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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Piemonte 04/10/2011, n. 12/R.
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- D.P.G.R. 15/05/2017, n. 8/R.
- D.P.G.R. 19/01/2018, n. 1/R.
- D.P.G.R. 29/03/2018, n. 3/R.
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE |
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Regolamento regionale recante: “Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)” |
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Titolo I - AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Art. 1. - (Ambito di applicazione)1. Il presente regolamento, previsto dall’articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), disciplina: a) l’individuazione degli alloggi che possono essere esclusi dall’ambito di applicazione della l.r. 3/201 |
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Titolo II - ESCLUSIONE DI ALLOGGI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA L.R. 3/2010 |
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Art. 2. - (Casi generali di esclusione)1. Sono autorizzabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 3/2010 e secondo le modalità stabilite dall’articolo 5 del presente regolamento, le esclusioni dall’ambito di applicazione della stessa legge regionale delle seguenti tipologie di immobili: a) alloggi che si intendono adibire a residenze con finalità terapeutiche o assistenziali, quali ad esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, persone vittime di violenza. Qualora la residenza venga costituita mediante l’utilizzo congiunto di più alloggi siti nel m |
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Art. 3. - (Esclusioni di alloggi delle ATC)1. Sono autorizzabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettera c), della l.r |
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Art. 4. - (Esclusioni dovute a carenza di domanda)1. Sono autorizzabili, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 3/2010 e secondo le modalità stabilite dall’articolo 5 del presente regolamento, le richieste di esclusione temporanea di alloggi dall’ambito di applicazione |
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Titolo III - ASSEGNAZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DELLA L.R. 3/2010 |
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Art. 6. - (Situazioni di emergenza abitativa)1. Sono considerate situazioni di emergenza abitativa, ai fini dell’applicazione dell’articolo 10 della l.r. 3/2010, quelle dei nuclei che: a) sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o |
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Titolo IV - ESENZIONE DALLA CORRESPONSIONE DI SOMME PER RITARDATA ASSEGNAZIONE |
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Titolo V - MODALITÀ ATTUATIVE DELL’ARTICOLO 12, COMMA 3, DELLA L.R. 3/2010 |
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Art. 8. - (Modalità di comunicazione dell’assegnazione)1. Il comune notifica all’interessato l’avvenuta assegnazione con lettera raccomandata A/R, nella quale deve e |
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Art. 9. - (Modalità di scelta dell’alloggio)1. La scelta degli alloggi, nell’ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria. Non può, comunque, essere assegnato un alloggio di dime |
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Art. 10. - (Modalità di rinuncia all’alloggio)1. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rinunciare all’alloggio ad essi assegnato, salvo nel caso in cui questo non risulti adeguato al |
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Art. 11. - (Modalità di stipula della convenzione)1. L’assegnatario, prima della consegna dell’alloggio, deve presentarsi nella sede dell’ente gestore, nel giorn |
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Titolo VI - ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA |
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Art. 12. - (Procedure e modalità di esclusione dalla graduatoria)1. In presenza delle condizioni previste all’articolo 15, comma 1, lettera a), della l.r. 3/2010, comunque accertate prima dell’adozione del provvedimento di assegnazione, il comune trasmette alla Commissione di cui all’ |
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Titolo VII - ANNULLAMENTO DELL’ASSEGNAZIONE |
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Art. 13. - (Procedure e modalità di annullamento dell’assegnazione)1. In presenza delle condizioni previste all’articolo 16, comma 1, lettera a), della l.r. 3/2010, comunque accertate prima della stipula della convenzione di locazione, il comune trasmette alla Commissione di cui all’ |
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Titolo VIII - DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE |
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Art. 14. - (Procedure e modalità di decadenza dall’assegnazione)1. In presenza delle condizioni previste all’articolo 17, comma 1, lettera b), della l.r. 3/2010, l’ente gestore inoltra formale segnalazione al comune che ha effettuato l’assegnazione, informandone contestualmente la Commissione di cui all’articolo 7 della l.r. 3/2010, alla quale il comune è tenuto a richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l’espressione del parere di c |
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Art. 15 (Decadenza per morosità colpevole)1. L’ente gestore, dopo tre mesi di morosità nel pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie, provvede a darne tempestiva informazione al comune che ha disposto l’assegnazione e all’assegnatario medesimo. 2. |
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Titolo IX - OSPITALITÀ |
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Art. 16. - (Procedure e modalità di concessione dell’ospitalità)1. L’ente gestore, con proprio provvedimento, ha facoltà di concedere, dietro richiesta dell’assegnatario, l’ospitalità temporanea per il periodo di un anno a persone legate all’assegnatario da vincoli di parentela o di convivenza more uxorio, nonché per motivi di salute, di studio, di lavoro o di pena, sempre che l’ingresso dell’ospite non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza. |
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Titolo X - NORME FINALI |
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Art. 17 - (Entrata in vigore)1. Le disposizioni di legge di cui si dà attuazione e il presente regolamento entrano in vigore, ai sensi dell&rsqu |
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Allegato A - Tabella 1. Dimensioni massime dell’alloggio da assegnare (Art. 9, comma 1)
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Allegato B - Tabella 2. Parametri di adeguatezza dell’alloggio (Art. 10, comma 1)
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