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Circ. R. Lombardia 16/03/2004, n. 15

Linee guida per l’applicazione del D. Leg.vo 2.2.2001, n. 31, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
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Premessa

Il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, R "Attuazione de

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1. La materia

Il d.lgs. 31/2001 stabilisce i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, definisce responsabilità

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2. Il campo di applicazione

Non sono state introdotte sostanziali variazioni rispetto al d.P.R. 236/88. La nuova normativa, infatti, come specificato nell'articolo 2, si applica:

- alle acque, trattate o non trattate, destinate all'uso potabile e agli altri usi domestici, fornite al consumatore mediante rete di d

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3. Aspetti innovativi

In sintesi le novità riguardano i seguenti aspetti:

- l'abolizione del cosiddetto valore guida, cioè della concentrazione ritenuta ottimale e da perseguire come obiettivo tendenziale;

- la definizione del valore limite come "valore di parametro " in sostituzione del termine "Concentrazione Massima Ammissibile";

- la distinzione tra due categorie di parametri:

- parametri (contenuti nelle parti A e B dell'allegato 1) per i quali un eventuale superamento del valore di parametro comporta in ogni caso un giudizio di non conformità e, quindi, l'adozione di provvedimenti per il ripristino della qualità dell'acqua distribuita;

- parametri, definiti indicatori, (contenuti nella parte C dell'allegato 1) per i quali il superamento del valore di parametro comporta l'adozione di provvedimenti ove ciò, a parere dell'ASL, possa comportare un possibile rischio per la salute umana, ovvero determinare un peggioramento del livello esistente della qualità delle acque destinate al consumo umano;

- la diminuzione del numero di parametri:

- per la componente microbiologica sono previsti due soli parametri se si tra

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4. Rapporti istituzionali

Nell'ottica del coordinamento delle norme in materia (d.lgs. 152/99 e l. 36/94), il d.lgs. 31/2001 R individua nel Gestore del Servizio Idrico Integrato e nell'Autorità d'Ambito i titolari di obblighi e competenze, specificamente in materia di provvedimenti per il ripristino della qualità dell'acqua, nonché per eventuali limitazioni d'uso (art. 10).

La nuov

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5. I requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano

La ridefinizione dei requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano costituisce l'aspetto più innovativo introdotto dal d.lgs. 31/2001.

La norma stabilisce che le acque destinate al consumo umano debbano rispettare i valori di parametro previsti per le sostanze contenute nelle parti A e B dell'Allegato 1, mentre, per quanto riguarda i parametri contenuti nella parte C (parametri indicatori di uno stato di "benessere" delle acque utilizzate), il rispetto del valore di parametro è connesso ad una riconosciuta situazione di rischio.

Tale distinzione comporta quindi la conseguenza che non sussiste più l'obbligo, quantomeno in prima istanza, di rispettare un valore limite per i parametri organolettici, ovvero quei parametri che il citato d.P.R. 236/88 definiva come chimico-fisici, e per alcuni di quelli che il medesimo d.P.R. comprendeva nel gruppo delle cosiddette sostanze indesiderabili.

Viene invece mantenuto l'obbligo di rispetto del valore limite per tutti quei parametri che il d.P.R. 236/88 comprendeva nel gruppo delle cosiddette sostanze tossiche, oltre che per nitrati e composti organoalogenati.

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6. Adeguamento ai requisiti di qualità

Ai fini della valutazione dell'idoneità di un'acqua al consumo umano è necessario, quindi, fare riferimento ai nuovi standard di qualità introdotti dal decreto.

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7. Punti di rispetto dei requisiti di qualità, punti d'uso e punti di controllo

I requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano devono essere garantiti al punto d'uso, ovvero:

- ai punti di erogazione da reti di distribuzione o cisterne,

- ai punti di imbottigliamento ove trattasi di acque confezionate,

- ai punti di utilizzo ove trattasi di acque utilizzate da imprese alimentari.

Ciò premesso, nel caso in cui l'acqua sia fornita attraverso una rete di distribuzione, la conformità deve essere garantita al punto di consegna (quindi, di regola, al contatore): pertanto, di norma, così come anche stabilito dalla legge 36/94, la responsabilità del gestore si esaurisce al punto di consegna.

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8. La disciplina dei controlli

Come già stabilito nel d.P.R. 236/88, il d.lgs. 31/2001 stabilisce che i controlli sulle acque

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8.1 I controlli interni

Il gestore del servizio idrico:

- ha l'obbligo e non la facoltà di effettuare i controlli interni,

- ha la facoltà e non l'obbligo di concordare con l'azienda sanitaria locale i punti di prelievo dei campioni,

- ha piena autonomia di decisione nella scelta di frequenze di controllo e modelli analitici, d

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8.2 I controlli delle Aziende Sanitarie (controlli esterni) 8.2.1 L'organizzazione dei controlli

L'organizzazione dell'attività di controllo è disciplinata non solo da quanto disposto dal d.lgs. 31/2001, ma, per quanto riguarda la Regione Lombardia, trova, altresì, riscontro in quanto stabilito dalla legge regionale 16/99 istitutiva dell'ARPA, dalle disposizioni applicative della medesima, da ultimo la Deliberazione della Giunta Regionale 4146 del 6 aprile 2

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8.2.2 I punti di controllo

Per quanto concerne i sistemi acquedottistici, l'articolo 6 stabilisce che i controlli siano effettuati ai punti di approvvigionamento, agli impianti di accumulo e trattamento, alle reti di adduzione e distribuzione.

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8.2.3 I laboratori

Come detto in precedenza, l'organizzazione dell'attività analitica è stata modificata a seguito dell'approvazione della legge regionale istitutiva dell'ARPA e dei conseguenti provvedimenti applicativi, in modo particolare la citata Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2001, n. 4146.

Tale provvedimento, con il quale è stato approvato le schema di convenzione tipo tra ASL e ARPA, opera una distinzione di titolarità di competenze e funzioni in materia di acque, attribuendo alla ASL quelle riguardanti le acque destinate al consumo umano e

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8.2.4 I modelli analitici e le frequenze di controllo

Rispetto al d.P.R. 236/88 scompaiono i controlli tipo C1, C2, C3 e C4, sostituiti da un controllo di routine e da un controllo di verifica, non meglio definito se non con il riferimento a tutti i parametri previsti dal decreto.

Il controllo di routine è finalizzato a fornire indicazioni sulla qualità organolettica, sulla qualità microbiologica, sull'efficacia dei trattamenti, nonché su tutte quelle sostanze per le quali, in base alla situazione locale e ai dati disponibili, si possa ritenere sussistente il rischio di superamento del valore di parametro nell'acqua distribuita.

Il profilo base, previsto dal d.lgs. 31/2001, individua obbligatoriamente i seguenti parametri:

- parametri organolettici (colore, odore, sapore, torbidità ),

- parametri microbiologici (E. coli, Batteri coliformi a 37 ºC),

- ammonio,

- conduttività,

- pH.

Il profilo base dovrà essere integrato con:

- Alluminio e ferro se usati come flocculanti

- Nitriti, se viene usata cloramina come disinfettante

- C. Perfringens, se le acque provengono o sono influenzate da acque superficiali

- P. aeruginosa se il controllo riguarda acqua in contenitori

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8.2.5 I metodi di analisi

I controlli, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere effettuati utilizzando le specifich

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8.3 I flussi informativi

Il d.lgs. 31/2001 (articolo 8, commi 6 e 7) prevede che sia attivato un flusso informativo sull'attività di controllo delle acque destinate al consumo umano.

Tale flusso informativo riguarda le seguenti informazioni:

a) l'individuazione dei punti di controllo;

b) le frequenze dei campionamenti;

c) i controlli analitici.

Gli accordi recentemente sanciti

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8.4 Il ruolo delle ASL

Diversi sono i compiti attribuiti all'ASL, quale organo di vigilanza e controllo, dal d.lgs. 31/2001; in particolare, possono essere richiamati:

- la scelta dei punti di campionamento,

- la scelta dei modelli analitici,

- la programmazione dei controlli,

- l'effettuazione dei campionamenti,

- l'espressione del giudizio di idoneità all'uso,

- i rapporti con le istituzioni interessate (ATO, gestore e Sindaco), per l'adozione di provvedimenti per la tutela della salute dei consumatori (interventi tecnici per il rispetto dei valori di parametro, ordinanze per limitazioni d'uso, ecc.),

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9. Deroghe

Il d.lgs. 31/2001 prevede, come già il d.P.R. 236/88, la possibilità di concedere deroghe ai valori limite dei parametri di cui alla tabella B dell'Allegato I. La deroga viene concessa per un limitato periodo di tempo, quello ritenuto necessario per adottare gli interventi correttivi necessari al rientro nei limiti di parametro.

Il ricorso all'istituto della deroga si giusti.ca soltanto in presenza di situazioni impreviste o di difficile soluzione, ma non può costituire un modo per procrastinare nel tempo interventi pur onerosi.

Ancor meno giustificabile sarebbe una richiesta di deroga a fronte di un'assoluta inerzia per tutto il periodo che, ai sensi dell'art. 15, viene concesso per l'adeguamento ai valori di parametro.

La procedura per la concessione dei provvedimenti di deroga non è, sostanzialmente, var

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10. Sanzioni

Le ipotesi sanzionatorie alle disposizioni contenute nel d.lgs. 31/2001, sono specificate all'articolo 19.

Il comma 1, stabilisce che viene punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.330, a Euro 61975, chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, in base al quale le acque destinate al consumo umano:

a) non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, anche se non previste espressamente nell'Allegato I, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;

b) fatto salvo quanto previsto dagl

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CASO A

Violazione di quanto previsto all'articolo 5, comma 3, in base al quale, nel caso in cui sussista il rischio che le acque distribuite tramite rete di distribuzione (articolo 5, comma 1, lettera a)), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I (Parti A, B e C), non siano conformi a tali valori al rubinetto:

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CASO B

Violazione di quanto previsto all'articolo 10, commi 1 e 2, in base al quale, in caso di superamento dei valori di parametro dell'Allegato I (compresa la Parte C):

- il Sindaco (comma 1) è tenuto ad adottare, su proposta dell'ASL, gli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica;

- il gestore (comma 2) deve individuare tempestivamente le cause della non conformità ed attuare i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualità delle acque erogate.

Questa disposizione riguarda i tipi di fornitura di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5, comma 1.

Anche in questo caso le violazioni sopra descritte, sono punite con sanzioni di entità diversa in relazione alla gravità

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11. Acqua in contenitori

Prima dell'emanazione del d.lgs. 31/2001 l'ammissibilità del confezionamento di acqua potabile, sul territorio nazionale, poteva solo essere desunta da riferimenti contenuti nel d.P.R. 236/88, che all'Allegato I prevedeva determinazioni su acque confezionate (parametro 62), e nell'articolo 15 del d.lgs. 105/92, concernente le acque minerali, ove si stabiliva che le acque potabili poste in commercio in bottiglia o altri contenitori non potevano essere definite come acque minerali naturali.

Il d.lgs. 31/2001, così come modificato dal d.lgs. 27/2002, consente, oggi, in modo chiaro ed inequivocabile rispetto alle precedenti disposizioni, il confezionamento di acqua potabile.

L'attività di confezionamento di acqua potabile si configura come attività di confezionamento di un prodotto alimentare, nonché di preparazione dal momento che, sovente, il confezionamento viene preceduto da eventuali trattamenti, quali l'aggiunta di anidride carbonica, la filtrazione, la sottrazione di alcuni elementi, ecc.

Il confezionamento di acqua potabile è da ritenersi un'attività soggetta a tutti gli adempimenti previsti dalle normative in materia di igiene dei prodotti alimentari, in modo particolare dalla legge 283/62 e dal suo Regolamento di attuazione (d.P.R. 327/80) dal d.lgs. 155/97, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 31/2001, per quanto concerne i requisiti e l'attività di controllo: in questo caso, infatti, il controllo interno, oltre ad essere un adempimento di legge, costituisce anche un elemento fondamentale dell'autocontrollo.

Del resto lo stesso Regolamento CE 178/2002 stabilisce che l'acqua, nel momento in cui viene messa a disposizione del consumatore, deve essere considerata un aliment

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ALLEGATO I - ESEMPIO DI MODELLI ANALITICI

Zona industriale

Acque superficiali

Zona urbana

Pianura

Pedemontana

Zona alpina

Disinfettante residuo

Disinfettante residuo

Disinfettante residuo

Disinfettante residuo

Disinfettante residuo

Disinfettante residuo

Sapore

Sapore

Sapore

Sapore

Sapore

Sapore

Odore

Odore

Odore

Odore

Odore

Odore

Colore

Colore

Colore

Colore

Colore

Colore

Torbidità

Torbidità

Torbidità

Torbidità

Torbidità

Torbidità

Durezza

Durezza

Durezza

Durezza

Durezza

Durezza

Conduttività

Conduttività

Conduttività

Conduttività

Conduttività

Conduttività

pH

pH

pH

pH

pH

pH

Residuo secco 180º

Residuo secco 180º

Residuo secco 180º

Residuo secco 180º

Residuo secco 180º

Residuo secco 180º

Nitrato

Nitrato

Nitrato

Nitrato

Nitrato

Nitrato

Nitrito

Nitrito

Nitrito

Nitrito

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ALLEGATO II - CONSIDERAZIONI SUL SIGNIFICATO DI ALCUNI PARAMETRI CHIMICI PREVISTI DAL D.LGS. 31/2001
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ANTIMONIO

L'antimonio è poco bioaccumulabile.

Si trova naturalmente nel

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ARSENICO

Composti arsenicati sono usati, nelle industrie, come amalgama nella fabbricazione di transistor, laser e semiconduttori, così come pure nell'industria del vetro, dei coloranti, della carta, del legno e delle munizioni. Sono pure utilizzati nell'industria farmaceutica (pesticidi e additivi alimentari).

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BORO

L'acido borico e i borati sono utilizzati nell'industria del vetro, dei saponi, e detergenti e nelle installazioni nucleari questi composti, insieme ai perborati sono stati utilizzati come anti

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BENZENE

Il benzene è utilizzato dall'industria chimica per la produzione di stirene, etilbenzene, cumene, fenoli, cicloesano.

Sino a qualche

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EPICLORIDRINA

L'epicloridrina viene principalmente utilizzata nella fabbricazione del glicerolo e delle resine epossidiche e, in minor misura, nella fabbricazione di elastomeri, delle resine per il trattamento dell'acqua, nei surfactanti, nelle resine a scambio ionico, lubrificanti, adesivi e nella industria farmaceutica.

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CLORURI

La presenza di cloruri nell'acqua potabile può essere sia di origine naturale sia legata ad at

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RAME

In natura è uno degli elementi essenziali

La presenza del rame a concentrazioni superiori a 5 mg/l (WHO Guidelines for Drinking water quality, Vol. 1) conferisce all'acqua una colorazione blu-verde e un sap

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FERRO

Il ferro è il secondo elemento più abbondante della crosta terrestre. È raramente presente come elemento allo stato element

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MANGANESE

Il manganese, in natura è un elemento essenziale ed è uno degli elementi più abbondanti della crosta terrestre; generalmente si ritrova insieme al ferro.

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PIOMBO

Il piombo si utilizza nella produzione di acido solforico, leghe per saldatura, amalgame, nei pigmenti, nelle munizioni, nella

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NICHEL

Il nichel viene principalmente utilizzato per la produzione di acciaio inossidabile, nei trattamenti elettro galvanici, nei catalizzatori, nelle b

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SODIO

Il sodio allo stato metallico viene utilizzato nella produzione del piombo tetraetile e nella produzione di titanio

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CROMO

Il cromo è ampiamente distribuito nella crosta terrestre.

Può esistere con stati di ossidazione da +2 a +6ºC. La maggior parte del cromo pre

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FLUORO

Il fluoro è un elemento comune che non si presenta nello stato elementare, a causa della sua elevata reattività. I composti inorganici del fluoro si u

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IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

Sono una classe di diversi composti organici ciascuno contenente due o più anelli aromatici fusi tra loro. Sono inquinanti ubiquitari, formati dalle combustioni, si trovano sempre in un mix di composti.

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SOLFATI

I solfati e l'acido solforico sono utilizzati nella produzione di fertilizzanti, sostanze chimiche, coloranti per vetro e carta, saponi fungicidi, insetticidi emetici. Sono pure utilizzati nell'industria mineraria, del legno, nei trattamenti di acque

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ALLEGATO III - CONSIDERAZIONI SU ALCUNI PARAMETRI MICROBIOLOGICI PREVISTI DAL D.LGS. 31/2001
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COLIFORMI TOTALI

Le più recenti indicazioni tendono a distinguere tre categorie di coliformi, di origine ed habitat differenti.

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ESCHERICHIA COLI

Per talune peculiari caratteristiche, Escherichia coli sembra meglio soddisfare i requisiti insiti ne

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ENTEROCOCCHI

Le specie di origine fecale appartengono principalmente ai generi Enterococcus, Streptococcus.

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PSEUDOMONAS AERUGINOSA

Si trovano, nell'acqua, in liquami, nelle feci animali (uomo compreso).

Sono in grado di aderire e di mantenersi sui più diversi substrati, hanno inoltre esigen

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CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

È, normalmente, un saprofita dell'intestino di alcuni animali (compreso l'uomo). Il loro numero nelle feci, rispetto ai coliformi è di 1/10.

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PROTOZOI

L'OMS ha inserito tra i patogeni emergenti di interesse prioritario i protozoi patogeni Giardia e Cry

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ELMINTI

Attualmente l'Organizzazione Mondiale della Sanità prende in considerazione gli Elminti che interessano la parassitologia uman

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FUNGHI

I funghi sono largamente diffusi in natura (acqua, aria, suolo), possono essere presenti anche nelle acque potabili in rete dove possono partecipare alla formazione di biofilm. La maggior parte dei funghi isolati sia da acque trattate sia da acque non trattate appartiene alla classe dei D

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STAFILOCOCCHI PATOGENI

Gli Stafilococchi intervengono in patologie umane (essenzialmente rappresentati dallo Staphylococcus aureus) quali agenti eziologici di numerose infezioni cutanee; alcuni biotipi appartenenti alla specie Staphylococcus aureus sono responsabili d

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