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Deliberaz. G.R. Umbria 19/12/2016, n. 1551

Applicazione dell’art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.. Licenze di attingimento di acque pubbliche - Atto d’indirizzo.
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE


Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Applicazione dell’art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.. Licenze di attingimento di acque pubbliche - Atto d’indirizzo” e la conseguente proposta dell’assessore Fernanda Cecchini;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi

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Documento istruttorio

Oggetto: Applicazione dell’art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.. Licenze di attingimento di acque pubbliche - Atto d’indirizzo.


Premesso che:

con L.R. 2 aprile 2015, n. 10, “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - conseguenti modificazioni normative” a partire dall’1 dicembre 2015, il complesso delle funzioni e delle attività inerenti al rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche, esercitate dalle province di Perugia e Terni, sono state riallocate alla Regione Umbria;

tra gli obiettivi assegnati al Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche è prevista la predisposizione di un atto di indirizzo in materia di attingimento di acque pubbliche;

ad oggi il panorama in materia di licenze di attingimento di acque pubbliche è composto da una serie di disposizioni contenute in leggi statali e regionali oltre che in atti amministrativi predisposti dalla Regione Umbria e dalle province di Perugia e Terni. Il quadro che ne risulta è frammentato e a volte contr

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Allegato A - Procedure tecnico - amministrative alle quali subordinare la richiesta e il rilascio delle licenze di attingimento da acque pubbliche, di cui all’art. 56 del T.U. di Legge 1775/33 e s.m.i..


1. FINALITÀ

Il presente documento disciplina le modalità per la richiesta e il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche a qualsiasi uso.


2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche soggiace alle seguenti normative nazionali e regionali:

- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

- L.R. 11 maggio 2007, n. 12, “Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche”;

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”;

- L.R. 22 ottobre 2008, n. 15 e s.m.i., “Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l’esercizio della pesca professionale e sportiva e dell’acquacoltura”;

- D.C.R 1 dicembre 2009, n. 357 “Piano regionale di tutela delle acque”;

- D.G.R. 23 dicembre 2009, n. 1857 “Dichiarazione di sintesi finale del Piano di tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 357 del 1° dicembre 2009, comprensiva della descrizione delle misure di monitoraggio ai sensi dell’art. 17, lettera a), b), c) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - approvazione”;

- L.R. 10 dicembre 2009, n. 25, “Norme in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano Regionale di Tutela delle Acque Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n. 23 dicembre 2004, n. 33 e 22 ottobre 2008, n. 15”;

- L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 “Testo unico governo del territorio e materie correlate” modificata ed integrata dalla L.R. 23 novembre 2016, n. 13;

- L.R. 2 aprile 2015, n. 10, “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – conseguenti modificazioni normative”.


3. DEFINIZIONI

Ai sensi dell’art. 56 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i., si considera attingimento ogni prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali (fiume, torrente, lago, ecc..), che abbia natura saltuaria e di soccorso, mediante opere di prelievo mobili o semifisse, di altri congegni elevatori, o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, per uso irriguo o altri usi e che rispetti le seguenti caratteristiche:

-1- la portata dell’acqua attinta non deve superare i 100 litri a minuto secondo;

-2- non devono essere intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d’acqua;

-3- non devono essere alterate le condizioni del corso d’acqua con pericolo per le utenze esistenti e deve essere salvaguardato il minimo deflusso vitale del corso d’acqua, dove definito.

Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci al minuto secondo, la licenza è accordata anche quando la presa d’acqua si effettui con modalità diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai nn. 2 e 3.


4. USI DELLE ACQUE

L’uso annuale, per scopi irrigui o diversi, delle acque superficiali, definite pubbliche dall’art. 144 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è soggetto al regime di cui all’art. 56 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 177 e s.m.i.5, che prevede il rilascio della licenza di attingimento da corpi idrici superficiali.

Le licenze possono essere di due tipi:

a) per uso irriguo; abbeveraggio di animali da cortile (si riferisce agli allevamenti domestici da cui non si ricava reddito).

b) per uso diverso dall’irriguo: Industriale (lavaggio inerti, depurazione fumi, raffreddamento macchinari, lavaggio marmi, confezionamento calcestruzzi, accumulo invernale invasi, ecc..); Igienico Sanitario; Antincendio; Autolavaggio; Lavaggio strade; Potabile; Ittiogenico; Irrigazione attrezzature sportive; Irrigazione a verde pubblico; ecc..


5. DOMANDA DI LICENZA DI ATTINGIMENTO

La domanda, tendente all’ottenimento della licenza di attingimento di acque pubbliche, deve essere presentata alla Regione Umbria – “Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acqua pubblica” - per il tramite del sito internet www.regione.umbria.it, utilizzando i modelli informatizzati 1, in caso di richiesta per uso irriguo e 2, in caso di richiesta per usi diversi, disponibili sullo stesso sito seguendo le istruzioni che seguono e quelle ivi riportate.

a) La domanda deve essere in regola con l’imposta di bollo e corredata, sempre in formato digitale, dei seguenti documenti ed elaborati tecnici:

- copia di un documento di identità del richiedente;

- copia del codice fiscale del richiedente o Partita I.V.A.;

- relazione tecnica illustrativa sul tipo di insediamento, sul consumo previsto nell’arco dell’anno, sulle modalità di captazione dell’acqua e sull’eventuale restituzione della stessa, solo per uso diverso;

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Modello per uso irriguo

Parte di provvedimento in formato grafico

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Modello per uso diverso

Parte di provvedimento in formato grafico

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