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D. Ass.R. Sicilia 07/12/2016, n. 3524/1s

Sostituzione dell’articolo 9 del decreto 9 giugno 2016, concernente nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti. Attuazione dell’articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
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[Premessa]

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE


Visto lo Statuto della Regione;

Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;

Visto il D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 R, recante le “Nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti. Attuazione dell’articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

Visto il D.A. n. 3000/1 del 20 ottobre 2016, con il quale è stato abrogato il comma 4 dell’articolo 13

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Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, l’articolo 9 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 R è sostituito dal seguente:

“Art. 9 - Obblighi

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova costituzione debbono comprendere, oltre le benzine ed i gasoli per autotrazione, almeno uno dei seguenti prodotti:

a) gas metano per autotrazione;

b) gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL).

2. Qualora l’erogazione di gas metano per autotrazione, ovvero, gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), comporti ostacoli tecnici od oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità degli obblighi di cui al comma 1, supportata dalla presentazione di una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato, i nuovi impianti dovranno prevedere, in alternativa, almeno uno dei seguenti ulteriori prodotti:

a) idrogeno;

b) miscele metano-idrogeno;

c) biometano;

d) GNL;

e) apparecchiature per la ricarica di auto elettriche;

f) altri carburanti rinnovabili.

3. Ai fini della valutazione degli ostacoli tecnici di cui al precedente comma 2 che impediscono l’installazione del gas metano, dovrà ritenersi ammissibile la motivazione tecnica ri

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Art. 2 - Pubblicazione e entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell’articolo 68, comma 4, della legg

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