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Deliberaz. G.R. Puglia 22/11/2011, n. 2581

Indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive".
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[Premessa]

L’Assessore Regionale alla Qualità del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue.

Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, R recante “Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell’art.38 comma 3 del dl 25 giugno 2008 n.112 convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008 n.133”, ha introdotto una nuova disciplina relativa al SUAP, abrogando le previgenti disposizioni previste dal D.P.R. n. 447/1998.

La nuova disciplina persegue un’ulteriore semplificazione procedimentale, confermando il modulo dello “sportello” quale luogo di incontro fra amministrazione pubblica e imprese e rafforzando la “unicità” della struttura organizzativa e del procedimento cui queste ultime devono rivolgersi, e introducendo tra l’altro la modalità telematica di gestione del procedimento, ricevimento e trasmissione degli atti, al fine di perseguire un ulteriore snellimento dell’azione amministrativa.

Come già rilevato in sede di linee guida riferite al d.P.R. n. 447/1998 (deliberazione di G.R. n. 2000/2007), le procedure in oggetto, se correttamente applicate, possono dare un significativo contributo alla riduzione dei costi amministrativi che gravano sulle imprese, soprattutto piccole e medie, derivanti dal carattere intricato delle procedure amministrative e dalla conseguente lungaggine dei tempi autorizzativi. In continuità con la previgente disciplina, pertanto, del nuovo assetto normativo vengono confermati i principi informatori:

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Indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”


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Premessa - L’ambito di applicazione

In ordine alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 160/2010, vanno effettuate alcune precisazioni preliminari, concernenti la categoria di “beni e servizi” ricadenti nell’ambito di applicazione del nuovo Regolamento e gli interventi consentiti.

Per quanto riguarda l’individuazione di beni e servizi, l’art. 1, comma 1, specifica che sono da includere tra le attività produttive “le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni” (lett. i).

Tale previsione si pone in continuità con le disposizioni del previgente d.P.R. n. 447/1998, modificate dal successivo d.P.R. n. 440/2000, e conferma il carattere esemplificativo e non tassativo dell’elenco di attività enunciato dalla norma.

Ne discende che il procedimento unificato trova applicazione tutte le volte che sia necessario ottenere dalla pubblica amministrazione un provvedimento di autorizzazione con riferimento ad un impianto idoneo a realizzare un’attività avente rilevanza economica.

Il comma 4 dell’art. 2 del d.P.R. n. 160/2010 riporta le esclusioni dall’ambito di applicazione del regolamento:

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Richiesta di insediamento di attività produttiva in contrasto con lo strumento urbanistico (art. 8 D.P.R. n. 160/2010)
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1. Aspetti generali

A far data dal 30 settembre 2011 entra in vigore l’art. 8 del d.P.R. n.160/2010, che disciplina i rapporti tra individuazione di aree da destinare agli insediamenti produttivi e strumenti urbanistici.

In mancanza di specifica disciplina regionale in materia, la procedura prevista dall’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 160/2010 trova in Puglia integrale applicazione.

L’art. 8 prevede che nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica.

Si ricorda che in base all’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 160/2010 la procedura di variante prevista dal citato articolo non si applica

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2. La problematica dell’ammissibilità dei progetti alla procedura di variante

Il dettato dell’art. 8 comma 1 prevede dunque che, alle condizioni sopra illustrate, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi.

Con la doverosa premessa che i presenti indirizzi, in quanto contenuti in una fonte di rango subprimario, non intendono porsi quali direttive vincolanti nei confronti degli Enti titolari delle funzioni di Sportello unico, si ritiene comunque opportuno suggerire alle suddette Amministrazioni di adottare, mediante lo strumento regolamentare o in altro modo, un criterio idoneo a supportare il responsabile del procedimento rispetto a una discrezionalità che, nella fattispecie, appare in limine tra la gestione amministrativa e l’indirizzo politico.

Dato che la pianificazione urbanistica ha il suo fondamento nel perseguimento degli interessi generali della collettività, l’istruttoria finalizzata all’avviamento del procedimento ex art.8 DPR 160/2010 dovrebbe anche argomentare in merito alla convergenza tra l’interesse dell’impresa e gli altri interessi pubblici coinvolti, tra cui l’interesse pubblico sia ad un corretto utilizzo del suolo sia allo sviluppo dell’imprenditorialità, quale fattore di sviluppo dell’intera

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3. Il requisito della “insufficienza” delle aree

È opportuno anche precisare il significato dell’espressione aree “insufficienti rispetto al progetto presentato” contenuta nel comma 1 dell’art. 8 del regolamento.

Con l’espressione anzidetta, il regolamento statale intende ancora riferirsi, in continuità col previgente d.P.R. n. 447/98, al caso in cui non sia possibile per un’impresa insediarsi in un determinato comune perché mancano del tutto aree a destinazione produttiva, o perché queste non consentono quel determinato tipo di insediamento a causa della insufficiente dimensione, o comunque per la presenza di parametri, limitazioni, indici che producono un effetto impeditivo di carattere equivalente.

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4. Documentazione da predisporre

La conferenza di servizi è indetta dal responsabile del procedimento mediante l’invio dell’atto di convocazione, con i relativi allegati, a tutte le amministrazioni competenti in ordine all’approvazione del progetto di impianto produttivo e alla formazione della variante.

Gli atti essenziali da allegare all’atto di convocazione della conferenza di servizi, salvo quelli ulteriori previsti dalle amministrazioni comunali interessate, sono i seguenti:

1) attestazione, da parte del Comune circa la sussistenza dei seguenti pre requisiti:

1.1) situazione di carenza e insufficienza delle aree produttive;

1.2) rispetto delle prescrizioni di atti sovracomunali;

1.3) valutazioni di carattere urbanistico e degli eventuali motivi di opportunità economici e sociali che inducono ad avviare la procedura di variante;

2) elaborati grafici esplicativi dei contenuti della variante allo strumento urbanistico. In particolare:

2.1) stralcio dello strumento urbanistico generale vigente e/o a

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5. Pronuncia sui progetti preliminari.

L’art. 8, comma 2, dPR 160/2010 prevede che gli interessati possano chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi en

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6. La fase istruttoria comunale

In coerenza con il dettato normativo, il controllo dei contenuti sostanziali e formali, nonché dell’ammissibilità sotto il profilo urbanistico della proposta viene vagliata dal Responsabile dello Sportello unico per le attività produttive, che deve avvalersi in proposito della propria struttura e delle strutt

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7. La conferenza di servizi

La conferenza di servizi è disciplinata dagli artt. 14 e seguenti della l. 7 agosto 1990, n. 241.

Rispetto alla disciplina prevista dalla legge n. 241/1990, l’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 prevede un ulteriore adempimento procedimentale, ossia che il responsabile del SUAP convochi la conferenza di servizi “in seduta pubblica”.

Ai sensi dell’art. 14 comma 5 bis della legge n. 241/1990 la conferenza di servizi, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici e telematici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.

Inoltre va precisato che, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge (es. nei casi in cui sia necessario acquisire la valutazione di impatto ambientale del progetto di impianto produttivo, la conferenza si esprime solo dopo aver acquisito la valutazione medesima), ogni altro nulla osta, intesa, concerto e atto di assenso comunque denominato, relativi al progetto dell’impianto produttivo ovvero alla variante urbanistica, sono espressi in seno alla conferenza di servizi.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art.14 ter comma 7 legge n.241/90, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. Tale modalità di acquisizione vale anche per le amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA,

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8. La fase di approvazione della variante

La procedura da adottare per la variante urbanistica prevista dall’art.8 d.P.R. n.160/2010, come accennato, prevede solo l’invio del verbale di conclusione positiva della conferenza di servizi al Consiglio comunale che si pronuncia nella prima seduta utile, senza indicare alcuna modalità per la partecipazione al procedimento da parte della comunità locale interessata.

In proposito si ritiene di poter individuare il seguente modulo procedimentale prendendo a parametro di riferimento quanto indicato dalla legge urbanistica fondamentale n.1150/1942. R

Il verbale della conferenza di servizi, costituente la proposta adozione della variante urbanistica, viene depositato presso la Segreteria Comunale con contestuale affissione all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni.

Nel termine di ulteriori e continuativi trenta giorni è possibile presentare osservazioni e/o opposizioni con manifesti affissi contestualmente al deposito del verbale presso la Segreteria Comunale.

L’atto con cui il Consiglio comunale si pronuncia definitivamen

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9. Specificazioni in rapporto alla legislazione regionale e statale

Lo spirito del d.P.R. 7 settembre 2010 n.160 è chiaramente nel senso della comparazione ed equa ponderazione di due fondamentali principi, quello dello sviluppo socio economico da un lato e quello della programmazione e della pianificazione comunale e sovracomunale dall’altro. In particolare si devono tenere in debito conto le limitazioni in termini di dimensionamento del comparto produttivo interessato imposte dalla l.r. 31 maggio 1980, n. 56 e i successivi criteri di formazion

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10. Specificazioni particolari

Sono necessarie alcune specificazioni relative a casi particolari che potrebbero presentarsi, al fine di definire una omogeneità di orientamento nelle scelte da effettuare a cura dei proponenti e nelle conseguenti determinazioni da adottare a cura del Responsabile dello Sportello unico per le Attività Produttive.

Un primo tema di particolare interesse riguarda la richiesta di interventi in aree tipizzate, nello strumento urbanistico vigente, come aree a servizi: premesso che la richiesta riguarda un mutamento di destinazione, evidentemente risulta necessario verificare se, ai sensi della vigente legislazione, il vincolo di destinazione risulta vigente o scaduto (trascorsi cinque anni dalla data di approvazione dello strumento urbanistico generale). Nel caso in cui il vincolo di destinazione urbanistica a servizi sia efficace (vigente), la proponibilità della variante è subordinata alla preventiva verifica del dimensionamento dello strumento urbanistico generale (a cura dell’U.T.C.) rispetto agli standards previsti per legge. Nell’ipotes

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11. Individuazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi

L’art. 2 del previgente d.P.R. n. 447/1998 disciplinava l’individuazione delle aree da destinare all’insediamento con ricorso alla variante secondo la normativa regionale vigente, nel rispetto della pianificazione regionale esistente, d’intesa con le amministrazioni eventualmente interessate.

La Regione Puglia, con l’art. 36 della l.r. 19 luglio 2006, n. 22, recante “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006”, ha quindi previsto una procedura semplificata e caratterizzata da tempi certi di approvazione per le varianti finalizzate all’individuazione delle aree da destinare all’insediamento degli impianti produttivi nel caso in cui lo strumento urbanistico generale ne risulti carente, prefiggendosi l’obiettivo di consentire ai Comuni di dotarsi di aree per insediamenti produttivi evitando, in tal modo, il ricorso a varianti puntuali da parte del SUAP, che inevitabilmente introducono negli strumenti urbanistici generali previsioni spesso non coe

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11.1 LA PROCEDURA REGIONALE SEMPLIFICATA (ART. 36 L.R. N. 22/2006)

Il citato art. 36 della l.r. 19 luglio 2006, n. 22 assoggetta la procedura di approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti, finalizzate alla previsione di nuove aree produttive, all’iter previsto dai commi da 4 a 14 dell’art. 11 della l.r. n. 20/2001.

Si riassumono pertanto le fasi essenziali della procedura disposta da tale ultima normativa:

- la Giunta comunale propone al Consiglio comunale l’adozione della variante di cui sopra. Il Consiglio comunale adotta la variante, e la stessa è depositata presso la segreteria comunale. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale e mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici.

- chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni all’approvanda variante, anche ai sensi dell’art. 9 della

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11.2 LE CONFERENZE DI “CO-PIANIFICAZIONE”

Tracciate le linee principali dell’iter di approvazione della variante “organica” secondo il combinato disposto dell’art. 11 della l.r. n. 20/2001 e dell’art. 36 della l.r. n. 22/2006, si sottolinea l’opportunità di attivare le c.d. “conferenze di co-pianificazione”, già brevemente illustrate nel punto n. 3 della richiamata d.G.R. 18 ottobre 2005, n. 1437.

Tali conferenze costituiscono, infatti, strumento di attuazione del metodo della co-pianificazione, attraverso il quale si esplica il principio di sussidiarietà, centrale nel nuovo approccio alla pianificazione territoriale.

Sul ruolo, sulle finalità e sulle modalità di funzionamento delle conferenze in questione, l’Amministrazione regionale ha già fornito indirizzi e linee guida con le Circolari n. 1/2008 (approvata con d.G.R. 26 febbraio 2008, n. 214) e n. 1/2011 (approvata con d.G.R. 31 gennaio 2011, n. 125), alle quali in questa sede si rinvia.

Si rammenta che trattasi di conferenze facoltative, che consentiranno di assumere reciproci impegni finalizzati soprattutto a conseguire una maggiore omogeneità di metodologie e un preliminare scambio di informazioni sui principi informatori e sulle scelte strategiche

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