FAST FIND : NR16473

Circ.P.G.R. Veneto 05/09/2005, n. 4

L.R. 13.8.2004, n. 15 "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto". Circolare esplicativa.
Scarica il pdf completo
33630 391334
[Premessa]



IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
33630 391335
1. Capo III -Programmazione commerciale (artt. 6 e 7)

1.1 L’articolo 6, comma 3, della legge regionale, come modificato dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, R stabilisce che i comuni e le unioni dei comuni, entro 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera h), recante il rapporto tra densità medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato, adeguano la programmazione commerciale per le medie strutture di vendita, sulla base dei principi enunciati all’articolo 14, comma 1.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 496 del 18 febbraio 2005, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 15 marzo 2005, ha approvato il provvedimento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera h) della legge regionale.

Pertanto, dalla data di pubblicazione del predetto provvedimento regionale, ossia dal 15 marzo 2005, decorre il termine di 180 giorni per l’adeguamento, da parte dei Comuni, della programmazione comunale.

1.2 Limiti dimensionali riferiti alla superficie di vendita e settori merceologici (art. 7).

Preliminarmente occorre chiarire che la programmazione commerciale riferita ai settori merceologici si applica al commercio in sede fissa su area privata, con esclusione, quindi, del commercio su aree pubbliche.

a) Per quanto concerne i limiti dimensionali, l’articolo 7 della legge regionale ha stabilito nuovi limiti per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita, in rapporto alla consistenza demografica del Comune.

Sono stati, altresì, introdotti limiti massimi per le grandi strutture di vendita (15.000 mq.).

Sono previste, inoltre, due specifiche deroghe: la prima deroga è riferita al limite massimo dimensionale delle grandi strutture, che il comma 2 dell’articolo 7 ha portato a mq. 25.000 nel caso

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
33630 391336
2. Capo IV - Programmazione della rete distributiva (dall’articolo 8 all’articolo 15)

2.1 Definizione di concentrazione e accorpamento (art. 8, comma 1, lettera a) e b))

Con particolare riferimento alla definizione di concentrazione, si osserva che, a differenza di quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37, R tale definizione consente la riunione tra medie e grandi strutture di vendita in una nuova struttura di vendita purché tutte preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell’ambito dello stesso comune e di medesima titolarità al momento della presentazione della domanda.

Occorre, tuttavia, chiarire che con la “concentrazione” non è consentito superare i limiti dimensionali fissati per ciascuna categoria.

In relazione alla definizione di “accorpamento” si evidenzia che tale definizione va intesa come ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita con altre medie o grandi strutture di vendita, sempre che non vengano superati i limiti dimensionali fissati per ciascuna categoria. In tali casi, a differenza della concentrazione, l’accorpamento è consentito nell’ipotesi in cui le strutture di vendita che si aggiungono a quella originaria siano preesistenti e operanti da almeno tre anni nell’ambito dello stesso comune e sempre che vi sia la medesima titolarità della struttura originaria e di quelle che vanno ad aggiungersi al momento della presentazione della domanda.

La norma prevede inoltre che possono costituire oggetto di accorpamento con medie e grandi strutture di vendita anche gli esercizi di vicinato, sempre che tali esercizi siano preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell’ambito del medesimo comune, purché rientranti nell’ambito della programmazione commerciale rispettivamente delle medie e grandi strutture di vendita; con riferimento particolare a queste ultime, quindi, occorrerà verificare la disponibilità delle superfici previste dagli obiettivi di sviluppo di cui all’allegato “B” alla legge regionale (art. 8, comma 1, lettera b), secondo capoverso).

Con particolare riferimento alle medie strutture di vendita, si fa presente che il rilascio dell’autorizzazione all’accorpamento di esercizi di vicinato a medie strutture di vendita è subordinato alla verifica del parametro di densità previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera h) della legge regionale, nei casi richiamati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 496 del 18 febbraio 2005.

Si osserva, infine, che l’introduzione del nuovo requisito dell’operatività da almeno tre anni nell’ambito dello stesso comune si aggiunge al previgente concetto di “preesistenza” della struttura di vendita che rilevava esclusivamente sotto il profilo autorizzatorio e consentiva operazioni di concentrazione o accorpamento sulla base dei soli titoli di autorizzazione, a prescindere dall’effettiva operatività.

Ciò comporta che, al fine della concentrazione e dell’accorpamento (in quest’ultimo caso per le sole strutture che si aggiungono alla originaria), è necessario dimostrare sia l’operatività sia l’esistenza da almeno tre anni nell’ambito del medesimo comune sulla base di idoneo titolo autorizzatorio e che, ai fini della preesistenza, il parametro di riferimento è dato dal provvedimento autorizzatorio originario, anche se successivamente modificato.

2.2 Definizione di trasferimento (art. 8 comma 1 lett. c)

L’articolo 8, comma 1, lettera c), esclude espressamente dalla nozione di trasferimento gli spostamenti all’interno della medesima area pertinenziale dell’insediamento.

Occorre, dunque, precisare che per “area pertinenziale” si intende l’ambito fondiario di asservimento all’insediamento, secondo quanto previsto dal titolo edilizio.

2.3 Centri commerciali (art. 9)

2.3.1 La definizione normativa di centro commerciale prevista dalla norma in questione ha introdotto alcuni elementi di novità rispetto alla definizione contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Il centro commerciale, infatti, è ora costituito da una media o grande struttura di vendita provvista di spazi di servizio o infrastrutture comuni gestiti unitariamente, costituita da almeno due esercizi commerciali inseriti in una struttura unitaria o articolata in più edifici.

Ai fini dell’integrazione della fattispecie, dunque, è sufficiente l’accertamento della sussistenza di uno solo dei suddetti requisiti normativi e cioè la condivisione da parte degli esercizi commerciali o soltanto degli spazi di servizio, o soltanto delle infrastrutture.

Da ciò consegue che, ai sensi della definizione fornita dal legislatore regionale, rientra nella fattispecie di centro commerciale anche l’ipotesi di fabbricati diversi che condividano le infrastrutture (ad esempio i parcheggi o gli accessi o la viabilità interna, etc.).

2.3.2 Sono previste, altresì, deroghe al principio dell’unicità di orario

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
33630 391337
3. Capo. V - Norme urbanistiche (dall’articolo 16 all’articolo 19)

3.1 Vincoli di natura urbanistica e standard (art. 16).

3.1.1 L’articolo 16 ha disciplinato i vincoli di natura urbanistica e gli standard a parcheggio.

Il comma 1 ha riprodotto integralmente la formulazione del previgente articolo 13 della legge regionale n. 37 del 1999, riportando i limiti di superficie delle zone a parcheggio che i comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o di revisione di quelli vigenti, provvedono a definire in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali.

3.1.2 Il comma 3 dell’articolo 16 ha riproposto la medesima formulazione di “parcheggio effettivo” contenuta nella previgente normativa regionale di cui alla legge regionale n. 37 del 1999, prevedendo che esso corrisponda alla superficie individuata per la sosta dei veicoli, con esclusione della viabilità di accesso e distribuzione.

Con circolare n. 23 del 21 dicembre 1999 è stato chiarito, con riferimento all’analoga norma di cui all’articolo 13, comma 3 della legge regionale n. 37 del 1999, che “.....l’area a parcheggio effettivo esclude inoltre, ad esempio, la superficie relativa ai percorsi pedonali, al verde, alle aiuole spartitraffico, alle postazioni per carrelli, e depositi di varia natura; in pratica quindi il parcheggio effettivo corrisponde ai soli spazi destinati agli stalli e relativi spazi funzionali alla manovra”.

In considerazione della formulazione dell’articolo 16, comma 3 della legge regionale, del tutto identica a quella del previgente articolo 13, comma 3, della legge regio

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
33630 391338
4. Capo VI - Procedure per il rilascio di autorizzazioni per le grandi strutture di vendita (dall’articolo 20 all’articolo 23)

4.1 Come sopra ricordato al punto 2.4.3. la legge regionale n. 7 del 2005, ha modificato l’articolo 20, comma 1, lettera d) della legge regionale, in materia di conferenza di servizi finalizzata al rilascio di autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita e parchi commerciali.

Al riguardo, occorre chiarire che la modificazione di precedenti autorizzazioni diretta a trasformare la tipologia di struttura di vendita (es. da struttura singola a centro commerciale e viceversa) ha sempre carattere sostanziale ed è quindi soggetta alla procedura di conferenza di servizi.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
33630 391339
5. Capo VIII - Centri storici

5.1 Rivitalizzazione dei centri storici e recupero dei siti industriali dismessi (art. 28).

La norma consente ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 a

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
33630 391340
6. Capo XII - Norme transitorie e finali (dall’articolo 36 all’articolo 43)

6.1 Norme transitorie (art. 37).

6.1.1 Ai sensi dell’articolo 37, comma 3, la presentazione delle domande di autorizzazione commerciale per medie e grandi strutture di vendita in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale è subordinata all’approvazione dei provvedimenti regionali e comunali in tema di parchi commerciali (articolo 10, commi 6, 7 e 8), nonché al provvedimento regionale di disciplina della conferenza di servizi (articolo 20, comma 10).

Da ciò consegue che le domande presentate successivamente all’entrata in vigore della legge regionale e prima dell’adozione di tutti i suddetti provvedimenti amministrativi sono irricevibili e vanno pertanto restituite al richiedente che dovrà ripresentarle nel rispetto della nuova disciplina contenuta nei suddetti provvedimenti attuativi regionali e comunali.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Distanze tra le costruzioni
  • Pianificazione del territorio
  • Urbanistica

Distanze legali tra le costruzioni, fasce di rispetto e vincoli di inedificabilità

AMBITO APPLICATIVO DELLE NORME SULLE DISTANZE (Valenza delle norme sulle distanze legali; Concetto di “costruzione” o “edificio” ai fini delle norme sulle distanze legali) - DISTANZE TRA EDIFICI NEI RAPPORTI TRA VICINI (Distanze tra costruzioni; Muro sul confine; Muro di cinta; Particolari manufatti edilizi (pozzi, cisterne, tubi, ecc.); Alberi e siepi; Luci e vedute; Patti in deroga tra privati; Violazione delle norme sulle distanze e tutela dei diritti dei vicini) - DISTANZE TRA EDIFICI AI FINI DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (Distanze nelle nuove costruzioni; Distanze negli interventi di demolizione e ricostruzione; Costruzioni in confine con le piazze e le vie pubbliche; Distanze tra edifici e deroghe del Piano Casa; Deroghe a distanze e altezze per interventi finalizzati al risparmio energetico) - MODALITÀ DI CALCOLO DELLE DISTANZE TRA EDIFICI (In genere; Modalità di misurazione; Rilevanza delle sporgenze ai fini del calcolo; Cosa debba intendersi per “parete finestrata”; Computo dei balconi aggettanti) - FASCE DI RISPETTO E VINCOLI DI INEDIFICABILITÀ (Cimiteri; Strade pubbliche; Ferrovie; Aeroporti; Suoli boschivi interessati da incendi; Corsi d’acqua pubblici; Linee elettriche).
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Studio Groenlandia
  • Urbanistica
  • Pianificazione del territorio
  • Appalti e contratti pubblici

La realizzazione delle opere di urbanizzazione nel D. Leg.vo 50/2016

PREMESSA (Gli oneri di urbanizzazione; I riferimenti nel T.U. dell’edilizia e nella Legge urbanistica; Quali sono le opere di urbanizzazione) - LA DISCIPLINA NEL “VECCHIO” D. LEG.VO 163/2006 (Procedure per l’affidamento; Livello di progettazione a base di gara; Opere non realizzate a scomputo ma in base a convenzione) - LA DISCIPLINA NEL NUOVO D. LEG.VO 50/2016 (Procedure per l’affidamento; Livello di progettazione a base di gara; Decorrenza della disciplina del D. Leg.vo 50/2016) - ALTRI CASI DI OPERE PUBBLICHE REALIZZATE A SPESE DEL PRIVATO - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE OPERE (Criteri di determinazione; Variazione del valore stimato).
A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili
  • Abusi e reati edilizi - Condono e sanatoria
  • Urbanistica

Ingiunzione di pagamento per inottemperanza all'ordine di demolizione

Sanzione amministrativa pecuniaria; art. 31, D.P.R. 06/06/2001, n. 380, comma 4-bis; L. 11/11//2014 n. 164; natura punitiva; natura ripristinatoria; giurisdizione del giudice amministrativo; legittimità dell’ordine di demolizione; atto vincolato; atto derivato; ordine di demolizione adottato in vigenza di sequestro penale; validità ed efficacia dell'ingiunzione di pagamento; legittimità dell’ordine di demolizione; principio di legalità e irretroattività delle sanzioni amministrative; L. 24/11/1981 n. 689; condizioni di efficacia; termine di prescrizione; permanenza dell'illecito.
A cura di:
  • Giulio Tomasi
  • Urbanistica
  • Edilizia e immobili
  • Standards
  • Pianificazione del territorio

Regolamento edilizio comunale tipo: contenuti, valenza, iter di approvazione

Intesa 20/10/2016 della Conferenza unificata che reca il Regolamento edilizio tipo ai sensi del D.L. “sblocca Italia” 133/2014. Nell'articolo sono fornite indicazioni su che cosa è il Regolamento edilizio comunale, i suoi contenuti ed il procedimento di approvazione, sui contenuti del Regolamento tipo, sull'iter della sua approvazione e del successivo recepimento da parte degli enti territoriali.
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Strade
  • Strade, ferrovie, aeroporti e porti
  • Urbanistica
  • Norme tecniche
  • Infrastrutture e opere pubbliche
  • Pianificazione del territorio

L’installazione di impianti pubblicitari stradali

Pianificazione delle attività, dimensioni, caratteristiche, ubicazione e distanze da rispettare dentro e fuori dai centri abitati, autorizzazioni (enti competenti, documentazione da produrre, tempistica per il rilascio o il diniego, durata, rinnovo e decadenza, sanzioni, obblighi del titolare, rapporto con le autorizzazioni edilizie), sanzioni.
A cura di:
  • Alfonso Mancini