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D. P.G.R. Piemonte 07/11/2016, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)”.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.G.R. 18/06/2020, n. 2/R
- Avviso di rettifica in B.U. 19/01/2017, n. 3

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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l'

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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità ed oggetto

1. Il presente regolamento, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 24 febbraio 2016 n.

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Art. 2 - Ambito di applicazione

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 4/2016, i soggetti titolari dei centri antiviolenza e le case rifugio di cui al presente regolamento sono i seguenti:

a) comuni o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla

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CAPO II - Disposizioni comuni
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Art. 3 - Modalità di raccordo

1. I centri antiviolenza e le case rifugio operano nel territorio regionale, in costante raccordo con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali:

a) gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, per i necessari interventi a favore dei e delle minori vittime di violenza, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;

b) i servizi sanitari afferenti alla rete regionale per la presa in carico delle donne vittime di violenza e d

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Art. 4 - Attività di formazione permanente e di aggiornamento

1. La Regione sostiene la progressiva diffusione di un modello di formazione volto ad assicurare la qualità delle prestazioni, che tenga conto della esperienze e delle competenze maturate nel corso degli anni dal personale dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 3 della L.R. 4/2016, la Regione mette a disposizione profili e percorsi formativi sia in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, sia per l'operatività nei centri antiviolenza e nelle case rifugio, con la finalità

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Art. 5 - Criteri per la definizione del personale necessario all'espletamento dei servizi

1. Al fine di garantire pienamente le funzioni di accoglienza e di accompagnamento, ciascun centro antiviolenza e ciascuna casa rifugio può avvalersi di almeno una operatrice con le competenze validate e certificate secondo le modalità di cui all'articolo 4.

2. I centri antiviolenza assicurano una adeguata presenza di figure professionali per garantire i servizi minimi nonché avvocate civiliste penaliste con formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio e all'elenco di cui all'

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Art. 6 - Modalità di organizzazione e funzionamento del centro esperto sanitario

1. Il centro esperto sanitario è istituito presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute di Torino. Il centro è costituito dalla integrazione tra le diverse articolazioni organizzative già attive da anni (SVS, Bambi, Demetra) e si avvale della collaborazione attiva dei DEA dei presidi che compongono l'AOU e della competenza di alcune strutture trasversali quali medicina legale, servizio sociale, psicologia clinica, URP e delle direzioni mediche di presidio.

2. Il centro esperto opera con accessibilità h24 definita operativamente da un protocollo integrato interno all'AOU che coinvolge attivamente tutte le strutture sopra elencate.

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Art. 7 - Criteri di concessione dei finanziamenti

1. Al fine di realizzare un'equa allocazione delle risorse ed un tendenziale equilibrio territoriale dell'offerta attuata dai centri antiviolenza e dalle case rifugio, gli importi stanziati relativi alle spese di funzionamento e gestione di tali servizi, sono ripartiti in via preliminare, tra gli otto ambiti territoriali provinciali e metropolitano sulla base dei seguenti criteri:

a) 60 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun Centro antiviolenza iscritto all'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio; N1

b) 40 per cento da suddividere sulla base del numero di donne in età superiore ai 14 anni seguite nell'anno precedente alla rilevazione richiesta ai fini del finanziamento; N1

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CAPO III - Centri antiviolenza
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Art. 8 - Istituzione dei centri

1. I centri antiviolenza, promossi in forma singola, d'intesa o consorziata dai soggetti di cui all'articolo 6 della L.R. 4/2016, sono istituiti in base ai seguenti criteri:

a) riferimento prevalente e non esclusivo ad un bacino d'utenza per ambito territoriale afferente al territorio provinciale e metropolitano;

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Art. 9 - Modalità organizzative e standard di qualità

1. I centri articolano le proprie attività e la propria rete di sostegno in armonia con i principi ispiratori della L.R. 4/2016 e utilizzano le seguenti modalità organizzative:

a) garantire la capillare diffusione degli interventi nel rispetto dei propri autonomi regolamenti interni, anche attraverso l'articolazione in uno o più sportelli sul territorio;

b) operare, anche attraverso la stipula di protocolli ed accordi operativi, in stretto raccordo con le case rifugio, i DEA e i pronto soccorso territoriali e la rete sanitaria di cui all'

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Art. 10 - Attività

1. I centri garantiscono, a titolo gratuito, attraverso le loro attività, i seguenti servizi minimi:

a) ascolto: colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;

b) accoglienza: garantire protezione e acco

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Art. 11 - Criteri di valutazione interna ed esterna delle attività

1. I centri, nel rispetto dei valori cardine volti a garantire la piena realizzazione dei diritti umani considerati fondamentali, adottano nell'ambito di propri provvedimenti di cui all'articolo 9, comma 3 adeguati strumenti per la valutazione interna delle proprie attività che tengano conto dei seguenti criteri:

a) disponibilità di dati di tipo quantitativo riguardanti il numero di contatti e/o accessi, il numero di donne prese in carico e/o seguite nell'ambito di un percorso strutturato;

b) disponibilità di dati di tipo qualitativo relativi al pregresso e sul percorso individuale in atto e/o concluso dalla singola donna;

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CAPO IV - Case rifugio
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Art. 12 - Istituzione delle case

1. Le case rifugio, promosse in forma singola, d'intesa o consorziata dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2 della L.R. 4/2016, sono istituite secondo i seguenti criteri:

a) gestione in forma diretta o tramite affidamento a

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Art. 13 - Modalità organizzative

1. Le case rifugio, come previsto dall'articolo 7 della L.R. 4/2016, per essere pienamente operative articolano le proprie attività secondo le seguenti modalità organizzative:

a) garantire l'inserimento, assicurando anonimato e segretezza, sulla base della predisposizione preliminare di un progetto personalizzato di accoglienza temporanea e di sostegno, fatte salve le situazioni di segnalazione d'urgenza da parte delle strutture sanitarie e delle forze dell'ordine. Il progetto è teso alla protezione, alla salvaguardia dell'incolumità fisica e psichica e all'inserimento sociale delle donne vittime di violenza e dei loro eventuali figli e delle loro figlie. In ogni caso è escluso l

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Art. 14 - Attività

1. La case rifugio garantiscono, a titolo gratuito, i seguenti servizi minimi:

a) protezione e ospitalità alle donne ed ai loro figli minorenni, a titolo gratuito, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato;

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Art. 15 - Standard strutturali, gestionali e di qualità

1. Le case rifugio, soggette ad autorizzazione al funzionamento ed alla vigilanza da parte dei competenti organismi secondo quanto previsto dalla L.R. 1/2004 ed in base ai principi di qualità contenuti nella Delib.G.R. n. 25-5070 del 18 dicembre 2012 (Tipologia, requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori) devono:

a) essere ubicate in edifici residenziali;

b) sorgere in zone accessibili alla rete dei servizi (trasporti, socio-sa

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CAPO V - Disposizioni finali, transitorie ed abrogative
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Art. 16 - Sistema di monitoraggio

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere i) ed l) della L.R. 4/2016, la Regione promuove la creazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio unico regionale a carattere periodico dei casi seguiti e degli interventi anche attraverso l'integrazione delle diverse forme esistenti ed assicura la verifica ed il monitoraggio periodico delle attività formative svolte da associa

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Art. 17 - Norma transitoria

1. L'adeguamento delle case rifugio, attualmente esistenti ed autorizzate ai sensi del regolamento regionale 16 novembre 2

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Art. 18 - Norma finale

1. La Giunta regionale, con successivo provvedimento deliberativo, procede alla costituzione del tavolo di coordinamento p

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Art. 19 - Abrogazioni

1. Il regolamento 16 novembre 2009, n. 17/R (Disposizioni attuative della legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 "Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio"), è abrogato.


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