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D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 13/04/2011

Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In vigore dal 08/01/2012
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[Premessa]




Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche

e

il Capo Dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Ministero della salute

di concerto con il Capo Dipartimento della protezione civile

e

il Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno



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Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:

a) «organizzazione di volontariato della protezione civile»: ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività

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Art. 2. - Campo di applicazione

1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 R sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali:

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Art. 3. - Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile

1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all'art. 1, nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizz

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Art. 4. - Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile

1. Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario,

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Art. 5. - Sorveglianza sanitaria

1. Le organizzazioni di volontariato oggetto del presente decreto, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel

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Art. 6. - Disposizioni relative alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e ai Corpi dei vigili del fioco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Valle d'Aosta

1. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione dell'art. 7, si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonché agli organismi equi

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Art. 7. - Disposizioni relative alle cooperative sociali

1. Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 si applicano nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolga la propria attività al di fuori delle sedi di lav

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Art. 8. - Disposizioni transitorie e finali

1. Sono considerate, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, comma 1, le attività di cui abbia beneficiato il volontariato, compatibilmente

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