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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Ass.R. Sicilia 31/01/2006, n. 593
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[Premessa]A seguito dell'Accordo di programma quadro "Carlo Alberto dalla Chiesa", stipulato in data 30 settembre 2003, tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e della finanza e la Regione siciliana e, in particolare, l'art. 4 del predetto accordo, la Regione ha sottoscritto in data 12 luglio 2005 apposito Protocollo di legalità con il Ministero dell'interno, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, le nove prefetture della Sicilia, l'INPS e INAIL. Con tale Protocollo di legalità, che viene pubblicato sul sotto indicato sito internet dell'Osservatorio dei lavori pubblici, unitamente alla presente circolare, la Regione siciliana ha assunto, tra l'altro, impegno ad emanare direttive per l'inserimento nei bandi di gara delle c.d. "clausole di autotutela" indicate nello stesso Protocollo, che consentono l'applicazione di procedure non ancora previste dalla normativa sui lavori pubblici e non in contrasto con la stessa. Come osservato n |
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Clausola di autotutela1) Per gli appalti di opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a E 250.000, nei bandi e/disciplinari di gara è inserita la seguente clausola: "La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. R Qualora il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto". 2) Nei bandi e/o disciplinari di gara di qualsiasi importo è inserita la seguente clausola: "oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3 |
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