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Dir.Ass.R. Sardegna 31/10/2011

Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive. Raccordo tra la l.r. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 e il D.P.R. n. 160/2010.
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[Premessa]



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Art. 1 - Finalità

Le presenti Direttive dispongono la disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive in Sardegna, operando un r

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Art. 2 - Definizioni

Ai fini delle presenti Direttive si intende per:

- “SUAP”: Sportello Unico per le Attività Produttive;

- “attività economiche produttive di beni e servizi”: tutte le attività che configurano la realizzazione di un bene materiale o di un servizio, comprese le attività commerciali, di somministrazione, le attività economiche svolte in forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico ricettive, l’edilizia e i servizi di cui all’art. 4 della Direttiva 2006/123/CE;

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Art. 3 - Ambito di applicazione e principi generali

La competenza del SUAP si estende a qualsiasi procedimento amministrativo che possa interessare l’attività economica e produttiva o i locali e/o gli impianti che siano finalizzati all’attività produttiva stessa.

Pertanto, le presenti Direttive si applicano:

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Art. 4 - Esclusioni

Sono escluse dal procedimento unico le seguenti procedure e gli atti ad esse propedeutici o direttamente collegati, in quanto regolate da leggi speciali che normano diversamente il procedimento, anche in ossequio al principio di cui all’art. 1 comma 2 della L. 241/1990: R

- in conformità all’art.2 comma 4 del DPR 160/2010, gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e ss. del D.Lgs 163/2006; R

- i servizi di interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedure ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico;

- i servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il

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Art. 5 - Il SUAP

Il SUAP competente per territorio è l’interlocutore unico dell’imprenditore.

I Comuni garantiscono nei propri bilanci adeguate risorse finanziarie per il reperimento del personale e delle attrezzature ritenuti necessari per lo svolgimento delle funzioni del SUAP.

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Art. 6 - Presentazione della pratica

Il procedimento unico ha inizio con la presentazione telematica della pratica SUAP tramite le seguenti modalità:

- in caso di pratica SUAP contestuale alla Comunicazione Unica e ricadente nell’ambito di applicazione della SCIA di cui all’art. 19 della L. 241/1990, la presentazione va effettuata contestualmente alla Comunicazione Unica tramite il sistema informativo messo a disposizione dal Registro Imprese - attualmente individuato in ComUn

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Art. 7 - Firma digitale e formati ammessi

Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elaborati tecnici devono essere firmati digitalmente a pena di irricevibilità dal soggetto tenuto alla sottoscrizione degli stessi; la firma digitale del soggetto interessato può essere sostituita da que

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Art. 8 - Procedimento presso il SUAP

Il SUAP entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della pratica SUAP correttamente compilata trasmette per via telematica la DUAAP e la documentazione allegata agli Enti Terzi.

La pratica SUAP è trasmessa agli Enti Terzi attraverso il software regionale. Gli Assessorati regionali e gli altri Enti e A

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Art. 9 - Procedimento in immediato avvio

In tutti i casi, diversi dagli interventi edilizi, in cui la realizzazione dell’intervento non ricada nell’ambito di applicazione del comma 24 della L.R. 3/2008, R l’imprenditore può avviare l’intervento sin dal momento della presentazione della pratica SUAP corretta, completa e congruente in tutte le sue parti presso il SUAP.

Per gli interventi edilizi non ricadenti nell’ambito di applicazione del comma 24 della L.R. 3/2008, il titolo abilitativo viene conseguito sin dalla data di presentazione della pratica SUAP nei seguenti casi:

- edilizia libera ex art. 10 L.R. 4/2009;

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Art. 10 - Procedimento in immediato avvio - Ricevuta rilasciata dal SUAP

All’atto della presentazione della DUAAP, il software regionale di gestione della pratica on line rilascia una ricevuta automatica che attesta la presentazione della pratica e la presa in carico da parte del sistema, previa verifica informatica automatica degli elementi minimi della stessa.

In caso di immediato avvio, da questo momento l’imprenditore può iniziare l’attività dichiarata o - in caso di intervento che secondo le vigenti norme settoriali è soggetto a concessione edilizia - decorrono i 20 giorni necessari per la costituzione del titolo edilizio.

Qualora la pratica venga inviata via PEC, la notifica di consegna della PEC equivale alla ricevuta automatica.

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Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

Nei casi previsti dall’art. 1 comma 24 della L.R. 3/2008, è sempre necessaria la convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 1, comma 25 della L.R. 3/2008, e degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 per quanto non disciplinato nello stesso.

All’atto della presentazione della DUAAP, il software regionale di gestione della pratica on line rilascia una ricevuta automatica che attesta la presentazione della pratica e la presa in carico della stessa da parte del sistema, ma non abilita l’imprenditore all’avvio dell’attività. Qualora la pratica venga inviata via PEC, la notifica di consegna della PEC equivale alla ricevuta automatica.

In caso di procedimento mediante Conferenza di Servizi non è obbligatorio il rilascio della ricevuta definitiva firmata digitalmente; è tuttavia fatto salvo qu

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Art. 12 - Richiesta di integrazioni

Sia in caso di immediato avvio che in caso di Conferenza di Servizi, entro 7 giorni dalla presentazione della DUAAP, il SUAP può richiedere direttamente all’interessato opportune integrazioni, a seguito di una più approfondita verifica d’ufficio sulla completezza della pratica. Ulteriori integrazioni possono essere richieste successivamente dagli Enti Terzi, sempre per il tramite del SUAP.

La richiesta di integrazioni documentali trova applicazione quando il SUAP e gli Enti Terzi, pur non rilevando dalla documentazione disponibile alcuna difformità ritengano necessario acquisire

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Art. 13 - Raccordo con le norme settoriali

Per i procedimenti rientranti nel campo di applicazione delle presenti Direttive, non trovano applicazione le disposizioni di natura procedurale contenute in Leggi, Regolamenti e Direttive comunque difformi rispetto alla disciplina del procedimento unico.

Sono fatti salvi gli effetti delle norme che prevedono iter e procedure che non possono essere gestiti con un procedimento di natura autocertificata, né che possono essere ricondotti ad una normale Conferenza di Servizi, ed in particolare:

- i provvedimenti di competenza del MIBAC e delle Soprintendenze; in tali casi la Conferenza di Servizi convocata dal SUAP ai sensi della L.R. 3/2008, si svolge secondo quanto previsto all’art. 14 ter della L. 241/1990. In particolare, nel caso di procedimento di autorizzazione paesistica di cui all’art. 146 del D.Lgs 42/2004, il SUAP entro 2 giorni dalla presentazione della pratica, ne verifica la regolarità formale e la completezza compresa la presenza dei documenti previsti dal DPCM 12.12.2005. Nel caso in cui detta verifica dia esito negativo, il SUAP dichiara l’istanza irricevibile dandone immediata comunicazione all’interessato; in caso contrario trasmette la pratica SUAP alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento unico, comprese la Soprintendenza e l’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Ricevuta la documentazione completa e ricevibile, l’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica elabora e trasmette al SUAP e alla Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa prevista dal comma 7 dell’articolo 146 entro 20 giorni dalla ricezione della pratica SUAP. Tale termine si intende interrotto qualora a seguito di una più approfondita analisi si ritenga necessario acquisire integrazioni documentali necessarie per la redazione di tale relazione; in tal caso l’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica comunica al SUAP la richiesta di integrazioni che determina l’interruzione dei termini. Ricevuta la relazione tecnico illustrativa, il SUAP procede alla convocazione della Conferenza di Servizi che si svolgerà

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Art. 14 - Dichiarazione di agibilità

Il certificato di agibilità per tutti gli immobili funzionali all’esercizio di attività produttive è sempre sostituito da una dichiarazione resa:

- al termine dei lavori di costruzione o modifica di immobili, dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 27, della L.R. 3/2008; la dichiarazione deve essere presentata di regola entro il termine di quindici giorni dall’ultimazione dei lavori; è ammessa la possibilità di provvedere anche successivamente, salva l’applicabilità delle sanzioni all’uopo previste dal DPR 380/2001;

- per i locali nei quali gli ultimi lavori di costruzione o modifica siano terminati da oltre un anno, ovvero in caso di impossibilità sopravvenuta del direttore dei lavori, la dichiarazione può essere resa anche dal proprietario, dall’esercente o da altro soggetto avente causa ai sensi dell’art. 1, comma 26, della L.R. 3/2008.

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Art. 15 - Collaudo

La procedura di collaudo di cui all’art. 1, comma 27, della L.R. 3/2008 ed all’art. 10, comma 1, lettera b) del DPR 160/2010 trova applicazione obbligatoriamente ogni qualvolta la normativa vigente subordina la messa in opera dell’impianto produttivo e l’esercizio dell’attività produttiva a collaudo e sostituisce le procedure all’uopo previste dalla norma settoriale, compresi i lavori di apposite commissioni previste da singole disposizioni normative e regolamentari.

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Art. 16 - Riunione tecnica

Ai sensi dell’art. 1, comma 22 della L.R. 3/2008 ed dell’art. 9 del DPR 160/2010, qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell’impianto, il SUAP, d’ufficio ovvero su richiesta dell’interessato, convoca una riunione, anche per via telematica, fra i sog

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Art. 17 - Verifiche e adempimenti conseguenti ai procedimenti in immediato avvio, agibilità e collaudo

Le Amministrazioni competenti devono eseguire le verifiche sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni rese dall’interessato e dai suoi tecnici di fiducia e, eventualmente, adottare i provvedimenti di cui all’art. 1, comma 28, della L.R. 3/2008.

Nel caso di accertata carenza di conformità rispetto alle norme di legge, gli uffici comunali e le Amministrazioni pubbliche cui compete la verifica delle dichiarazioni autocertificative sono tenuti a procedere autonomamente all’emissione dei provvedimenti interdittivi o prescrittivi che ritengono necessari in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, trasmettendo in via telematica al SUAP ogni atto inerente il procedimento stesso; il SUAP inoltra tali atti a tutti gli Enti Terzi coinvolti nel procedimento.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, l’Amministrazione competente:

- qualora sia possibile conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della DUAAP, emette un provvedimento prescrittivo affinché l’interessato provveda alle modifiche necessarie o ad acquisire i requisiti mancanti entro un termine issato dall’Amministrazione;

- qualora non sia possibile conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della DUAAP, ovvero sia decorso infruttuosamente il termine all’uopo issato, adotta motivati provvedimenti interdittivi, contenenti il divieto di prosecuzione dell’attività e l’ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

I provvedimenti prescrittivi e interdittivi per le

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Art. 18 - Progetti non conformi allo strumento urbanistico

Le disposizioni di cui all’art. 1 commi 16-32 della L.R. 3/2008 non si applicano ai progetti di

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Art. 19 - Pareri preliminari

E’ facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP agli uffici comunali e alle Ammini

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Art. 20 - Spese, diritti e oneri concessori

Il procedimento unico non esclude il pagamento delle spese e dei diritti dovuti dall’impresa al SUAP e agli Enti Terzi per la richiesta di autorizzazioni, nulla-osta o pareri comunque denominati, sostituiti dalla dichiarazione autocertificativa.

Gli oneri istruttori devono essere predeterminati, pubblici e tali da non vessare in manie

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Art. 21 - Ufficio regionale SUAP

Nelle more della costituzione dell’Ufficio regionale SUAP, di cui all’art.1, comma 18, della L.R. 3/2008, il Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale dell’Assessorato Industria svolge il ruolo di Coordinamento Regionale SUAP.

Il Coordinamento Regionale SUAP è competente:

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Art. 22 - Disposizioni finali e transitorie

Le pratiche presentate prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 160/2010 continuano a essere

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