologico, architettonico, ambientale e paesaggistico regionale ed hanno il compito di:

a) perseguire la conservazione e la salvaguardia degli interessi storico-archeologici e paesaggistico-ambientali;

b) promuovere e realizzare i

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Art. 11 - Ecomusei

1. L’ecomuseo è un’istituzione culturale volta a rappresentare, valorizzare e comunicare al pubblico i caratteri, il paesaggio, la memoria e l’identità di un territorio e della popolazione che vi è storicamente insediata, anche al fine di orientarne lo sviluppo futuro in una logica di sostenibilità, responsabilità e partecipazione dei soggetti pubblici e privati e della comunità locale in senso lato.

2. Gli ecomusei hanno il compito di:

a) documentare e conservare la memoria storica del territorio nelle sue manifestazioni materiali ed immateriali, attraverso la salvaguardia e la ricostruzione di edifici e ambienti secondo i criteri dell’edilizia tradizionale e nel rispetto di un corretto rapporto tra consumo e rinnovamento delle risorse, nonché attraverso il re

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Art. 12 - Sistemi museali

1. La Regione promuove il Sistema museale della Sardegna quale organizzazione di rete rivolta a favorire sul territorio regionale la fruizione dei beni culturali e la qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione ai fini della conoscenza del patrimonio culturale da parte dei residenti e della promozione del turismo culturale.

2. Il Sistema museale della Sardegna adotta la cooperazione come base dello sviluppo programmato dei servizi e delle attività e si articola su base territoriale. Aderiscono al Sistema museale della Sardegna, purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all’articolo 7, i musei regionali, ossia quelli promossi dalla Regione con la partecipazione di enti pubblici o privati e di istituzioni scientifiche e di ricerca, i musei di ente locale, i parchi archeologici, gli ecomusei e i siste

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Art. 13 - Rete museale dell’emigrazione

1. La rete museale dell’emigrazione ha lo scopo di conservare, documentare e diffondere la conoscenza della cultura e dei valori identitari degli emigrati sardi, di rafforza

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Art. 14 - Osservatorio regionale dei musei

1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge è istituito l’Osservatorio regionale dei musei, organismo tecnico scientifico con funzione consultiva e propositiva nei confronti della Giunta regionale riguardo alla stesura del Piano regionale di cui all’articolo 7 e alla sua attuazione, nonché alla qualità culturale e scientifica del Sistema museale della Sardegna e all’istituzione di nuovi musei, parchi archeologici ed ecomusei.

2. L’Osservatorio è istituito con decreto dell’Assessore regionale competente ed è composto da:

a) tre direttori di musei regionali e di ente locale, eletti collegialmen

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Capo II - Sistema bibliotecario della Sardegna
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Art. 15 - Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali

1. La biblioteca è una struttura informativa permanente, aperta al pubblico, che fornisce accesso alla conoscenza e all’informazione, accresce le proprie raccolte, le organizza e ne promuove lo sviluppo in funzione delle esigenze dei propri utenti e della crescita culturale e sociale della comunità di riferimento in una prospettiva multiculturale.

2. L’archivio storico è una struttura permanente preposta alla raccolta e alla conservazione della documentazione originale di interesse storico della comunità locale; a tal fine provvede alla sua adeguata valorizzazione e conservazione, all’ordinamento e all’inventariazione, ne promuove l’utilizzazione scientifica e l’uso pubblico nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla legislazione vigente.

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Art. 16 - Sistemi bibliotecari

1. La Regione promuove il Sistema bibliotecario della Sardegna quale organizzazione di rete rivolta a favorire il conseguimento sul territorio regionale, a costi ottimali, degli obiettivi di acquisizione, conservazione e diffusione del patrimonio librario e documentario e la qualità dei servizi al pubblico.

2. Il Sistema bibliotecario della Sardegna si ispira ai principi espressi nel manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche, adotta la cooperazione territoriale come base dello sviluppo programmato dei servizi e si articola su base territoriale. Aderiscono al Sistema bibliotecario della Sardegna, purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all’articolo 7, le biblioteche regionali, le biblioteche di aziende o enti regionali, le biblioteche di ente e di interesse locale, i sistemi bibliotecari territoriali. Vi possono aderire, previe le opportune intese e purché provviste degli standard minimi di qualità dei servizi e de

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Art. 17 - Osservatorio regionale delle biblioteche

1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge è istituito l’Osservatorio regionale delle biblioteche, organismo tecnico scientifico con funzione consultiva e propositiva nei confronti della Giunta regionale riguardo alla stesura del Piano regionale di cui all’articolo 7, alla sua attuazione e alla qualità culturale e scientifica del Sistema bibliotecario della Sardegna e alla istituzione di nuove biblioteche e archivi storici.

2. L’Osservatorio è istituito con decreto dell’Assessore regionale competente ed è composto da:

a) due direttori di biblioteche di ente locale e un responsabile di sistemi

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Capo III - Sistema informativo
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Art. 18 - Sistema informativo del patrimonio culturale

1. La Regione, per l’espletamento delle funzioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4, organizza, gestisce e aggiorna un sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna, con la finalità di rilevare i dati utili alla conoscenza dei beni culturali e del paesaggio e del loro stato di conservazione, di raccogliere e valorizzare il patrimonio di conoscenze già esistenti sul ter

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Art. 19 - Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura

1. Con provvedimento della Giunta regionale e successivo decreto dell’Assessore regionale competente è istituito l’Albo regiona

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Capo IV - Enti e istituzioni culturali
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Art. 20 - Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni

1. La Regione, anche in concorso con enti pubblici territoriali, interviene con contributi annuali a sostegno delle attività e del funzionamento di enti e istituzioni culturali e scientifiche di particolare importanza presenti in ambito regionale. Ai fini dell’ottenimento del contributo regionale gli enti e le istituzioni culturali devono:

a) essere stati istituiti con legge della Regione e svolgere i compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso di personalità giuridica;

b) essere costituiti e svolgere un’attività continuativa da almeno cinque ann

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Titolo IV - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

 

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Art. 21 - Finanziamenti regionali

1. La Regione persegue le finalità della presente legge attraverso interventi finanziari annuali per:

a) la gestione e l’incremento del Catalogo regionale dei beni archeologici, artistici, storici ed etnoantropologici, nonché la gestione e l’aggiornamento del sistema informativo e la promozione del patrimonio culturale della Sardegna;

b) il funzionamento dei musei regionali, dell’Istituto superiore regionale etnografico di cui all’articolo 16 della legge regionale 5 luglio 1972, n. 26, e della Fondazione Costantino Nivola di cui all’articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1990, n. 35;

c) il restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico;

d) la promozione della ricerca archeologica e paleontologica nel territorio della Sardegna;

e) l’acquisizione di beni culturali anche in via di prelazione;

f) l’acquisizione di opere d’arte contemporanea da destinare ai musei regionali e di ente locale; l’organizzaz

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Art. 22 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati in euro 28.297.000 per l’anno 2006, in euro 29.996.000 per l’anno 2007 e in euro 29.036.000 per l’anno 2008 e successivi, si fa fronte come segue:

a) quanto a euro 28.297.000 per l’anno 2006, a euro 24.996.000 per l’anno 2007 e a euro 24.036.000 per l’anno 2008 e successivi, con le risorse già destinate agli interventi previsti dalle leggi regionali di cui si dispone l’abrogazione con l’articolo 23, iscritte in conto delle UPB S11.025, S11.027, S11.033, S11.034, S11.042 e S11.052;

b) quanto a euro 5.000.000 per gli anni 2007 e successivi, con la variazione di cui al comma 2.

2. Nel bilancio della R

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Art. 23 - Abrogazioni

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi regionali:

a) legge regionale 24 novembre 1950, n. 64 (Erogazione di contributi per la costituzione, il riordinamento e l’incremento delle biblioteche dipendenti da enti locali);

b) gli articoli 1, 2, 3, 4, commi 1 e 2, 7 e 8 della legge regionali 7 febbraio 1958, n. 1 (Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti); N1

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Art. 24 - Norma transitoria

1. Il completamento dei procedimenti amministrativi in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge è effettuato

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Art. 25 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

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