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Sent. C. Giustizia UE 07/09/2016, n. C-121/15

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Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2009/73/CE - Energia - Settore del gas - Determinazione dei prezzi di fornitura di gas naturale ai clienti finali - Tariffe regolamentate - Ostacolo - Compatibilità - Criteri di valutazione - Obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento e di coesione territoriale.

1) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, deve essere interpretato nel senso che l’intervento di uno Stato membro consistente nell’imporre a determinati fornitori, tra i quali il fornitore storico, di proporre al consumatore finale la fornitura di gas naturale a tariffe regolamentate costituisce, per sua stessa natura, un ostacolo alla realizzazione di un mercato del gas naturale concorrenziale come previsto alla medesima disposizione, e tale ostacolo persiste anche se il suddetto intervento non impedisce che tutti i fornitori sul mercato propongano offerte concorrenti a prezzi inferiori a tali tariffe.
2) L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73, letto alla luce degli articoli 14 TFUE e 106 TFUE, nonché del protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale, allegato al Trattato UE, nella sua versione risultante dal Trattato di Lisbona, e al Trattato FUE, deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di valutare se, nell’interesse economico generale, occorra imporre alle imprese operanti nel settore del gas obblighi di servizio pubblico basati sul prezzo di fornitura del gas naturale al fine, in particolare, di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la coesione territoriale, a patto che, da un lato, tutte le condizioni che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva in questione enuncia, e specificatamente il carattere non discriminatorio di siffatti obblighi, siano soddisfatte e, dall’altro, che l’imposizione di tali obblighi rispetti il principio di proporzionalità.
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73 deve essere interpretato nel senso che non osta a un metodo di determinazione del prezzo fondato sulla considerazione dei costi, a condizione che l’applicazione di un metodo siffatto non abbia come effetto che l’intervento statale ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi di interesse economico generale perseguiti.

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