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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Trento 27/12/2012, n. 2852
Deliberaz. G.P. Trento 27/12/2012, n. 2852
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Deliberaz. G.P. Trento 27/12/2012, n. 2852
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Testo del provvedimentoIl Relatore comunica: con decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 R “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso delle energie da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, vengono disciplinati, fra gli altri, i sistemi di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili. L’art. 15, in particolare al comma 1, prevede che la qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici su edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, sia conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell’art. 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 R, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 2. Il comma 3 del medesimo articolo dispone che entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell’allegato 4, attivino un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedano al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sull’argomento si sono attivati sia il Coordinamento interregionale in materia di energia che quello in materia di professioni. La Provincia autonoma di Trento pertanto intende p |
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Allegato A - Modalità di riconoscimento degli enti formatori per lo svolgimento delle attività formative per tecnici installatori di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo1. Introduzione I presenti criteri disciplinano la procedura di riconoscimento dei soggetti fornitori di formazione per la realizzazione sul territorio provinciale di attività formative previste dall’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 R, senza alcun onere finanziario a carico della Provincia autonoma di Trento. Le attività formative sono finalizzate al conseguimento dell’attestato di qualificazione professionale di “Tecnico installatore di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili”. 2. Enti o soggetti ammessi alla presentazione della domanda Coloro che intendono candidarsi come soggetti fornitori di formazione devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda: - avere, anche a titolo non esclusivo, l’attività di formazione professionale fra le finalità istituzionali; - disponibilità di sedi formative, aule didattiche e laboratori distribuite sul territorio della Provincia; - disponibilità di apparecchiature tecniche adeguate, in particolare di materiale di laboratorio o di attrezzature analoghe, per impartire la formazione pratica; - idoneità delle sedi formative, delle aule didattiche e dei laboratori, delle attrezzature e degli strumenti didattici alle vigenti norme in materia di igiene, sanità e sicurezza e prevenzione incendi; - disponibilità di personale docente con rapporto di lavoro subordinato e/o di collaborazione professionale in possesso dei requisiti richiesti come sotto specificato; - presenza di un responsabile didattico avente titolo di studio ed esperienza professionale coerenti rispetto alla didattica dell’attività formativa. In particolare, inoltre, per quanto riguarda i laboratori: - i laboratori devono garantire la realizzazione di esercitazioni finalizzate all’utilizzo di strumenti, procedure e tecniche di montaggio tipici dell’impiantistica idraulica, meccanica ed elettrica; - i laboratori possono non essere di proprietà dell'organizzatore del percorso formativo, ma all'atto della presentazione della domanda occorrerà dichiarare quali laboratori saranno utilizzati ed averne regolare disponibilità; - i laboratori devono disporre inoltre delle attrezzature necessarie ad effettuare le operazioni di intervento meccanico, termoidraulico ed elettrico relative al montaggio dei componenti e di messa in opera dell’impianto; |
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