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Regolam.R. Lombardia 20/06/2011, n. 3

Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 (Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m), l.r. 5 gennaio 2000, n. 1)).
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Art. 1 - (Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 R (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m), l.r. 5 gennaio 2000, n. 1)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 5 dell’articolo 1 sono aggiunte le parole: “Il comune, assicurate le speciali finalità delle leggi n. 25/80, n. 94/82, n. 118/85 e n. 899/86, può procedere all’assegnazione e, su richiesta dell’inquilino, alla gestione dei relativi alloggi con le disposizioni di cui al presente regolamento.”;

b) al comma 1 dell’articolo 4, dopo le parole “secondo le indicazioni impartite dalla Direzione generale competente” sono aggiunte le parole “che provvederà a trasmetterli ai comuni interessati.”;

c) il comma 1 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“1. Il comune provvede all’assegnazione degli alloggi di ERP che si rendono disponibili a qualunque titolo nel proprio territorio, compresi quelli rilasciati dagli appartenenti alle forze dell’ordine e ai corpi speciali di cui all’articolo 23, mediante bandi pubblici da indire valutando il fabbisogno abitativo, l’offerta di alloggi e il grado di soddisfazione della graduatoria del precedente bando. Il periodo che intercorre tra l’indizione di un bando e quello successivo può essere di sei mesi o un anno e, solo per comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, due anni. Il periodo di raccolta delle domande deve essere adeguato alle dimensioni demografiche e comunque non deve essere inferiore a 30 giorni. Il bando deve assicurare che l’anno fiscale di riferimento per la valutazione economica dei partecipanti allo stesso sia per tutti il medesimo.”;

d) il comma 2 dell’articolo 6 è abrogato;

e) il comma 2bis dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“2 bis. I comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti per l’assegnazione dei soli alloggi di risulta resisi disponibili, hanno facoltà di provvedere con le procedure dell’articolo 14. Nel caso di assegnazione di alloggi di nuova costruzione o recuperati o comunque acquisiti, il comune deve in ogni caso procedere al bando di assegnazione ai sensi del regolamento.”;

f) al comma 3 dell’articolo 6 le parole “Il comune, tenuto conto della propria ampiezza demografica, definisce:” sono sostituite dalle parole “Il comune, tenuto conto della propria ampiezza demografica e delle caratteristiche territoriali e sociali, definisce, nel rispetto del principio di eguaglianza, garantendo la parità di trattamento:”;

g) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis - (Mix abitativo)

1. Al fine di favorire l’integrazione sociale, nei casi di nuova edificazione e in tutte le tipologie di recupero edilizio di alloggi a canone sociale, il comune, nella misura massima del 30% di tali alloggi, previa apposita motivazione sul generale fabbisogno abitativo e sentita la commissione di cui al successivo art 14 c. 5 ove prevista dalla norma stessa, ha facoltà di individuare gli aventi diritto all’assegnazione con apposito bando speciale che assicuri la presenza di nuclei familiari diversificati per categorie e composizione, anche monoparentali. Le categorie e i rapporti della composizione del nucleo con la dimensione degli alloggi sono quelli di cui al presente regolamento.”;

h) il comma 6 bis dell’articolo 7 è abrogato;

i) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 è sostituita dalla seguente:

“a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di alloggio ERP sia riconosciuto da convenzioni o trattati internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno e di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa;”;

j) la lettera h) del comma 1 dell’articolo 8 è sostituita dalla seguente:

“h) non sia stato sfrattato per morosità da alloggi ERP negli ultimi 5 anni e abbia pagato tutte le somme dovute all’ente gestore, fatte salve le situazioni di accertata difficoltà nel pagamento dei canoni e dei servizi, valutate previo parere della commissione di cui al successivo art. 14, c. 5”;

k) al comma 3 dell’articolo 10 la percentuale “10%”è sostituita dalla percentuale “20%” ed è soppresso l’ultimo periodo;

l) il comma 3 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“3. Il comune, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, tramite accesso al sistema informatico regionale e nel rispetto dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) , forma la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi e provvede alla sua immediata pubblicazione. Avverso la graduatoria dopo la sua pubblicazione, è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro quindici giorni dalla pubblicazione, in tale procedimento il comune tiene conto dell’invalidità civile per la quale il procedimento amministrativo di riconoscimento risulta avviato prima della scadenza del bando. L’utilizzo della graduatoria è sospeso per la quota di alloggi necessaria a salvaguardare l’interesse dei ricorrenti e in ogni caso per un periodo non superiore a 15 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione del ricorso amministrativo; trascorso tale periodo la graduatoria diviene definitiva a tutti gli effetti.”;

m) al comma 4 dell’articolo 11 le parole “ed integrata con cadenza semestrale, in base ai bandi di cui al precedente articolo 6,” sono sostituite dalle parole “ed integrata in base ai nuovi bandi di cui al precedente articolo 6,”;

n) al comma 7 dell’articolo 11 la percentuale “20%”è sostituita dalla percentuale “30%” e le parole “richiesta motivata” sono sostituite dalle parole “richiesta di autorizzazione”;

o) le lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 13 sono sostituite dalle seguenti:

“a) gli alloggi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a) ai nuclei familiari con ISEE-ERP non superiore a 16.000 euro o con ISE-ERP non superiore a 17.000 euro;

b) gli alloggi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b) ai nuclei familiari con ISEE-ERP compreso tra 14.000 e 40.000 euro.

Il comune trasmette all’ente gestore i dati necessari per la stipula del contratto di locazione.”;

p) il comma 3 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“3. Il comune, previa diffida all’interessato, provvede alla cancellazione dalla graduatoria delle domande dei richiedenti che rinuncino all’alloggio offerto dall’ente gestore salvo casi di gravi motivi di rinuncia debitamente attestati da certificazioni mediche rilasciate dall’autorità sanitaria o in relazione ad altre cause attestate dalle competenti autorità, quali accessibilità a servizi di assistenza e cura di componenti del nucleo familiare.”;

q) dopo il comma 5 dell’articolo 13 è inserito il seguente:

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