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Deliberaz. G.R. Abruzzo 11/04/2011, n. 242

Direttive relative all’approvazione dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 152/2006 e del D.M. 30.06.2004.
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[Premessa]




LA GIUNTA REGIONALE


Vista la D.G.R. n. 301 del 19.04.2010 e la D.G.R. n. 642 del 23.08.2010;

Visto il D.L. 8 agosto 1994 n. 507 recante “Misure urgenti in materia di dighe” convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 che all’art. 1, comma 1, stabilisce che la realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d’invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, all’approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe.

Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il Decreto Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali”, in particolare l’art.89,

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ALLEGATO “1”


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I) Modalità e prescrizioni per le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo

1. Qualsiasi attività che comporti un aumento del trasporto solido del corpo idrico deve essere prevista ed effettuata nel periodo di morbida o piena ordinaria e al di fuori delle fasi riproduttive dell’ittiofauna presente nel corso d’acqua a valle.

2. Nelle operazioni di svaso e spurgo il raggiungimento della portata massima operativa deve avvenire gradualmente, onde consentire il rifugio o l’allontanamento degli organismi bentonici e della fau

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Tabella l - Schema cronologico per il rilevamento dei parametri idrologici, chimico fisici e biologici nel carso d’acqua recettore dell’invaso a valle della sbarramento in fase di svolgimento delle operazioni di gestione non ordinaria


Prima dell’operazione

Durante l’operazione

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Tabella 2 - Soglie di accettabilità [*] per i Solidi Sospesi nelle acque rilasciate a valle degli invasi e durata di esposizione da non superare

Concentrazione di solidi sospesi

Ossigeno disciolto

Durata massima (in ore) di concentrazione di solidi sospesi

Max 40 gr/l

> 5 mg/l

< 0,5 h

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II) Modalità e prescrizioni per l’asportazione dei sedimenti a bacino pieno o vuoto

1. Le operazioni di idroaspirazione devono essere programmate con livello idrico al di sotto della soglia di sfioro e con tutti gli organi di scarico chiusi. Tali condizioni devono essere mantenute per almeno 24 ore a conclusione di ciascuna operazione.

2

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III) Modalità e prescrizioni per le operazioni non contemplate nel progetto di gestione

1. L’esecuzione delle operazioni non contemplate nel progetto di gestione, di cui al paragrafo 4.2, comma 5, dovrà avvenire, laddove possibile, nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

a) la durata del deflusso deve essere limitata al tempo necessario

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ALLEGATO “2”


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Caratterizzazione preliminare delle acque e dei sedimenti per la predisposizione del progetto di gestione

1. Limitatamente ai casi di svaso è richiesta l’analisi delle acque raccolte nel bacino. L’analisi deve riguardare la colonna d’acqua sovrastante il sedimento nel punto più profondo in prossimità dello sbarramento, relativamente agli elementi chimici e chimico-fisici richiesti per la classificazione dello stato ecologico dall’allegato I, Parte III del D.Lgs. 152/2006, e ai metalli elencati nella tabella 1A del medesimo allegato. È inoltre richiesta l’analisi della clorofilla a e della trasparenza, nonché la ricerca di altre sostanze specifiche, elencate nella medesima tabella, sulla base delle conoscenze relative alle pressioni antropiche. L’analisi della colonna dovrà prevedere almeno un prelievo dal fondo, un campione superficiale ed uno intermedio.

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Allegato A - DIRETTIVE INERENTI IL PROCEDIMNTO DI APPROVAZIONE DEI PIANI GESTIONE DEGLI INVASI REDATTI AI SENSI DELL’ART. 114 DEL D. LGS. 152/2006


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1. Ambito di applicazione e finalità

1. Le presenti Direttive disciplinano:

a) il procedimento di approvazione dei progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi, in attuazione delle relative norme del Piano di Tutela delle Acque e ferme restando le disposizioni dettate dal decreto ministeriale di cui all’ar

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2. Definizioni

1. Ai sensi delle presenti direttive, si intende per:

a) asportazione di materiale a bacino pieno: operazione di sfangamento che utilizza sistemi di pompaggio o dragaggio per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;

b) asportazione di materiale a bacino vuoto: operazione di sfangamento che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;

c) autorità competente: il Servizio Dighe competente, provinciale o regionale, in materia di sbarramenti a seguito del trasferimento delle funzioni ex. art. 23 della L.R. 81

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3. Approvazione del progetto di gestione per gli invasi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera b), del paragrafo 1 e da quelli contemplati dal paragrafo 4.1

1. Il progetto di gestione è predisposto dal soggetto gestore e presentato dal medesimo alla Struttura regionale demandata alta gestione del Piano di Tutela Acque che ne cura l’istruttoria preliminare volta a verificare la completezza degli elaborati e a richiedere le eventuali integrazioni.

2. Il progetto di gestione è esaminato da una conferenza interna dei servizi al sensi dell’art. 14 della L. 241/1990, R indetta dalla citata struttura e composta dalle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, all’approvvigionamento di minerali, se del caso, nonché dal Dipartimento territorialmente competente dell’Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale (ARTA), dalla Provincia territorialmente competente e dalla Direzione Dighe del Ministero delle Infrastrutture per gli sbarramenti di sua competenza. Anche alla luce delle determinazioni della conferenza interna il responsabile del procedimento, in caso di riconosciuta complessità dell’istruttoria, può avvalersi della consulenza di istituti di ricerca ed universitari. In tale sede il Servizio Dighe competente esprime il proprio parere ai sensi dei D.P.R. 1363/1959 e delle norme tecniche di cui al D.M. Ambiente 30.06.2004. .

3. Il progetto di gestione è in seguito oggetto di nuova conferenza di

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4. Operazioni soggette alla disciplina regionale


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4.1 Esenzione dall’obbligo di presentazione del progetto di gestione

1. Sono esonerate dall’obbligo di presentazione del progetto di gestione le operazioni soggette alla disciplina regionale relative agli invasi:

a) creati attraverso opere di sbarramento e di accumulo senza intercettazione di corsi d’acqua, bensì con alimentazioni prevalenti riconducibili a canali collettori di ruscellamenti superficiali, a pozzi, a sorgenti, ad approvvigionamenti controllati di reti acquedottistiche o consortili e, in generale, con insignificanti depositi di materiale solido

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4.2 Presentazione e contenuti del progetto di gestione

1. Per le operazioni soggette alla disciplina regionale di cui al paragrafo 1, comma 1, lettera b), il progetto di gestione, che deve essere presentato dal soggetto gestore, entro 12 mesi dall’entrata in esercizio dell’invaso, alla struttura regionale demandata alla gestione del Piano di Tutela Acque per la approvazione secondo le medesime modalità di cui al paragrafo 3, contiene:

a) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell’invaso e della sua localizzazione (superficie, volume, altitudine, localizzazione, pendenza dell’alveo a valle dell’opera di sbarramento e natura del letto fluviale, destinazione d’uso, tipologia di sbarramento, quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli organi di scarico, volume dell’invaso occupato dai sedimenti, tasso annuo di accumulo dei sedimenti);

b) l’indicazione delle principali pressioni antropiche e usi del suolo presenti nel bacino sotteso allo sbarramento (o attivi in passato), che possono influenzare la qualità dell’acqua e dei sedimenti; deve essere anche indicata la presenza di criticità a valle del medesimo (quali gli eventuali usi dell’acqua e del territorio, gli obietti

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4.3 Contenuti del progetto di gestione semplificato

1. Per le operazioni di cui al paragrafo 4.1, comma 2 il progetto di gestione contiene:

a) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell’invaso e della sua localizzazione (superficie, volume, altitudine, localizzazione, pendenza dell’alveo a valle dell’opera di sbarramento e natura del letto fluviale, destinazione d’uso, tipologia di sbarramento, quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli organi di scarico, volume dell’invaso occupato dai sedimenti, tasso annuo di accumulo dei sedimenti);

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4.4 Casi particolari

1. Lo sfangamento deve essere eseguito, di norma, con l’asportazione a bacino pieno o vuoto del materiale accumulato nei casi in cui:

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4.5 Coordinamento delle operazioni di gestione degli invasi lungo l’asta fluviale

1. Al fine di minimizzare gli effetti cumulativi delle operazioni incidenti sullo stesso corso d’acqua, il gestore è tenuto a:

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