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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Ass.R. Sicilia 09/03/2006, n. 7
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[Premessa]L'1 maggio 2004 è entrato in vigore il Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, R in esecuzione della delega contenuta nell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. La prima attuazione della riforma ha suggerito al Governo di apportare alcune modifiche al testo normativo, di prossima emanazione, per meglio chiarire la portata di alcune disposizioni allo scopo di agevolarne l'attuazione. Esse peraltro non alterano l'impianto e la funzione complessiva del Codice, nato dall'esigenza |
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1) Parte prima - Disposizioni generaliAi sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che ha delegato l'Esecutivo ad adottare il Codice e le sue successive integrazioni, tra i principi fondamentali della riforma rilevano lo snellimento e abbreviazione dei procedimenti e, fermi restando gli attuali strumenti di tutela, evitare ulteriori restrizioni alla proprietà privata. Dal che originano le significative innovazioni che il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha apportat |
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2.1) PARTE SECONDA, TITOLO PRIMO - I BENI CULTURALI: LA TUTELAIl Codice reca una decisa estensione oggettiva e soggettiva del campo della tutela dei beni culturali: e ciò anche se la legge si muove nel solco della tradizione, sia nella parte in cui conferma la necessità che i beni sottoposti a tutela abbiano comunque natura giuridica reale, sia laddove prevede l'esistenza di un certo grado di interesse culturale per sottoporre a salvaguardia i singoli beni, sia, infine, quando dispone una diversa configurazione del regime di tutela a seconda che il titolare del bene di interesse pubblico sia pubblico ovvero privato. A questo riguardo, vengono introdotte norme di particolare rigore a salvaguardia del patrimonio culturale degli enti pubblici, territoriali e no, e delle persone giuridiche private non aventi fini di lucro (e cioè, associazioni riconosciute e fondazioni). Le disposizioni contenute negli articoli 10 e 12 del Codice rendono giustizia, infatti, del clima di incertezza creato dalle pronunzie giurisprudenziali che, in ragione dell'indeterminatezza delle norme precedenti, di vetusta concezione, avevano finito per escludere che il patrimonio degli enti pubblici e delle persone giuridiche pubbliche fosse sottoposto a "presunzione ex lege di culturalità", con la conseguenza che tutti questi beni, per essere protetti, dovevano essere oggetto di una notifica puntuale, per quanto non necessariamente esaustiva, del loro concreto interesse culturale. Detti effetti negativi, come detto, sono destinati a venir meno stante che il Codice ha stabilito che tutte le cose immobili e mobili che appartengono agli enti summenzionati sono beni culturali sino a quando non sia stata posta in essere un'apposita verifica (art. 12) che escluda l'interesse culturale di questi beni e che deve essere condotta nel rispetto degli indirizzi di carattere generale dettati dal Ministero, di concerto con l'Agenzia per il demanio, giusta decreto 25 gennaio 2005, contenente i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale degli immobili appartenenti alle persone giuridiche private senza scopo di lucro, e decreto 6 febbraio 2004, modificato con decreto 28 febbraio 2005, riguardanti entrambi la verifica dei beni immobili appartenenti ad enti pubblici. La situazione non cambia, si badi, quando l'ente o la persona giuridica muta natura giuridica, con la conseguenza che, in caso di "privatizzazione" di un ente pubblico il regime di salvaguardia del suo patrimonio culturale non subisce diminuzioni, a differenza di quanto succedeva prima dell'entrata in vigore del Codice (art. 13). Gli effetti sono apparentemente analoghi a quelli del vecchio regime degli elenchi di cui alla legge del 1939, ma del tutto diverso è lo spirito sotteso alla disposizione in esame, se è vero, come è vero, che il Ministro dei beni e delle attività culturali ha già adottato a febbraio del 2005 i primi indirizzi per effettuare le verifiche: è stata attivata presso il Ministero una banca dati informatizzata, costruita insieme all'Agenzia del demanio, alla quale affluiranno i dati degli enti interessati. |
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2.2) I BENI CULTURALI: VIGILANZA E ISPEZIONENella Regione siciliana, la vigilanza di tutto il patrimonio culturale è esercitata dalle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali (art. 13, legge regionale n. 80/77), organi periferici dell'Assessorato (art. 11, legge regionale n. 80/77). La vigilanza di beni culturali si espleta mediante le misure di protezione e di conservazione. Fanno parte delle misure di protezione specifici divieti e i poteri, attribuiti ai soprintendenti, di ispezione e di autorizzazione, nonché di adottare misure cautelari e preventive. I divieti riguardano gli stessi interventi che erano inibiti in passato e che continuano a essere vietati, quali la distruzione o il danneggiamento di beni culturali, il loro utilizzo secondo modalità che mettano in pericolo la loro conservazione ovvero che siano incompatibili con il loro carattere storico o artistico. È inoltre vietato lo smembramento degli archivi (art. 20). Il potere di ispezione dei beni culturali, ai sensi del nuovo Codice, è di portata generale e si attesta ai soprintendenti competenti. Nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza, le ispezioni sono sottoposte, in via ordinaria, all'obbligo di preavviso di almeno 5 giorni (art. 19). Gli interventi soggetti ad autorizzazione da parte dei soprintendenti sono aumentati e sono stati meglio definiti (art. 21 e succ.). In aggiunta alle opere e agli interventi previsti dall'abrogato decreto legislativo n. 490/99, sono così sottoposti ad autorizzazione (la quale, al di fuori delle situazioni d'urgenza di cui all'art. 27, è sempre necessariamente preventiva): - la ricostituzione di un bene culturale; - lo smembramento non solo delle collezioni, ma anche delle "raccolte" e delle "serie" di beni culturali; - l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione di immobili sottoposti a tutela. Questo utilizzo non può eccedere la durata dei lavori e a tal fine, alla richiesta di nulla osta, da presentare alla competente soprintendenza, deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi (art. 49, u.c.). Sono state apportate alcune modifiche e precisazioni alle disposizioni in tema di procedimento autorizzativo, e precisamente: - lo spostamento di un bene culturale privato da una dimora a un'altra del detentore è sempre so |
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