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Deliberaz. G.R. Marche 20/06/2011, n. 884

L.R. n. 24/2009 art. 2 comma 1 lett. e) - Approvazione linee guida ed indicazioni operative per l’utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo ai sensi dell’art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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[Premessa]



LA GIUNTA REGIONALE

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Allegato A - Linee guida e indicazioni operative per l’utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo ai sensi dell’art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152


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1. Ambito di applicazione

Le presenti linee guida costituiscono indirizzo per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti,

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2. Presupposti per l’utilizzo

Le terre e rocce da scavo:

2.1 non devono provenire dall’interno della perimetrazione di siti contaminati inseriti nella relativa anagrafe regionale, anche se già sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V dell

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3. Modalità di utilizzo

Sono consentiti i seguenti utilizzi, ogni altro escluso:

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4. Requisiti di qualità ambientale

Con riferimento ai parametri elencati al successivo punto 6.3 e con i limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parta quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - relativa alle concentrazioni soglia di contaminazione del suolo e nel sottosuolo riferiti alle specifiche destinazioni d’uso - deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non sia contaminato, con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo, e che detto materiale sia compatibile con il sito di destinazione. In particolare l’utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti è consentito esclusivamente nel rispetto dei seguenti criteri:

4.1. ai fini dell’utilizzo in processi industriali in sostituzione dei materiali di cava, le terre e rocce da scavo

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5. Deposito provvisorio

L’eventuale deposito in attesa di utilizzo delle terre e rocce da scavo presso il sito di produzione, o presso aree individuate dall’

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6. Adempimenti e documentazione

6.1. Ai fini dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo deve essere predisposto un elaborato progettuale, secondo quanto previsto dall’art. 186, commi 2, 3 e 4, del n. 152/2006 e dalle presenti linee guida l’elaborato progettuale concernente l’utilizzazione delle terre e rocce da scavo è formulato in conformità al modello Mod. A e relativi allegati, di cui alle presenti linee guida, e si fonda sulla relazione geologica di progetto.

Esso è finalizzato ad evidenziare la sussistenza di presupposti, modalità e requisiti di cui ai punti precedenti fornendo in particolare una estesa descrizione del sito di origine, e si articola nei seguenti aspetti:

- Caratterizzazione urbanistica

- Inquadramento geologico dell’area, in particolare per gli aspetti relativi alla stratigrafia del sottosuolo e vulnerabilità dell’acquifero.

- Analisi storica delle attività umane svolte nel sito, in particolare degli insediamenti e/o delle antropizzazioni che lo hanno interessato.

- Caratterizzazione ambientale e verifica delle fonti di pressione eventualmente present

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7. Verifiche finali

AI completamento degli interventi di produzione e di utilizzo di terre e rocce da scavo, il soggetto

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8. Semplificazioni procedurali

8.1. Nel caso di interventi di modesta entità, intesi come quelli che prevedano un volume da scavare non superiore a 200 m³, non è necessario redigere l’elaborato progettuale (Mod. A), né eseguire o produrre le relative indagini, certificazioni e relazioni previste dal punto 6, né fornire la documentazione di cui al punto 7, ma il proprietario del terreno, o comunque il soggetto che ha la disponibilità del sito di origine, deve presentare al Comune, in sede di acquisizione dei titoli abilitativi a carattere urbanistico-edilizio, una dichiarazione a cura del progettista, o comunque di tecnico competente incaricato, con la quale si attesti che i predetti materiali non provengono siti contaminati inseriti nella relativa anagrafe regionale ancorché già sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né da siti potenzialmente contaminati o interessati dalle procedure di bonifica, né da aree di potenziale contaminazione ambientale così come definite al successivo punto 10 (Mod. E allegalo alle presenti linee guida). Nel caso in cui le terre e rocce da scavo siano prodotte in aree con terreni di sicura origine naturale attestati dal progettista e confermati da specifica relazione tecnica, nel Mod. E deve inoltre essere dichiarato che le stesse saranno utilizzate solo in aree con fondi naturali analoghi o in aree con destinazione d’uso compatibile co

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9. Criteri di accertamento delle caratteristiche di qualità ambientale

In caso di cumuli, le operazioni di campionamento devono essere effettuate con modalità conformi alla norma UNI 10802.

Resta fermo che il numero di campioni potrà essere ulteriorm

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10. Aree di potenziale contaminazione ambientale

Ai fini del presente atto sono considerate "Aree a potenziale contaminazione” le aree caratterizzate da una delle seguenti condizioni:

- aree che sono già state oggetto della localizzazione e presenza nel passato di impianti ricadenti:

- nell’allegalo A del D.M. 16/05/89 - Criteri e li

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Mod. A
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Terre e rocce da scavo elaborato progettuale per l’utilizzo (Linee guida - punto 6.1)

M1

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Mod. B
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Terre e rocce da scavo certificazione tipologica (Linee guida - punto 6.1)

M2

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Mod. C
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Terre e rocce da scavo documento di trasporto (Linee guida - punto 6.6)

M3

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Mod. D
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Terre e rocce da scavo dichiarazione di avvenuto utilizzo (Linee Guida - punto 7)

M4

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Mod. E
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Terre e rocce da scavo - Casi particolari (Linee guida - punto 8)Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

M5

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